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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39346/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano / che, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato. l'affermazione di penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati di bancarotta a loro ascritti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione per essere le somme prelevate dalla cassa sociale riconducibilt al pagamento dei crediti per lo svolgimento di incarico di amministratore sociale, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche: invero il ricorso, con il quale si intenda contrastare la condanna dell'amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a prelievi di somme di denaro, deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli specifici elementi, in tesi pretermessi, idonei a dimostrare il diritto dell'amministratore al compenso e la congruità delle somme prelevate; tenuto conto che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati a titolo di compenso per la funzione svolta, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).

Il motivo inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di bancarotta per pagamento preferenziale della fallita in favore di altra società dalla stessa partecipata, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritti e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano / che, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato. l'affermazione di penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati di bancarotta a loro ascritti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione per essere le somme prelevate dalla cassa sociale riconducibilt al pagamento dei crediti per lo svolgimento di incarico di amministratore sociale, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche: invero il ricorso, con il quale si intenda contrastare la condanna dell'amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a prelievi di somme di denaro, deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli specifici elementi, in tesi pretermessi, idonei a dimostrare il diritto dell'amministratore al compenso e la congruità delle somme prelevate; tenuto conto che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati a titolo di compenso per la funzione svolta, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464). Il motivo inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di bancarotta per pagamento preferenziale della fallita in favore di altra società dalla stessa partecipata, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritti e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm