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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26209/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MILANOC/ TESCIONE Nicola nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mugnano di Napoli avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Milano; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione anche dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Napoli, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Milano il 18/11/2022, di sequestro preventivo in forma diretta, finalizzato alla confisca, del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'indagato, fino alla concorrenza della somma di euro 1.835.020,00, in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso di cui ai capi A, B, F, I nonché di associazione a delinquere di cui al capo M.

2. Riteneva il tribunale fondata e assorbente l'eccezione difensiva concernente la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., spirato nel caso di specie il 3 settembre 2022, senza che il PM avesse tempestivamente attivato la procedura di cui all'art. 406 cod. proc. pen., e la conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi sulla scorta dei quali era stata fondata la richiesta di misura cautelare reale (una consulenza medico legale, l'informativa di PG con relativi allegati).

3. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge conseguente alla declaratoria di inutilizzabilità degli atti, avendo il giudice del riesame errato nell'individuazione del dies a quo per il computo del termine ordinario di sei mesi, previsto dall'art.405 cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di reato permanente (art. 416 cod. pen.), l'esecuzione delle indagini preliminari era autorizzata per tutta la sua durata.

3.2. Con il secondo motivo la violazione di legge è riferita all'omessa valutazione delle circostanze rappresentate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in ordine al requisito del fumus del reato di truffa di cui al capo B; poiché non si trattava di atto d'indagine, l'apporto del querelante poteva essere acquisito anche dopo la scadenza del termine.

3.3. Con il terzo motivo, infine, la Procura eccepisce la violazione di legge per motivazione apparente in ordine al fumus, in quanto gli atti di indagine compiuti sino al 3 settembre 2022 delineavano, contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza impugnata, un quadro indiziario grave e circostanziato (i verbali di sommarie informazioni testimoniali delle vittime evidenziavano l'agire consolidato del gruppo criminale di cui faceva parte il Tescione).

4. Con memoria pervenuta il 18 maggio 2023, i difensori del Tiscione hanno confutato i motivi di ricorso, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati.

2. Sostiene, in primo luogo, il Pubblico Ministero ricorrente che, "quanto al reato di associazione per delinquere, il tribunale erra nell'individuazione del dies a quo per il computo del termine ordinario di sei mesi previsto dall'art. 405 cod. proc. pen.", poiché "trattandosi di un reato permanente, invero, il giorno della decorrenza coincide con quello in cui cessa la permanenza" (par.

1.2. del ricorso).

Non considera, tuttavia, che nei confronti del Tescione la confisca del denaro è stata disposta soltanto con riferimento alle truffe sub B, F, I dell'incolpazione (pag. 154 dell'ordinanza genetica), distinguendosi a tal fine il profitto delle truffe da quello direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.; e, in effetti, soltanto per l'indagato [OSCURATO:PERSONA] il sequestro risulta collegato al reato associativo sub M, con la conseguenza che il richiamo alla disciplina del reato permanente non è pertinente in relazione al Tiscione.

Non senza considerare, in punto di diritto, che la giurisprudenza più recente è orientata, in termini plausibili, nel senso che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, com'è nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta.

In tal modo, infatti, il dettato dell'art. 407, cod. proc. pen., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato (sez. 6, n. 10687, dep. 18/01/2023, Freschi, n. 10687; sez. 6, n.12080 del 15/12/2022).

3. Per quanto riguarda il secondo motivo, è pur vero, in linea di principio, che la querela della persona offesa costituisce elemento di prova che prescinde da iniziative del Pubblico Ministero e che non possa, quindi, assimilarsi agli atti di indagine soggetti al termine ex art. 405 cod. proc. pen., ma è altresì evidente, alla stregua del testo del provvedimento impugnato, che il tribunale non estende la valutazione di inutilizzabilità alla querela della [OSCURATO:PERSONA], circoscrivendola ad altri e diversi atti, specificatamente indicati (fogli 17 e 18).

4. Il terzo motivo, infine, riguarda la valutazione del fumus.

La censura tende ad una rivalutazione nel merito della vicenda e non supera il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte; anche in questo caso, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Il tribunale, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha effettuato la cd. prova di resistenza, rilevando che, espungendo gli esiti investigativi inutilizzabili, le residue risultanze - le medesimo che avevano determinato il Gip a rigettare la domanda cautelare del Pubblico Ministero con il provvedimento del 15/06/2022 - non risultavano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (in tal senso i fogli 18 e 19 dell'ordinan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MILANOC/ TESCIONE Nicola nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mugnano di Napoli avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Milano; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione anche dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Napoli, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Milano il 18/11/2022, di sequestro preventivo in forma diretta, finalizzato alla confisca, del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'indagato, fino alla concorrenza della somma di euro 1.835.020,00, in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso di cui ai capi A, B, F, I nonché di associazione a delinquere di cui al capo M. 2. Riteneva il tribunale fondata e assorbente l'eccezione difensiva concernente la scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., spirato nel caso di specie il 3 settembre 2022, senza che il PM avesse tempestivamente attivato la procedura di cui all'art. 406 cod. proc. pen., e la conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi sulla scorta dei quali era stata fondata la richiesta di misura cautelare reale (una consulenza medico legale, l'informativa di PG con relativi allegati). 3. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sulla base di tre motivi. 3.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge conseguente alla declaratoria di inutilizzabilità degli atti, avendo il giudice del riesame errato nell'individuazione del dies a quo per il computo del termine ordinario di sei mesi, previsto dall'art.405 cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di reato permanente (art. 416 cod. pen.), l'esecuzione delle indagini preliminari era autorizzata per tutta la sua durata. 3.2. Con il secondo motivo la violazione di legge è riferita all'omessa valutazione delle circostanze rappresentate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in ordine al requisito del fumus del reato di truffa di cui al capo B; poiché non si trattava di atto d'indagine, l'apporto del querelante poteva essere acquisito anche dopo la scadenza del termine. 3.3. Con il terzo motivo, infine, la Procura eccepisce la violazione di legge per motivazione apparente in ordine al fumus, in quanto gli atti di indagine compiuti sino al 3 settembre 2022 delineavano, contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza impugnata, un quadro indiziario grave e circostanziato (i verbali di sommarie informazioni testimoniali delle vittime evidenziavano l'agire consolidato del gruppo criminale di cui faceva parte il Tescione). 4. Con memoria pervenuta il 18 maggio 2023, i difensori del Tiscione hanno confutato i motivi di ricorso, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati. 2. Sostiene, in primo luogo, il Pubblico Ministero ricorrente che, "quanto al reato di associazione per delinquere, il tribunale erra nell'individuazione del dies a quo per il computo del termine ordinario di sei mesi previsto dall'art. 405 cod. proc. pen.", poiché "trattandosi di un reato permanente, invero, il giorno della decorrenza coincide con quello in cui cessa la permanenza" (par. 1.2. del ricorso). Non considera, tuttavia, che nei confronti del Tescione la confisca del denaro è stata disposta soltanto con riferimento alle truffe sub B, F, I dell'incolpazione (pag. 154 dell'ordinanza genetica), distinguendosi a tal fine il profitto delle truffe da quello direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.; e, in effetti, soltanto per l'indagato [OSCURATO:PERSONA] il sequestro risulta collegato al reato associativo sub M, con la conseguenza che il richiamo alla disciplina del reato permanente non è pertinente in relazione al Tiscione. Non senza considerare, in punto di diritto, che la giurisprudenza più recente è orientata, in termini plausibili, nel senso che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, com'è nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta. In tal modo, infatti, il dettato dell'art. 407, cod. proc. pen., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato (sez. 6, n. 10687, dep. 18/01/2023, Freschi, n. 10687; sez. 6, n.12080 del 15/12/2022). 3. Per quanto riguarda il secondo motivo, è pur vero, in linea di principio, che la querela della persona offesa costituisce elemento di prova che prescinde da iniziative del Pubblico Ministero e che non possa, quindi, assimilarsi agli atti di indagine soggetti al termine ex art. 405 cod. proc. pen., ma è altresì evidente, alla stregua del testo del provvedimento impugnato, che il tribunale non estende la valutazione di inutilizzabilità alla querela della [OSCURATO:PERSONA], circoscrivendola ad altri e diversi atti, specificatamente indicati (fogli 17 e 18). 4. Il terzo motivo, infine, riguarda la valutazione del fumus. La censura tende ad una rivalutazione nel merito della vicenda e non supera il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte; anche in questo caso, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Il tribunale, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha effettuato la cd. prova di resistenza, rilevando che, espungendo gli esiti investigativi inutilizzabili, le residue risultanze - le medesimo che avevano determinato il Gip a rigettare la domanda cautelare del Pubblico Ministero con il provvedimento del 15/06/2022 - non risultavano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (in tal senso i fogli 18 e 19 dell'ordinan
Decreto Cassazione n. 26209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris