CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2020
Cassazione n. 44663/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ZOL1 LUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 6 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Ileano e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento e Valentina e [OSCURATO:PERSONA] solo per il primo dei due addebiti, avendoli assolti dal secondo per non aver commesso il fatto. Gli addebiti riguardano il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato il 3 luglio 2014 dal Tribunale di Forlì, società di cui Luca e [OSCURATO:PERSONA] erano stati, oltre che soci, anche amministratori fino al 5 novembre 2012; ai due erano subentrati, quali, rispettivamente, presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione, Massimo e [OSCURATO:PERSONA], che erano rimasti in carica fino al fallimento. La riforma in appello è consistita nella rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. ad anni tre a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018. Il fatto distrattivo — secondo le sentenze di merito — concerne: la stipula di tre atti di cessione del 12 febbraio 2013, in favore degli ex amministratori Valentina e [OSCURATO:PERSONA], delle quote possedute dalla ABA nelle società L'uva s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] sport s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sport s.r.I., per un valore pari a quello nominale, inferiore a quello risultante dalla perizia di stima effettuata in sede di costituzione per l'iscrizione delle partecipazioni. Lo storno — pattuito in uno alle cessioni anzidette — di un credito iscritto in bilancio verso le partecipate pari a 185.000 euro. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto. 2.1. Il primo motivo di ricorso — che si riferisce alla bancarotta fraudolenta distrattiva — denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. I ricorrenti esaltano la valenza a discarico della consulenza di parte, che aveva evidenziato come la stima, alla data della cessione, delle partecipazioni possedute dalla fallita in altre società e cedute a Valentina e [OSCURATO:PERSONA] — operazione in cui si sostanzia l'ipotesi bancarottiera — conducesse a valori in linea con quelli di cessione; discostandosi, invece, dalla perizia di stima del 2009, su cui era basato il costrutto accusatorio recepito dai Giudici di merito. Anzi, poiché il consulente tecnico della difesa aveva affermato che le quote societarie sarebbero state via via di più difficile collocazione, i ricorrenti sostengono che la condotta che si assume illecita abbia, al contrario, assicurato una posta attiva a tutela della garanzia patrimoniale nei riguardi dei creditori, in antitesi con la ricostruzione recepita in sentenza. Proseguono i ricorsi evidenziando che il curatore aveva parlato dell'operazione ponendo l'accento sugli aspetti contabili e non già su quelli squisitamente economici. Secondo i ricorrenti, l'elaborato tecnico era stato travisato. Prosegue l'impugnativa sostenendo che le cessioni non erano avvenute quando la società era in uno stato di dissesto, ma quando vi era, al più, un indebitamento. Disarmante sarebbe la lettura che il curatore aveva effettuato del tema delle garanzie relative ai rapporti bancari, in tesi venute meno una volta che erano state cedute le quote possedute dalla ABA. Ebbene, dalla documentazione allegata all'appello ed oggetto della richiesta di rinnovazione, emergerebbe che due dei debiti della fallita relativi ai rapporti bancari suddetti erano venuti meno perché i debiti erano stati accollati a due delle ex partecipate. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — sempre concernente la bancarotta sub 1) — denunzia vizio di motivazione. Spiegano i ricorrenti che lo storno del credito di 185.000 euro vantato da ABA verso le partecipate era stato causato dalla circostanza che detto credito, sorto a seguito di finanziamenti da parte della ABA — socio unico — verso le partecipate, era stato girato a conferimento. Tale modifica, tuttavia, se pure teoricamente aveva mutato in senso deteriore la posizione del socio ABA nell'ordine degli aventi diritto alla restituzione (il socio finanziatore va soddisfatto prima del socio conferente), nella sostanza non aveva cambiato nulla, giacché la ABA era l'unico socio finanziatore delle società. Di fronte alle argomentazioni della sentenza impugnata circa l'assenza di vantaggi compensativi, la mancanza di garanzie e l'inserimento dell'operazione in un periodo di crisi, i ricorrenti osservano che i finanziamenti erano stati effettuati per garantire la prosecuzione delle attività delle controllate. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — concernente il solo reato di cui al capo 2), di cui rispondono oggi Massimo e [OSCURATO:PERSONA] — lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata aveva confuso — scrivono i ricorrenti — l'indebitamento con l'insolvenza, che lo stesso curatore fa risalire al 2013. D'altra parte — proseguono i ricorsi — il bilancio al 31 agosto 2012, a seguito della rinunzia dei soci al rimborso dei finanziamenti, si era addirittura chiuso con un saldo positivo. La ABA, a partire da febbraio 2013, aveva iniziato un percorso di risoluzione della crisi, passato attraverso la modifica della struttura societaria e la cessione delle partecipazioni, per arrivare poi alla messa in liquidazione della società ed alla successiva richiesta di fallimento in proprio. La condotta dei prevenuti non sarebbe caratterizzata né da dolo, né da colpa grave. 2.4. Il quarto motivo di ricorso — relativo ai soli Massimo e [OSCURATO:PERSONA] — denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha domandato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osservando che: - quanto al reato di cui al capo 1), il carattere dissipatorio della cessione delle partecipazioni è stato ritenuto facendo riferimento al valore della partecipazioni come determinato in una perizia di stima di ben quattro anni prima della cessione; - l'annullamento del credito di euro 185.000,00 vantato dalla fallita verso le partecipate sarebbe una circostanza meramente accessoria rispetto al fatto dissipatorio di cui sopra; quanto al reato sub capo 2), l'affermazione di responsabilità riposa su una scorretta collocazione della data di emersione dell'insolvenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame. 1. Il primo motivo di ricorso è incentrato sul tema del valore delle partecipazioni cedute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a Valentina e [OSCURATO:PERSONA], che i ricorrenti — contrariamente all'assunto accusatorio come recepito dai Giudici di merito — assumono rispondente al valore effettivo che le medesime partecipazioni avevano al momento della cessione, fortemente ridimensionato dalla crisi attraversata dal settore. Ebbene, su questo aspetto, su cui erano incentrate le difese degli imputati appellanti, la Corte di appello, al di là di una certa, apparente eloquenza, ha omesso di fornire una risposta puntuale. Sembra, piuttosto, che, come adombrato dai ricorrenti, il valore di riferimento con cui è stato comparato quello di cessione sia stato effettivamente quello stimato all'atto del conferimento delle quote nella [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto quattro anni prima, senza alcun aggiornamento che tenesse conto delle vicende successive delle società partecipate e senza chiarire se e come dette vicende — come sostenuto invece dal consulente di parte — potessero avere impattato negativamente sullo stato di salute della società. 2. L'annullamento per quanto concerne il primo motivo di ricorso assorbe l'esame del secondo, dal momento che lo storno del credito di 185.000 euro vantato da ABA verso le partecipate non ha un'autonoma collocazione nel capo di imputazione, trattandosi solo di un aspetto secondario attraverso il quale la Corte di appello ha ulteriormente sostenuto la natura distrattiva della condotta di cessione delle quote. E' evidente, dunque, che, una volta messa in discussione la tenuta della sentenza impugnata quanto alla distrazione consistente nella cessione delle quote delle partecipate ad un prezzo non consono — che costituisce, appunto, l'unica contestazione presente nel capo di imputazione — si rende superfluo l'esame di questo ulteriore aspetto. 3. L'annullamento si impone anche — in accoglimento del terzo motivo di ricorso — quanto alla bancarotta semplice. Il percorso lungo il quale il giudicante avrebbe dovuto muoversi per poter ritenere accertata la responsabilità di coloro che amministrarono la società nel periodo finale della sua esistenza è piuttosto complesso, nel senso che esso si articola in una serie di verifiche l'una conseguenziale all'altra. - Tale itinerario avrebbe dovuto muovere necessariamente dalla verifica circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta, da parte dell'organo amministrativo, di autofallinnento che si assume omessa; vale a dire dalla verifica se la società si trovasse in una situazione di insolvenza rilevante ex art. 5 legge fall., se avesse, cioè, dato luogo ad «inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». - Non solo: sarebbe stato altresì necessario verificare se tale ritardo fosse dovuto a colpa grave dell'organo amministrativo; la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, per l'integrazione della fattispecie, è richiesto tale coefficiente soggettivo, superando, così, le difficoltà interpretative legate all'ambiguità della norma, che vede l'indicazione della «altra colpa grave» dopo quella della mancata richiesta di fallimento, così apparentemente contrassegnando solo le condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio; si è escluso, di contro, che tale coefficiente soggettivo sia insito nello stesso ritardo nella richiesta di fallimento in proprio, sì da non doverlo accertare aliunde, negandosi la sussistenza di una presunzione in tal senso (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Zille e altri, Rv. 257533). - L'omessa dichiarazione di fallimento, per essere rilevante ex art. 217, comma 1, n. 4), legge fall., avrebbe dovuto anche determinare un aggravamento del dissesto delle società, che è l'evento del reato. Come sancito da Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934 (in motivazione), «per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori». Orbene, la sentenza impugnata è priva di una sequenza valutativa assimilabile a quella sopra scandita, avendo omesso, in particolare, di dare compiuta risposta al motivo di appello circa la condizione di insolvenza della società ed avendo sorvolato sul tema della colpa grave in capo agli amministratori, affidandosi a qualche scarna proposizione, che non può essere ritenuta ideona all'assolvimento del dovere motivazionale del Giudice di appello. 4. Il quarto motivo di ricorso — che riguarda il mancato giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante — è assorbito. 5. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di ap