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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15200/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale della Spezia, il 18.5.2015 aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ordinando altresì la confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] ed applicando la sospensione della patente di guida per anni uno, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato a lui ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione delle norme sostanziali con riferimento alla mancata revoca della confisca a seguito della pronuncia della sentenza di proscioglimento (Art. 186 comma 2 lett. c e art. 24 ter comma 7 cod. strada - art. 606 comma 1 lett. b cod.proc.pen.)

2.2. Con l'ulteriore motivo si duole della omessa motivazione con riferimento alla conferma della confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] sequestrata quale mezzo con il quale sarebbe stato commesso il reato (Art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada e art. 224 ter comma 7 cod. strada- art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.).

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione riguardante la confisca, da revocarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla stessa questione, sono manifestamente infondate. 2.Va premesso che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che con la dizione "conferma nel resto" la Corte di Appello di Genova ha inteso confermare le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado quindi anche la confisca del veicolo. 3.In relazione alla confisca dell'automobile, il comma 7, secondo periodo, deli'art. 186 cod. strada fa discendere la confisca dalla condanna, non già dal proscioglimento per prescrizione.

In tal senso si è precisato, (vedi Sez. 4, n. 6154 del 19/12/2017, dep. 2018, Vaccari, Rv. 272181), che «la possibilità di applicare la confisca prevista dalle norme del codice stradale, in caso di estinzione del reato per prescrizione, è limitata alla sola ipotesi in cui, pur non essendosi pervenuti ad una sentenza di condanna, il fatto reato sia stato accertato definitivamente» (cfr. nello stesso senso Sez. 4, n. 6740 del 03/02/2015, Mazzoleni, Rv. 262250-01 e Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Bellometti, Rv. 256416). 4.Ciò posto, va rilevato che con l'atto di appello il ricorrente aveva articolato solo due motivi aventi ad oggetto la mancata concessione delle generiche e il trattamento sanzionatorio perché il giudice si era discostato dal minimo edittale, cosicché non costituiva oggetto del gravame la contestazione della responsabilità del prevenuto in relazione al reato a lui ascritto.

Ne deriva, pertanto, che non essendo stato impugnato l'accertamento di responsabilità dell'imputato, ben poteva il giudice d'appello confermare la confisca del veicolo.

5. E proprio perché il punto della decisione inerente alla confisca non è stato devoluto al giudice d'appello, la Corte territoriale non era tenuta a motivare a riguardo (vedi Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 28514 del 23/472013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/472013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940). 6.Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale della Spezia, il 18.5.2015 aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ordinando altresì la confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] ed applicando la sospensione della patente di guida per anni uno, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato a lui ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione delle norme sostanziali con riferimento alla mancata revoca della confisca a seguito della pronuncia della sentenza di proscioglimento (Art. 186 comma 2 lett. c e art. 24 ter comma 7 cod. strada - art. 606 comma 1 lett. b cod.proc.pen.) 2.2. Con l'ulteriore motivo si duole della omessa motivazione con riferimento alla conferma della confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] sequestrata quale mezzo con il quale sarebbe stato commesso il reato (Art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada e art. 224 ter comma 7 cod. strada- art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.). 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione riguardante la confisca, da revocarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla stessa questione, sono manifestamente infondate. 2.Va premesso che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che con la dizione "conferma nel resto" la Corte di Appello di Genova ha inteso confermare le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado quindi anche la confisca del veicolo. 3.In relazione alla confisca dell'automobile, il comma 7, secondo periodo, deli'art. 186 cod. strada fa discendere la confisca dalla condanna, non già dal proscioglimento per prescrizione. In tal senso si è precisato, (vedi Sez. 4, n. 6154 del 19/12/2017, dep. 2018, Vaccari, Rv. 272181), che «la possibilità di applicare la confisca prevista dalle norme del codice stradale, in caso di estinzione del reato per prescrizione, è limitata alla sola ipotesi in cui, pur non essendosi pervenuti ad una sentenza di condanna, il fatto reato sia stato accertato definitivamente» (cfr. nello stesso senso Sez. 4, n. 6740 del 03/02/2015, Mazzoleni, Rv. 262250-01 e Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Bellometti, Rv. 256416). 4.Ciò posto, va rilevato che con l'atto di appello il ricorrente aveva articolato solo due motivi aventi ad oggetto la mancata concessione delle generiche e il trattamento sanzionatorio perché il giudice si era discostato dal minimo edittale, cosicché non costituiva oggetto del gravame la contestazione della responsabilità del prevenuto in relazione al reato a lui ascritto. Ne deriva, pertanto, che non essendo stato impugnato l'accertamento di responsabilità dell'imputato, ben poteva il giudice d'appello confermare la confisca del veicolo. 5. E proprio perché il punto della decisione inerente alla confisca non è stato devoluto al giudice d'appello, la Corte territoriale non era tenuta a motivare a riguardo (vedi Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 28514 del 23/472013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/472013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940). 6.Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa dell
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