CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Sondrio con la quale [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, veniva condan- nato alla pena di un mese di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., così riqualificata l'imputazione ex art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, originariamente contestata. Riteneva la Corte di appello di non poter applicare la speciale esimente della particolare tenuità del fatto, ravvisandosi la condizione ostativa dell'abitualità della condotta, essendo il Moltoni già gravato da precedenti penali per delitti anche gravi. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come unico motivo di censura la violazione della legge penale per la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. dovendosi invece riconoscere la particolare tenuità del fatto. Va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità: invero, la Corte territoriale ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine all'abitualità della condotta e alla gravità dei precedenti penali del Moltoni, indici che complessivamente considerati sono ostativi al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, a fronte di motivi del tutto generici e basati su assunti giuridici infondati. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]