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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06361/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel ribadire la fondatezza del ricorso, ha chiesto che, «ritenuta insussistente alcuna causa di inammissibilità, restituisca gli atti alla Sezione remittente per la conseguente trattazione»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondandosi su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già prospettati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, perché la Corte territoriale (come emerge dalle pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza), confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, ha fornito sul punto adeguata e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice, in relazione all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 99 cod. pen., non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel ribadire la fondatezza del ricorso, ha chiesto che, «ritenuta insussistente alcuna causa di inammissibilità, restituisca gli atti alla Sezione remittente per la conseguente trattazione»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondandosi su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già prospettati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, perché la Corte territoriale (come emerge dalle pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza), confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, ha fornito sul punto adeguata e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice, in relazione all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 99 cod. pen., non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21
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