CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 15218/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7897/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( già FONDIARIA - [OSCURATO:SOCIETA]. ) , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]1T), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –ATI (già CONSORZIO A.T.O. 5 ENNA) -intimati - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −l a [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., al fine di essere garantita e manlevata in forza del contratto di assicurazione stipulato inter partes, chiamava la Fondiaria -[OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Enna, promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali pretendevano di essere risarciti dei danni cagionati all’immobile di loro proprietà da un’infiltrazione proveniente da un tubo della condotta idrica comunale; la suddetta richiesta di risarcimento veniva rivolta anche nei confronti del Consorzio A.T.O. 5 Enna (oggi, [OSCURATO:PERSONA] di Enna – ATI), di cui gli attori chiedevano la condanna in solido con [OSCURATO:SOCIETA]; −la compagnia assicuratrice chiedeva di dichiarar e inammissibile o, comunque, infondata la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti; −i l Tribunale di Enna, con la sentenza n. 477 del 26/9/2016, accoglieva sia la domanda risarcitoria degli attori, sia la richiesta di manleva di [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, condannava Fondiaria S.A.I. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) a rifondere all’assicurata l’importo che quest’ultima era tenuta a pagare alla parte attrice; −investita dell’ impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 358 del 26/9/2023, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado compensando le spese tra le odierne contendenti; −a vverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; −resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto introduttivo per la «violazione da parte del ricorrente delle indicazioni contenute nel D.M.110/23; il ricorso si compone di 44 pagine prive di sintesi e non giustificate dalla materia delle questioni trattate», in considerazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità e della conferma della decisione di primo grado da parte del giudice d’appello; −non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Enna –ATI (già Consorzio A.T.O. 5 Enna); −l a ricorrente depositava tempestiva memoria ex art. 380 - bis.1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 7 / 5 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato; −[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimast i contumac i nel grado d’appelloe la [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito la notifica nei loro confronti presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio; −secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cas- sazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla cate- goria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributa- rio, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02); −ai sensi dell’art. 291 c.p.c. deve preliminarmente disporsi – impregiu- dicata ogni altra questione in rito o sul merito –la rinnovazione della noti- ficazione del ricorso introduttivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed im- pregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottempe- ranza a questo ordine; −ad avviso del Collegio, poi, assume rilevanza nomofilattica la que- stione posta dall’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente (e sopra riportata), attesa la novità della normativa richiamata(decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 7 agosto 2023) e la mancanza di prece- denti giurisprudenziali di legittimità relativi alla sua applicazione; −si ravvisa pertanto l ’ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza