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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08525/2026

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ma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Triggiano (BA), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegataal controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia – sez. n. 2 - n. 3124/2022,depositata il 23 novembre 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/20261.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., con istanza dell’8 giugno2019, richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Bari il rimborso della maggiore IRES versata pergli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, sulla base delleagevolazioni previste dall’art. 6, comma 13-19, della l. 23dicembre 2000, n. 388, delle quali chiedeva l’applicazione,previa dichiarazione del diritto ad usufruirne, per l’importocomplessivo di € 102.565,00 oltre interessi.2.

Formatosi il silenzio-rifiuto su tale richiesta, la Energheias.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 310/2021,depositata il 3 marzo 2021, accoglieva il ricorso, ordinando ilrimborso richiesto e compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia – sez. n. 2, consentenza n. 3124/2022, pronunciata il 18 ottobre 2022 edepositata in segreteria il 23 novembre 2022, rigettaval’appello, confermando la sentenza di primo grado, econdannando l’appellante alla rifusione delle spese del giudiziodi secondo grado.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 23 gennaio 2023).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5.

Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.R.G.

N. 2167/2023 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento perviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 d.ls. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.Deduce l’Ufficio ricorrente che la Corte regionale avevaomesso di pronunciarsi sulla questione, posta dall’Erario,riguardante la duplicazione della richiesta di rimborso, inquanto presentata sia con le dichiarazioni integrative che conl’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, modalità tra di loro alternative.1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 della l. n. 388/2000, dell’art. 19 delD.M. 5 luglio 2012, dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 3 marzo2011, n. 28 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto legittimo il criterio di determinazione dell’asseritocredito d’imposta, avendo la società provveduto a “spalmare”l’ammontare dell’agevolazione richiesta negli anni successivial 2010, anno in cui era stato realizzato l’impianto (e quindianche negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017), anziché indicarein toto, nell’anno 2010, l’ammontare complessivodell’agevolazione.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delleEntrate eccepisce la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 111 Cost., nonché degliR.G.

N. 2167/2023 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026artt. 1, 2, e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva l’Ufficio che la sentenza impugnata era priva diadeguata motivazione, in quanto non dava conto del percorsologico-giuridico che aveva indotto i giudici regionali aformulate un giudizio di «completezza della valutazionetecnica di parte che corrisponde a criteri di adeguatezza elogicità nell'indicazione dei presupposti fattuali di contenutoeconomico-aziendale, e nelle conclusioni che ne ricava suivantaggi in termini di effìcientamento energetico», edaffermava erroneamente che la disciplina di cui all’art. 6,comma 13-19, l. n. 388/2000 non era finalizzata alla“riparazione dei danni ambientali”.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è fondato.La Corte regionale, con la pronuncia impugnata, ha omessodi pronunciarsi sull’eccepita duplicazione delle domande dirimborso (presentate nelle dichiarazioni integrative annualiper gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e, successivamente, conun’unica istanza presentata in data 8 giugno 2019), e, inparticolare, sulla questione relativa all’alternatività delle duemodalità di recupero dell’agevolazione ambientale, questionerilevante nel presente giudizio, anche per la valutazione dellatempestività della domanda.2.2.

Anche il secondo motivo è fondato.Con riferimento al calcolo dell’ammontare, da portare indetassazione ambientale, del sovraccosto e dello scomputodei costi ammissibili dei vantaggi derivanti dall’investimentoambientale, la questione è già stata affrontata da questaR.G.

N. 2167/2023 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026Corte, con orientamento cui si intende qui dare continuità, nonrinvenendo ragioni per discostarsene.È stato infatti affermato che, in tema di agevolazione c.d.[OSCURATO:PERSONA], prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19,della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis,nella quantificazione del valore dell'investimento consistentenella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art.23, par. 3, del reg. (CE) n. 800 del 2008, i costi ammissibili,corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispettoa quelli connessi ad un impianto tradizionale, devono esserecalcolati senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costioperativi (cfr. Cass. 26 marzo 2025, n. 8052).Questa Corte ha altresì precisato che l'agevolazione previstadall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, qualeapplicabile ratione temporis, va richiesta, in assenza di diversadisposizione di legge, per l'intero importo dell'investimento,secondo il metodo di calcolo dell'approccio incrementale, conriferimento all'anno in cui il costo d'acquisto delle relativeimmobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre eriparare i danni causati all'ambiente è iscritto nello statopatrimoniale (cfr. Cass. 25 ottobre 2025, n. 28336).

Neconsegue la piena applicabilità del regolamento comunitarioCE n. 800 del 2008, per cui i costi ammissibili (cioè i già citatisovraccosti) devono essere calcolati senza prendere inconsiderazione i vantaggi ed i costi operativi.Da ciò deriva che l'agevolazione prevista dall'art. 6, commida 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile rationetemporis, va richiesta, in assenza di diversa disposizione dilegge, per l'intero importo dell'investimento, secondo ilmetodo di calcolo dell'approccio incrementale, con riferimentoR.G.

N. 2167/2023 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026all'anno in cui il costo d'acquisto delle relativeimmobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre eriparare i danni causati all'ambiente è iscritto nello statopatrimoniale ([OSCURATO:PERSONA]. 2 maggio 2024, n. 11868/2024; v.anche Cass. 11 febbraio 2025, n. 3451).2.3.

All’accoglimento dei primi due motivi conseguel’assorbimento del terzo motivo.3.

Il ricorso quindi merita accoglimento, con riferimento alprimo e secondo motivo; la sentenza impugnata deve quindiessere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso;dichiara assorbito il terzo motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 2167/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Triggiano (BA), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegataal controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia – sez. n. 2 - n. 3124/2022,depositata il 23 novembre 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]., con istanza dell’8 giugno2019, richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Bari il rimborso della maggiore IRES versata pergli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, sulla base delleagevolazioni previste dall’art. 6, comma 13-19, della l. 23dicembre 2000, n. 388, delle quali chiedeva l’applicazione,previa dichiarazione del diritto ad usufruirne, per l’importocomplessivo di € 102.565,00 oltre interessi.2. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale richiesta, la Energheias.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 310/2021,depositata il 3 marzo 2021, accoglieva il ricorso, ordinando ilrimborso richiesto e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia – sez. n. 2, consentenza n. 3124/2022, pronunciata il 18 ottobre 2022 edepositata in segreteria il 23 novembre 2022, rigettaval’appello, confermando la sentenza di primo grado, econdannando l’appellante alla rifusione delle spese del giudiziodi secondo grado.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 23 gennaio 2023).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.R.G. N. 2167/2023 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento perviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 d.ls. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.Deduce l’Ufficio ricorrente che la Corte regionale avevaomesso di pronunciarsi sulla questione, posta dall’Erario,riguardante la duplicazione della richiesta di rimborso, inquanto presentata sia con le dichiarazioni integrative che conl’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, modalità tra di loro alternative.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 della l. n. 388/2000, dell’art. 19 delD.M. 5 luglio 2012, dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 3 marzo2011, n. 28 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto legittimo il criterio di determinazione dell’asseritocredito d’imposta, avendo la società provveduto a “spalmare”l’ammontare dell’agevolazione richiesta negli anni successivial 2010, anno in cui era stato realizzato l’impianto (e quindianche negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017), anziché indicarein toto, nell’anno 2010, l’ammontare complessivodell’agevolazione.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delleEntrate eccepisce la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 111 Cost., nonché degliR.G. N. 2167/2023 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026artt. 1, 2, e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva l’Ufficio che la sentenza impugnata era priva diadeguata motivazione, in quanto non dava conto del percorsologico-giuridico che aveva indotto i giudici regionali aformulate un giudizio di «completezza della valutazionetecnica di parte che corrisponde a criteri di adeguatezza elogicità nell'indicazione dei presupposti fattuali di contenutoeconomico-aziendale, e nelle conclusioni che ne ricava suivantaggi in termini di effìcientamento energetico», edaffermava erroneamente che la disciplina di cui all’art. 6,comma 13-19, l. n. 388/2000 non era finalizzata alla“riparazione dei danni ambientali”.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.La Corte regionale, con la pronuncia impugnata, ha omessodi pronunciarsi sull’eccepita duplicazione delle domande dirimborso (presentate nelle dichiarazioni integrative annualiper gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e, successivamente, conun’unica istanza presentata in data 8 giugno 2019), e, inparticolare, sulla questione relativa all’alternatività delle duemodalità di recupero dell’agevolazione ambientale, questionerilevante nel presente giudizio, anche per la valutazione dellatempestività della domanda.2.2. Anche il secondo motivo è fondato.Con riferimento al calcolo dell’ammontare, da portare indetassazione ambientale, del sovraccosto e dello scomputodei costi ammissibili dei vantaggi derivanti dall’investimentoambientale, la questione è già stata affrontata da questaR.G. N. 2167/2023 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026Corte, con orientamento cui si intende qui dare continuità, nonrinvenendo ragioni per discostarsene.È stato infatti affermato che, in tema di agevolazione c.d.[OSCURATO:PERSONA], prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19,della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis,nella quantificazione del valore dell'investimento consistentenella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art.23, par. 3, del reg. (CE) n. 800 del 2008, i costi ammissibili,corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispettoa quelli connessi ad un impianto tradizionale, devono esserecalcolati senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costioperativi (cfr. Cass. 26 marzo 2025, n. 8052).Questa Corte ha altresì precisato che l'agevolazione previstadall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, qualeapplicabile ratione temporis, va richiesta, in assenza di diversadisposizione di legge, per l'intero importo dell'investimento,secondo il metodo di calcolo dell'approccio incrementale, conriferimento all'anno in cui il costo d'acquisto delle relativeimmobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre eriparare i danni causati all'ambiente è iscritto nello statopatrimoniale (cfr. Cass. 25 ottobre 2025, n. 28336). Neconsegue la piena applicabilità del regolamento comunitarioCE n. 800 del 2008, per cui i costi ammissibili (cioè i già citatisovraccosti) devono essere calcolati senza prendere inconsiderazione i vantaggi ed i costi operativi.Da ciò deriva che l'agevolazione prevista dall'art. 6, commida 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile rationetemporis, va richiesta, in assenza di diversa disposizione dilegge, per l'intero importo dell'investimento, secondo ilmetodo di calcolo dell'approccio incrementale, con riferimentoR.G. N. 2167/2023 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 2167/2023Numero sezionale 7951/2025Numero di raccolta generale 8525/2026Data pubblicazione 06/04/2026all'anno in cui il costo d'acquisto delle relativeimmobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre eriparare i danni causati all'ambiente è iscritto nello statopatrimoniale ([OSCURATO:PERSONA]. 2 maggio 2024, n. 11868/2024; v.anche Cass. 11 febbraio 2025, n. 3451).2.3. All’accoglimento dei primi due motivi conseguel’assorbimento del terzo motivo.3. Il ricorso quindi merita accoglimento, con riferimento alprimo e secondo motivo; la sentenza impugnata deve quindiessere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso;dichiara assorbito il terzo motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 2167/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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