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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 39354/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 510/22 del G.i.p. del Tribunale di Forlì del 22/12/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Forlì, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni di reclusione e 1.800,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito nonché in ordine alla congruità della pena prospettata dalle parti; che sono stati, pertanto, dedotti motivi di doglianza inammissibili poiché non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 12 settembre 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 510/22 del G.i.p. del Tribunale di Forlì del 22/12/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Forlì, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni di reclusione e 1.800,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito nonché in ordine alla congruità della pena prospettata dalle parti; che sono stati, pertanto, dedotti motivi di doglianza inammissibili poiché non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 12 settembre 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dent