CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Brescia parti civili (non ricorrenti): [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/197 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata); sentite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata dagli imputati, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] (in forza di ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], di correzionedi errore materiale da parte del Tribunale di Brescia che aveva precedentemente negato all’imputato in dispositivo il beneficio in parola)e ha per il resto confermato la sentenza del 20/06/2024, con la quale il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa per il concorso nel reato di truffa di cui al capo 34 dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 700 di multa per i reati di truffa ed estorsione di cui ai capi 34 e 35. Gli imputati erano stati altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le conformi sentenze di merito [OSCURATO:PERSONA], presentandosi sotto il falso nome di Marco e proponendo la vendita di un'autovettura, avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA] a bonificargli su un conto (intestato a [OSCURATO:PERSONA]) la somma di 11.000 euro, non procedendo poi (con vari pretesti) alla vendita dell'auto e rendendosi irreperibile. In tale attività fraudolenta il suddetto imputato sarebbe stato aiutato da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dopo la commissione del primo delitto, [OSCURATO:PERSONA], di fronte alle rimostranze delle persone offese per la mancata vendita dell'auto, minacciandole di morte, le avrebbe indotte a bonificargli l'ulteriore somma di 2.730 euro. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Secondo il difensore la responsabilità del suo assistito per il concorso nel reato di truffa era stata affermata in assenza di elementi a suo carico e in forza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie. I giudici di merito non avevano infatti considerato: che l'imputato non aveva partecipato alle trattative per la vendita dell'auto; che si era limitato a partecipare all'incontro con le persone offese accompagnando il [OSCURATO:PERSONA], presentandosi con il suo vero nome a riprova della sua buona fede; che aveva avuto nella vicenda un ruolo del tutto marginale limitandosi a mettere a disposizione del coimputato il suo conto corrente ma ignorando che le somme che vi sarebbero confluite erano il provento della truffa; che non vi era prova che avesse tratto vantaggio dall'azione fraudolenta. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, in quanto, a detta del ricorrente, la sentenza di appello non aveva (analiticamente) esaminato tutti i criteri indicatidall'art. 133 cod. pen. 3.3. Con terzo motivo di deduce, ai sensi art. 606 lett. b) cod. proc. pen., errata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. Il difensore evidenzia che aveva chiesto in appello l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-biscod. pen. ma i giudici del gravame avevano omesso di esaminare tale istanza, non motivando dunque neppure il rigettodella stessa. 4. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 547, 546, comma 3, 181 cod. proc. pen. e 24 Cost.Il difensore evidenzia che il dispositivo della sentenza di primo grado letto in udienza il 20/06/2024 presentava evidenti discrasie conla motivazione; discrasie che non potevano essere superate dall'ordinanza di rettifica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale era peraltro solo apparente, in quanto la stessa non indicava a quale imputato era stata applicata la penadetentiva di anni 2, mesi 5 di reclusione né si menzionavano revoche della sospensione condizionale. La Corte di appello, nel rispondere al motivo articolato sul punto, aveva ritenuto invece che, dalla lettura della motivazione emergeva che si era in presenza di un mero errore materiale nel dispositivo, che era stato adeguatamente corretto con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel ricorso la difesa si duole del fatto che la Corte di appello ha valorizzato un'ordinanza di correzione che è stata fatta dopo la presentazione dell'appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e che la difesa non poteva conoscere, così violando il diritto di difesa. Il difensore evidenzia inoltre che proprio la necessità di far riferimento all'ordinanza di correzione del 28/10/2024 confermava che quella del luglio 2024 era insufficiente e carente ad eliminare le discrasie tra dispositivo e motivazione. Quanto sopra esposto, secondo il ricorrente, sarebbe causa di nullità della sentenza di primo grado e conseguentemente imporrebbe l'annullamento di quella di appello che aveva omesso di dichiarare tale nullità disattendendo il motivo di gravame formulato sul punto. 4.2. Con il secondo motivo si deduce carenza e illogicità della motivazione in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Il difensore rileva che i giudici di merito avrebbero affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] da ritenersi inattendibili e non valutando la versione alternativa prospettata dalla difesa (secondo la quale alla [OSCURATO:PERSONA] era stato detto di andare allo sportello bancomat perché gli avrebbero restituito il denaro mala donna, invece di aspettare la restituzione, per errore, avrebbe fatto un altro bonifico a favore dell'imputato). 4.3. Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. (per violazione del principio dell'al di là del ragionevole dubbio) nonché motivazione apparente sul punto. Il difensore afferma che, per le ragioni indicate nel secondo motivo (relative alla attendibilità della [OSCURATO:PERSONA]) residuava un ragionevole dubbio che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare assolvendo l'imputato. 5. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. 6. Il 30/01/2026 il difensore delle parti civili ha depositato memoria con allegate conclusioni e nota spese. 7. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.Il primo motivo non rientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. in quanto versato integralmente in fatto.Ed infatti, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. Al riguardo,va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (ex multisSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). Il motivo è, peraltro, privo di specificità in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale i Giudici di appello, con motivazione congrua e nella quale non è dato ravvisare profili di contraddittorietà o illogicità manifesta (peraltro neppure denunciati dal ricorrente), hanno evidenziato (pp. 15-16): che l'imputato aveva avuto un ruolo tutt'altro che marginale nella truffa, in quanto, non si era limitato (come sostiene la difesa), ad accompagnare il coimputato [OSCURATO:PERSONA] all'appuntamento con le vittime, ma aveva poi accompagnato le due persone offese in banca per effettuare i bonifici ed infine le aveva portate al ristorante per poi abbandonarle, di fatto fuggendo e rendendosi irreperibile insieme al concorrente; che il conto corrente dove era stato accreditato dalle vittime il provento della truffa era intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed era stato lui a recarsi al bancomat per verificare che i primi accrediti non erano andati a buon fine (circostanza che era stata il pretesto utilizzato dal coimputato per soprassedere alla cessione del veicolo). Tutti elementi dai quali la Corte ha ragionevolmente desunto, non solo il contributo causale dato dal ricorrente alla consumazione del reato, ma anche la sua piena consapevolezza dell'azione fraudolenta in atto. Il motivo di ricorso risulta dunque meramente reiterativo- e, come tale, aspecifico -di questioni che i giudici di merito hanno già affrontato e risolto con motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta. 2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato. Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso in esame la pena detentiva irrogata (mesi 9 di reclusione) si colloca poco al di sopra del minino (mesi 6 di reclusione ) e comunque molto al di sotto della media edittale. I giudici di merito hanno peraltro congruamente motivato il (modesto) discostamento dal minimo - in ragione delle modalità dell’azione e della personalità dell’imputato (vedi p. 16) - con un sufficiente richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo con cui il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva delle pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. pen.Occorre premettere che dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) – risulta che la richiesta di sanzioni sostitutive è stata formulata dalla difesa solo il 15/05/2025 nelle conclusioni scritte depositate in vista dell'udienza di trattazione dell'appellodel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò detto, occorre rilevare che la sentenza di primo grado è stata emessa nel giugno del 2024 e l'atto di appello è stato proposto a settembre del 2024 (precedentemente alla correzione dell’errore materiale oggetto della succitata ordinanza del 28/10/2024 del Tribunale di Brescia con la quale all’imputato era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena: da qui l’astratta legittimazione a proporre il motivo di appello), allorquando tuttavia era già in vigore il comma 1-bisdell'art. 598-bis cod. proc. pen. introdotto dal D. Lgs 19/03/2024 n. 31. Tale norma prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva”. Il richiamo all'art. 597 cod. proc. pen. (che circoscrive la cognizione del giudice di appello ai soli punti della sentenza impugnata ai quali si riferiscono i motivi) induce a ritenere che la questione della applicabilità delle sanzioni sostitutive intanto può essere affrontata dal giudice dell'impugnazione in quanto la stessa sia stata oggetto di uno specifico motivo dell'appello principale, laddove invece nel successivo termine per il deposito dei motivi aggiunti o delle memorie è consentito all'imputato solo esprimere il consenso (richiesto dall'art. 58 della legge 689/81) alla sostituzione della pena. Del resto,il dato letterale è chiaro in quanto fa riferimento alla sola espressione del consenso all'applicazione della pena e non anche alla richiesta di pena sostitutiva. In altri termini, nell'assetto normativo introdotto dalla citata novella, la richiesta di sanzioni sostitutive deve comunque essere oggetto dell'appello principale, mentre la sola manifestazione dell'imputato del consenso alla loro applicazione può essere rinviata al termine per il deposito di motivi aggiunti o memorie. Nel caso in esame, la difesa, nei motivi di appello non aveva formulato la richiesta di sostituzione della pena detentiva in quanto gli stessi, quanto al trattamento sanzionatorio, investivano solo la concessione delle generiche, la quantificazione della pena e la sospensione condizionale. La richiesta di pene sostitutive formulata solo nei motivi nuovi era quindi tardiva e inammissibile. Ciò detto, sebbene la Corte di appello, nella sentenza impugnata, non abbia presoin considerazione la richiesta avanzata nelle conclusioni scritte, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza o inammissibilità (per genericità, difetto di specificità o per altra causa), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato per le seguenti ragioni. 4. Con il primo motivo, il ricorrente, a quanto è dato comprendere, lamenta la violazione di legge in relazione alla discrasia tra il dispositivo di sentenza di primo grado letto in udienza il 20/06/2024 e quello riportato nella sentenza del Tribunale di Brescia,risultante dalle successive ordinanze ex art. 130 cod. proc. pen. adottatedal Tribunale l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente il 28/10/2024. Il motivo è infondato. 4.1. Giova premettere che nel dispositivo pubblicato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tanto l'indicazione per [OSCURATO:PERSONA] della pena detentiva di anni uno, mesi cinque di reclusione (anziché di anni due, mesi cinque), così come la concessione allo stesso (anziché al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) della sospensione condizionale della pena erano il frutto di un evidente lapsus calami in cui è incorso il giudice monocratico. Ciò risulta, non solo da quanto poi specificato nella motivazione del provvedimento successivamente depositato, ma anche dall'ovvia considerazione che essendo stato [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto colpevole (in sede di giudizio ordinario) del reato di estorsione consumata (per il quale il minimo edittale della pena è di anni cinque di reclusione), anche considerando le diminuzioni per le due attenuanti comuni concesse, la pena finale non avrebbe mai potuto essere di anni uno e mesi cinque di reclusione; così come è evidente che la pena detentiva irrogata (anni due, mesi cinque di reclusione) non consentiva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] del beneficio di cui all'art. 163 cod. proc. pen., trattandosi peraltro di soggetto già ultra-ventunenne all'epoca del commesso reato; beneficio che, tenuto conto della pena irrogata (mesi 9), era invece astrattamente concedibile solo al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Posto dunque che non è in discussione la legittimità de l ricorso allo strumento di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., i motivi di doglianza dedotti dalla difesa non hanno ragion d'essere. Il difensore sembra infatti dolersi del fatto che i Giudici di appello, per rispondere al motivo di gravame col quale ci si doleva della genericità e insufficienza della prima ordinanza di correzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (correttiva della misura della pena detentiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]), avevano comunque tenuto conto di quella successiva del 28/10/2024(peraltro relativa, come si è già detto, alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA]). Tale doglianza è però infondata ove si consideri che l'art. 130, ultimo periodo, cod. proc. pen. stabilisce che se il provvedimento da correggere è impugnato, e se l'impugnazione non è inammissibile, alla correzione provvede il giudice competente a conoscere dell'impugnazione. Ciò significa che, quand'anche la prima ordinanza di correzione di luglio fosse stata insufficiente a chiarire il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado, alla sua correzione, nei termini sopra indicati, ben avrebbe potuto procedere anche la Corte di appello investita del gravame. 5. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto sono connessi e censurano, sotto diversi profili (di fatto coincidenti), il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione. I motivi sono entrambi inammissibili, sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sia perché non specifici. Le censure, infatti, da un lato, risultano meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito - con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite - e, dall'altro, non contengono specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, si limita ad una mera contestazione delle risultanze emerse dal dibattimento ed in particolare della valutazione di attendibilità della teste e persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza prospettare puntuali e precisi profili di contraddittorietà e illogicità delle conclusioni cui sono giunti i giudici di merito. La difesa, inoltre, non considera che nelle sentenze sono indicati anche i plurimi riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa, a cominciare dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria sui bonifici e su i movimenti bancari sui conti delle parti coinvolte nella vicenda. Peraltro, la versione alternativa prospettata dal ricorrente (vale a dire che la [OSCURATO:PERSONA], anziché attendere il bonifico col quale il [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe promesso di restituire il denaro oggetto della truffa, per errore gli avrebbe invece accreditato altro denaro) era del tutto inverosimile e inconsistente. Va infine rilevato, in relazione al terzo motivo, che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01); illogicità che, come detto, non è dato riscontrare nel caso in esame. 6. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere rigettato, con conseguente condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proce