CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 05307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 04 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato il ricorso volto ad ottenere, con riferimento all'ordine di esecuzione di pene concorrenti n. 204/2023 emesso dalla Procura Generale di Bari, la rideterminazione della data di consumazione dell'ultimo reato in espiazione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine all'omessa valutazione del corretto tempus delicti da parte del Giudice dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione, di fronte ad una condanna per reato associativo con contestazione aperta, ha omesso di effettuare la verifica in concreto in ordine alla effettiva cessazione della permanenza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto non si confronta con il corretto rilievo del giudice dell'esecuzione circa la non modificabilità del giudicato mediante una diversa valutazione degli elementi di prova esaminati dal giudice della cognizione, osservando in particolare come "la disamina delle sentenze di entrambi i gradi di giudizio a carico del Migliaccio consente di rilevare come il tempus commissi delicti avesse costituito oggetto - attraverso la valutazione del compendio probatorio - di specifica delibazione e positivo accertamento in conformità alla contestazione aperta". ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec