CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui precedentemente concessa. Rilevava il Tribunale come Mazzarella, in un ristretto arco temporale, avesse ripetutamente omesso di recarsi a firmare presso gli uffici di P.S., adducendo giustificazioni per motivi di salute, ritenute non adeguatamente provate; nonché che avesse commesso, in tre distinte occasioni, condotte trasgressive segnalate dalla polizia; concludeva che tali comportamenti, violente e trasgressivi, evidenziassero una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa concessagli. Avverso la menzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del suo difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla erronea valutazione delle condotte asseritamente trasgressive segnalate a carico del Mazzarella. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Ciò premesso, il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova. Presupposti ampiamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottob