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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41629/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 13/12/2018 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la propria incompetenza per materia in riferimento al reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta inosservanza di norme sancite a pena di nullità.

Il ricorso è inammissibile, in quanto "La sentenza con la quale il Giudice di pace dichiara la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione giusta il disposto dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28.

Pertanto, detta sentenza può dare luogo solo a conflitto ove il Tribunale, individuato dal Giudice di pace come competente, ritenesse di non dover condividere la tesi sostenuta dallo stesso Giudice di pace.

Né, diversamente, potrebbe sostenersi la ricorribilità per cassazione della sentenza in questione sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento 'abnorme', non essendo invocabile la relativa nozione, in forza della quale deve definirsi abnorme (solo) l'atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi del procedimento." (Sez. 4, n. 46559 del 05/10/2004, P.M. in proc.

Deli, Rv. 230400).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 13/12/2018 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la propria incompetenza per materia in riferimento al reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta inosservanza di norme sancite a pena di nullità. Il ricorso è inammissibile, in quanto "La sentenza con la quale il Giudice di pace dichiara la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione giusta il disposto dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. Pertanto, detta sentenza può dare luogo solo a conflitto ove il Tribunale, individuato dal Giudice di pace come competente, ritenesse di non dover condividere la tesi sostenuta dallo stesso Giudice di pace. Né, diversamente, potrebbe sostenersi la ricorribilità per cassazione della sentenza in questione sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento 'abnorme', non essendo invocabile la relativa nozione, in forza della quale deve definirsi abnorme (solo) l'atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi del procedimento." (Sez. 4, n. 46559 del 05/10/2004, P.M. in proc. Deli, Rv. 230400). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammend
Sentenza Cassazione n. 41629/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris