CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 32822/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 494, 640, 648, 477, 482 e 497 bis c.p. deducendo due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo M), assumendo che non vi era prova che l'imputato avesse concorso alla formazione dei documenti falsi e che, al più, il ricorrente avrebbe dovuto rispondere del reato di cui all' art. 497 bis comma 1 c.p. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio oggetto di una motivazione del tutto apodittica. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Rileva la Corte che il ricorrente con primo motivo del ricorso in esame ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del motivo perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.2. Il secondo motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nel confermare la pena ha, fra l' altro, tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato gravato da precedenti specifici (rilevando come il trattamento sanzionatorio appariva in concreto "sottostimato") e, per altro verso, in ragione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa