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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36688/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PADOVA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova del 12/2/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di giustizia per il reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa in Torreglia dal 3 maggio al 12 agosto 2014; nonché per la illegale detenzione di un fucile da caccia cal. 12 matr. 1066 e per la contrav- venzione di cui all'art. 697 cod. pen., reati questi ultimi accertati in [OSCURATO:PERSONA] in Bosco il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Nell'impugnata sentenza è stata dichiarata la prescrizione del reato ex art. 697 cod. pen., e sono state ridotte le pene per la truffa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale, e per la detenzione del fucile, rispettivamente in un anno e sei mesi di reclusione e in mesi otto di reclusione ed € 2000 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Nel primo motivo il ricorrente si duole dell'affermata sussistenza della condizione di procedibilità ex art. 124 cod. pen., ritenendo invece che la querela sia stata tardiva.

Per dimostrare l'assunto, si è ripercorsa la vicenda della truffa ed i passaggi cronologici rilevanti, proponendo una diversa tempistica della scoperta del raggiro da parte della persona offesa.

2.2. Nel secondo motivo si censura l'affermazione della sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per non avere la Corte territoriale operato il "reale e concreto accertamento dell'episodio delittuoso", né verificato se la reiterazione dell'illecito sia stata effettivo sintomo di maggiore pericolosità rispetto ai precedenti penali, essendosi basata su una mera lettura acritica del casellario giudiziale.

2.3. Nel terzo motivo si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione del fucile da caccia, in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emerso che detta arma era appartenuta al defunto zio dell'imputato, il quale aveva soltanto trascurato di farne denuncia all'autorità di PS una volta entrato in possesso del fucile.

Pertanto, il fatto era da riqualificare ai sensi dell'art. 697 cod. pen., ma detta richiesta, devoluta con il gravame, non era stata oggetto di alcuna effettiva motivazione nell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è integralmente inammissibile, per le seguenti ragioni.

1.1. La censura di tardività della querela - sporta il 18 febbraio 2015 - è già stata esaminata e respinta dalla Corte territoriale, ed è quindi generica per non avere considerato le congrue argomentazioni dell'impu nata sen enza.

La tesi difensiva riferiva il termine iniziale/M:a don izione di procedibilità alla data dell'ultimo pagamento delle fatture, avvenuto ad agosto 2014.

Invece, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza che richiede la conoscenza certa e completa del fatto delittuoso, comprese le generalità dell'agente, così individuando il dies a quo nel dicembre 2014, allorché, di fronte alle reiterate richieste di denaro dell'imputato, la defunta persona offesa Sere- nella Baccarin ed il marito [OSCURATO:PERSONA] avevano cessato i pagamenti, avendo subodorato la malafede del sedicente Bassanese (alias Carpagnano), e gli avevano chiesto documentazione specifica dell'attività professionale svolta nel loro interesse; per reazione, l'imputato aveva diradato i contatti telefonici e si era reso definitivamente irraggiungibile nel dicembre 2014.

Nel frattempo, il tito- lare dell'agenzia investigativa [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alle persone offese di non avere alle proprie dipendenze alcun collaboratore di nome Bassanese.

La motivata opzione della Corte di appello è logica e coerente con l'esegesi di legittimità che àncora la decorrenza del termine per proporre querela alla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954), specificando che la decorrenza di detto termine è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726).

1.2. Il secondo motivo riguarda la asserita carenza di motivazione della rilevanza della contestata recidiva, ed è manifestamente infondato.

Invero, l'aggravante soggettiva, riferita soltanto alla truffa, ha ricevuto sintetica trattazione in entrambe le sentenze, ma sufficiente a fondarla e moti- varla: verificato il presupposto di precedenti condanne per appropriazione indebita e truffa nel periodo sensibile, la Corte territoriale ha rilevato che la pluralità di reati, il carattere omogeneo delle violazioni, le modalità del fatto giustificano, quanto al reato di truffa, la valutazione di più accentuata capacità criminale e di totale indifferenza alle decisioni dell'autorità giudiziaria.

A sua volta, il primo giudice aveva valorizzato la presenza di vari precedenti, due dei quali per reati contro il patrimonio, rilevando la progressione temporale-criminologica rispetto ai fatti in questione.È stata dunque motivata la rilevanza degli indicati precedenti penali al fine di desumerne il più elevato livello di pericolosità e colpevolezza derivante dalla reiterata azione antigiuridica dell'imputato, come richiede l'esegesi di legittimità (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep.2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg c/ Franco, Rv. 274782; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425).

1.3. Infine, manifestamente infondata è la pretesa di riqualificare ai sensi dell'art. 697 cod. pen. il reato di illegale detenzione di un fucile da caccia cal. 12 matr. 1066, a causa delle vicende successorie attraverso le quali detta arma era giunta nella disponibilità dell'imputato.

Invero, in caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un'arma alla competente autorità, grava sull'erede l'obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del de cuius e quello dell'erede (Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Buggiani, Rv. 278899), e l'inosservanza di tale obbligo non deter- mina alcuna riqualificazione del reato nel senso indicato dal ricorrente, come ha correttamente rilevato l'impugnata sentenza nelle prime righe di pag.

7. La reiterazione della denuncia della disponibilità delle armi risponde a motivi di ordine pubblico che esigono che sia garantita all'Autorità di PS la chiara conoscenza, oltre che del luogo di detenzione, della persona del detentore dell'arma.

Costui, invero, deceduto l'originario denunciante, ben potrebbe essere persona priva dei requisiti psico-fisici che consentono la disponibilità di armi e munizioni.

Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto che colui che viene in possesso di armi o munizioni, pure per successione ereditaria, è tenuto agli obblighi della denuncia prevista dalla legge (anche quando tale obbligo sia stato assolto dal suo dante causa).

Da ciò consegue la responsabilità dell'erede in caso di omessa denuncia della disponibilità delle armi (in termini: Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, Rv. 263776; Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193; Sez. 1, n. 680 del 30/11/1995, dep. 1996, Pg in proc.

Sferza, Rv. 203794).

2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PADOVA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova del 12/2/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di giustizia per il reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa in Torreglia dal 3 maggio al 12 agosto 2014; nonché per la illegale detenzione di un fucile da caccia cal. 12 matr. 1066 e per la contrav- venzione di cui all'art. 697 cod. pen., reati questi ultimi accertati in [OSCURATO:PERSONA] in Bosco il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Nell'impugnata sentenza è stata dichiarata la prescrizione del reato ex art. 697 cod. pen., e sono state ridotte le pene per la truffa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale, e per la detenzione del fucile, rispettivamente in un anno e sei mesi di reclusione e in mesi otto di reclusione ed € 2000 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel primo motivo il ricorrente si duole dell'affermata sussistenza della condizione di procedibilità ex art. 124 cod. pen., ritenendo invece che la querela sia stata tardiva. Per dimostrare l'assunto, si è ripercorsa la vicenda della truffa ed i passaggi cronologici rilevanti, proponendo una diversa tempistica della scoperta del raggiro da parte della persona offesa. 2.2. Nel secondo motivo si censura l'affermazione della sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, per non avere la Corte territoriale operato il "reale e concreto accertamento dell'episodio delittuoso", né verificato se la reiterazione dell'illecito sia stata effettivo sintomo di maggiore pericolosità rispetto ai precedenti penali, essendosi basata su una mera lettura acritica del casellario giudiziale. 2.3. Nel terzo motivo si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione del fucile da caccia, in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emerso che detta arma era appartenuta al defunto zio dell'imputato, il quale aveva soltanto trascurato di farne denuncia all'autorità di PS una volta entrato in possesso del fucile. Pertanto, il fatto era da riqualificare ai sensi dell'art. 697 cod. pen., ma detta richiesta, devoluta con il gravame, non era stata oggetto di alcuna effettiva motivazione nell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è integralmente inammissibile, per le seguenti ragioni. 1.1. La censura di tardività della querela - sporta il 18 febbraio 2015 - è già stata esaminata e respinta dalla Corte territoriale, ed è quindi generica per non avere considerato le congrue argomentazioni dell'impu nata sen enza. La tesi difensiva riferiva il termine iniziale/M:a don izione di procedibilità alla data dell'ultimo pagamento delle fatture, avvenuto ad agosto 2014. Invece, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza che richiede la conoscenza certa e completa del fatto delittuoso, comprese le generalità dell'agente, così individuando il dies a quo nel dicembre 2014, allorché, di fronte alle reiterate richieste di denaro dell'imputato, la defunta persona offesa Sere- nella Baccarin ed il marito [OSCURATO:PERSONA] avevano cessato i pagamenti, avendo subodorato la malafede del sedicente Bassanese (alias Carpagnano), e gli avevano chiesto documentazione specifica dell'attività professionale svolta nel loro interesse; per reazione, l'imputato aveva diradato i contatti telefonici e si era reso definitivamente irraggiungibile nel dicembre 2014. Nel frattempo, il tito- lare dell'agenzia investigativa [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alle persone offese di non avere alle proprie dipendenze alcun collaboratore di nome Bassanese. La motivata opzione della Corte di appello è logica e coerente con l'esegesi di legittimità che àncora la decorrenza del termine per proporre querela alla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954), specificando che la decorrenza di detto termine è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726). 1.2. Il secondo motivo riguarda la asserita carenza di motivazione della rilevanza della contestata recidiva, ed è manifestamente infondato. Invero, l'aggravante soggettiva, riferita soltanto alla truffa, ha ricevuto sintetica trattazione in entrambe le sentenze, ma sufficiente a fondarla e moti- varla: verificato il presupposto di precedenti condanne per appropriazione indebita e truffa nel periodo sensibile, la Corte territoriale ha rilevato che la pluralità di reati, il carattere omogeneo delle violazioni, le modalità del fatto giustificano, quanto al reato di truffa, la valutazione di più accentuata capacità criminale e di totale indifferenza alle decisioni dell'autorità giudiziaria. A sua volta, il primo giudice aveva valorizzato la presenza di vari precedenti, due dei quali per reati contro il patrimonio, rilevando la progressione temporale-criminologica rispetto ai fatti in questione.È stata dunque motivata la rilevanza degli indicati precedenti penali al fine di desumerne il più elevato livello di pericolosità e colpevolezza derivante dalla reiterata azione antigiuridica dell'imputato, come richiede l'esegesi di legittimità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep.2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg c/ Franco, Rv. 274782; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425). 1.3. Infine, manifestamente infondata è la pretesa di riqualificare ai sensi dell'art. 697 cod. pen. il reato di illegale detenzione di un fucile da caccia cal. 12 matr. 1066, a causa delle vicende successorie attraverso le quali detta arma era giunta nella disponibilità dell'imputato. Invero, in caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un'arma alla competente autorità, grava sull'erede l'obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del de cuius e quello dell'erede (Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Buggiani, Rv. 278899), e l'inosservanza di tale obbligo non deter- mina alcuna riqualificazione del reato nel senso indicato dal ricorrente, come ha correttamente rilevato l'impugnata sentenza nelle prime righe di pag. 7. La reiterazione della denuncia della disponibilità delle armi risponde a motivi di ordine pubblico che esigono che sia garantita all'Autorità di PS la chiara conoscenza, oltre che del luogo di detenzione, della persona del detentore dell'arma. Costui, invero, deceduto l'originario denunciante, ben potrebbe essere persona priva dei requisiti psico-fisici che consentono la disponibilità di armi e munizioni. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto che colui che viene in possesso di armi o munizioni, pure per successione ereditaria, è tenuto agli obblighi della denuncia prevista dalla legge (anche quando tale obbligo sia stato assolto dal suo dante causa). Da ciò consegue la responsabilità dell'erede in caso di omessa denuncia della disponibilità delle armi (in termini: Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, Rv. 263776; Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193; Sez. 1, n. 680 del 30/11/1995, dep. 1996, Pg in proc. Sferza, Rv. 203794). 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende
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