CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria belga di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 21 gennaio 2026 dalla Procura di Lovanio per l'esecuzione della sentenza di condanna alla pena di trentasette mesi di reclusione pronunciata in data 26 agosto 2025 dal Tribunale correzionale diLovanio per il reato di furto aggravato commesso a Rotselaar tra il 7 e il 9 settembre 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1.Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 17 e 18 legge 22 aprile 2005, n. 69 e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello ha disposto la consegna del ricorrente senza previamente verificare se lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del processo svoltosi innanzi all'autorità giudiziaria belga. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 18- bis n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello ha erroneamente disconosciuto il radicamento ultra quinquennale del ricorrente in territorio italiano. 2.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 2, 3, 10 e 117 Cost., dell'art. 3 CEDU e del divieto di non refoulement, in quanto la consegna disposta esporrebbe il ricorrente al rischio che, una volta eseguita la pena in Belgio, lo stesso venga espulso in Algeria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato proposto tardivamente. 2. La Corte di appello di Roma ha depositato la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, in data 19 maggio 2026, dandone lettura alle parti presenti. Il ricorso è stato presentato telematicamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 maggio 2025 presso il recapito di posta elettronica della cancelleria della Corte di appello di Roma e, dunque, oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge n. 69 del 2005. Questa disposizione espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza». 3. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 2giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentFabrizio D'[OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] n