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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 21100/2026

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6 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1585 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2444/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 3849/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/20261.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello propNousmteoro ddi ara ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026aveva rigettato la domanda dell’assistita volta a conseguirel’accertamento negativo dell’indebito previdenziale relativo adassegno sociale erogato in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] con decorrenzadal 2012, preteso in recupero da [OSCURATO:PERSONA] con nota del 18/12/14per la somma di € 2.472,16 pagati in eccesso.

La ricorrenteaveva contestato la genericità e contradditorietà della pretesaperché dalle risultanze reddituali per gli anni 2012 e 2013risultava la percezione di redditi esenti e riteneva non ripetibilile somme erogate per il principio di affidamento, non versandonell’ipotesi di dolo della beneficiaria.Il tribunale, nel respingere la domanda, aveva rilevato chel’indebito derivava dal ricalcolo della prestazione in quanto erastato riscontrato che la prestazione era divenuta incompatibilecon i redditi percepiti nell’anno 2012; in particolare, avevarespinto la pretesa perché i redditi percepiti per l’anno 2012ammontavano a circa sedicimila euro, ed andavano inclusianche i redditi esenti valutabili ex art. 3 co.6 l.335/95; inoltre,spetta a chi invoca la irripetibilità l’onere di dimostrare lasussistenza delle condizioni -in tal caso reddituali- per lapercezione della prestazione.La Corte d’appello, premesso che il ricalcolo si riferisce all’anno2014 (erroneamente indicato per l’anno 2012), ha rilevato cheesso si fonda sulla sommatoria del reddito percepito dallarichiedente con la neo-costituita pensione del coniuge, conconseguente riduzione dell’importo dell’assegno sociale (da €442,00 ad € 258,00 mensili); ha ritenuto poi applicabile laregola di elaborazione giurisprudenziale secondo la quale inmateria assistenziale l’indebito per mancanza del requisitoNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026reddituale è ripetibile a partire dal momento in cui intervNeumnegroa d i iral ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni dilegge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludonoqualsivoglia affidamento dell’accipiens (ad esempio, inmancanza di domanda, o per chi non è parte del rapportoassistenziale, o in caso di dolo comprovato); ha osservato chel’indebito assistenziale è eccentrico rispetto alla regola dell’art.2033 c.c., per cui è esclusa la ripetizione se l’erogazione non èaddebitabile al percettore (richiama Cass. n.1446/08); quindi,ai fini della ripetizione, è necessario il “dolo comprovato”dell’accipiens, atto a far venir meno ogni tipo di affidamento allalegittima erogazione della prestazione assistenziale.

Nel caso inesame mancava in capo alla ricorrente la tutela dell’affidamentocirca l’esattezza della misura della prestazione spettante, poichéla richiedente aveva omesso di comunicare redditi incompatibilicon la percezione della prestazione di cui era beneficiaria, etrattandosi di redditi percepiti dal coniuge convivente, andavaesclusa la condizione di non consapevolezza tale da impedire laripetibilità delle somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] nonostante lamancanza del requisito reddituale.

Né rilevava, ai finidell’affidamento, l’inerzia dell’[OSCURATO:PERSONA] che invece, nel corso dellostesso anno 2014, aveva riliquidato gli importi corretti.2.

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza a sésfavorevole, affidandosi ad un unico articolato motivo, a cuiINPS resiste con controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del26 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/20261.

La ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.

N3u mce.rpo .dci r,a ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 co. 5, d.l. 269/03conv. in L. 326/03, dell’art. 3-ter d.l. 850/76 conv. in L.39/77,e art. 3 co.9 d.l. 173/1988 conv. in L. 291/88, alla luce dell’art.38 Cost.

La Corte d’appello aveva riconosciuto che il regime diindebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentricirispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilisticoe dell’art. 2033 c.c. e che, in tema di indebito assistenziale permancanza del requisito reddituale, è necessario il dolocomprovato dell’accipiens per far venir meno ogni tipo diaffidamento alla legittima erogazione della prestazione; tuttavianel caso concreto aveva escluso che vi fosse alcun margine ditutela dell’affidamento in capo alla ricorrente circa l’esattezzadella misura della prestazione a lei spettante.

Nel rammentareche la Corte Costituzionale, con sentenze n.264/2004 e448/2000 (e n. 39 e 431/1993), ha ritenuto che nell’indebitoassistenziale operi un peculiare principio di settore che sottraela disciplina a quella dell’art. 2033 c.c., nel senso che l’art. 38Cost. garantisce essenziali esigenze di vita che verrebberocontraddette da una indiscriminata ripetizione di prestazioni giànaturaliter consumate in correlazione alla loro destinazionealimentare, ha rammentato che è stata anche affermata ingiurisprudenza la regola per cui l’indebito assistenziale èripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga ilprovvedimento che accerta il venir meno delle condizioni dilegge, o in caso di dolo comprovato.

Pertanto, erroneamente, laCorte territoriale aveva escluso una condizione di nonconsapevolezza tale da impedire la ripetibilità in capo allaricorrente.

E nella specifica fattispecie di indebito per mancanzadi requisito reddituale, rileva la ricorrente che ai fini dellaripetizione occorre il dolo comprovato dell’accipiens; inoltreNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026l’art. 42 d.l. 269/03 conv. in L. 326/2003 ha prevNiusmteoro ddi rai ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026demandare ad un d.m. di stabilire le modalità tecniche pereffettuare le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delleprovvidenze, con sanatoria per il periodo precedente al2/10/2003 e, per il periodo successivo, con sospensione delleprestazioni salva la tutela dell’affidamento che non èindiscriminata ma trova il limite nel dolo comprovato.

Laricorrente richiama, poi, la pronuncia di questa Corte,n.28771/2018, sulla rilevanza dello specifico coefficientesoggettivo (quale, ad es., un elevato incremento reddituale cherende inequivocabile il venir meno del beneficio), ed evidenziache nessun obbligo di restituzione è configurabile se l’accipiensha dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciòconoscibili dall’[OSCURATO:PERSONA], che può accedere alle banche datitelematiche per i controlli.

Nel caso di specie, “non si comprendeper quale motivo la Corte d’appello abbia ritenuto che in capoalla pensionata gravasse un onere di comunicazione dei redditiincompatibili, dal momento che i redditi incompatibili conl’assegno sociale (la pensione del coniuge) erano erogati propriodall’[OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza dal medesimo Ente conosciuti”.

Inconclusione ritiene la ricorrente che non v’è allegazione del dolo,le prestazioni sono irripetibili fino al provvedimento che haaccertato l’indebito, e va tutelato l’affidamento dell’accipienssenza applicare l’art. 2033 c.c.; mancava poi la prova chel’assistita avesse detto il falso o taciuto una circostanza che erasuo onere comunicare all’[OSCURATO:PERSONA], laddove quest’ultimo era aconoscenza dei redditi prodotti dalla pensionata e dal suoconiuge, e per tale ragione non era imputabile alla ricorrente uncomportamento doloso.Numero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/20262.

Nel controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’inammissibilità delN ruimceoror dsi ora ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026redatto con la tecnica dell’ “assemblaggio” e per essere statagià affrontata ogni questione in appello; non era incontestazione l’indebito per superamento del limite reddituale,situazione che non poteva generare legittimo affidamento; esegnala la disposizione dell’art. 35 comma 10.bis d.l. 207/2008che prescrive per i titolari di prestazioni collegate al reddito, exart. 13 L.412/91, di effettuare le comunicazioni reddituali aglienti previdenziali che erogano la prestazione, e in caso dimancata comunicazione si procede a sospensione e se nonarriva la comunicazione entro 60 gg., l’ente procede alla revocadella prestazione.3.

Il ricorso è infondato.4.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza di questaCorte l’affermazione che il regime recuperatorio dell’indebitoassistenziale integri un sottosistema speciale rispetto alla regolagenerale dell’art. 2033 cod.civ.

È stato affermato, in ord. n.13223/2020 che “In tema di indebito assistenziale, in luogodella generale ed incondizionata regola civilistica dellaripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione,quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento delpercettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.

Neconsegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisitireddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dalprovvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunquenon configurabile in base alla mera omissione di comunicazionedi dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o hal'onere di conoscere” (nello stesso senso, ord. n. 24133/2021 e,Numero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026per una affermazione speculare, cfr. sent. 24617/2022, sNeucmoerno ddi ora ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026la quale la regola propria del sottosistema di indebitoassistenziale che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude laripetizione delle erogazioni indebite viene meno, conconseguente applicazione della disciplina generale dellaripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., inpresenza di un comportamento intenzionale del percipiente edell'assenza di una condizione di affidamento, e, nettamente,sent. 17396/2025: “La ripetizione dell'indebito assistenziale èesclusa in presenza di una situazione idonea a generarel'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione inquestione non gli sia addebitabile”).5.

L’addebito all’accipiens della legittima pretesa restitutoriadell’indebito, formulata dall’ente erogatore, si rinviene nellaadozione di un comportamento doloso che contrasta conl’affidamento tutelabile.

Non è sufficiente ad escluderlo la solacomunicazione delle dichiarazioni reddituali, ma occorre unacondotta positiva che vada a colorare il “dolo comprovato”(quale potrebbe essere, in ipotesi, un dato occultato o nonveridico sulle condizioni reddituali), diametralmenteconfliggente con l’affidamento meritevole di tutela.5.1 - Di recente, la questione sulla rilevanza e sugli elementiqualificanti del coefficiente doloso e sui tratti distintivi dellasituazione idonea a generare l’affidamento, a fronte dellacarenza di requisiti previsti dalla legge per il riconoscimentodella prestazione e della possibilità dell’Istituto di conoscere ledichiarazioni tempestivamente trasmesse all’amministrazionefinanziaria, si è espressa questa Corte con ordinanzainterlocutoria n. 805/2026 per la trattazione in pubblicaudienza.

La fattispecie in esame, tuttavia, si pone su un diversoNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026livello: la Corte d’appello ha svolto un accertamento di fNautmtoero s dui ral ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026dolo, valorizzando il dato della pensione del coniuge, che hacontribuito al ricalcolo della misura dell’assegno sociale da partedi [OSCURATO:PERSONA]; ed è un dato connotato dalla novità della suaerogazione (“neo costituita pensione del coniuge”) e dallaposizione reddituale del “coniuge convivente”.

Sotto il primoaspetto è implicito il rilievo che il nuovo dato reddituale nonesistesse fino all’annualità precedente e, manifestandosi l’annosuccessivo, abbia contribuito ad elevare il reddito familiare, esotto il secondo profilo rileva una condizione di consapevolezzadella sopravvenuta mancanza del requisito reddituale; la Corted’appello ha infatti rimarcato che tale ultima condizioneimponga di “escludere una condizione di non consapevolezzatale da impedire la ripetibilità delle somme ugualmente erogatedall’istituto nonostante la mancanza (per quell’anno e per glianni successivi) del requisito reddituale” (a pag. 6 dellasentenza).

Tali considerazioni non si pongono in contrasto con iprincipi dianzi enunciati, ed anzi, involgendo accertamenti difatto sull’incremento reddituale familiare e sulla consapevolezzadel nuovo reddito percepito, hanno contribuito a dareconsistenza valutativa del coefficiente doloso tale da escludereun affidamento tutelabile.6.

Avendo, nel caso specifico, l’[OSCURATO:PERSONA] proceduto a comunicarecon nota del 18/12/2014 il pagamento di quote di rateiassistenziali in eccesso, per via delle risultanze redditualidell’annualità precedente (redditi percepiti per il 2012), nonpotrebbe neppure ritenersi violata la disposizione normativasull’onere a carico di [OSCURATO:PERSONA] di procedere a verifiche dei requisitireddituali ex art. 42 co. 5 d.l. 269/2003 né della procedura cheda essa derivi (sospensione e revoca per il recupero degliNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026indebiti, art. 42 cit. e art. 3-ter d.l. 850/76), ove appNluimcearob dili era ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026anche alla odierna fattispecie, e neppure sollevata la partebeneficiaria dall’onere di effettuare le comunicazioni dei datireddituali in quanto titolare di prestazione (assistenziale)collegata al reddito, ai sensi dell’art. 35 co. 10-bis d.l. 207/08;anche sotto quest’ultimo profilo la Corte d’appello ha svolto unaccertamento di fatto (pag. 5-6 della sentenza: “come si evincedagli atti, l’interessata aveva omesso di comunicare redditi dinatura incompatibile con la percezione della prestazione di cuiera beneficiaria”).

Trattasi di giudizi espressi a seguito diapprezzamento di dati probatori documentali incensurabili insede di legittimità, se non nei limiti del confronto con le regolevalutative della prova od omesso esame circa fatti decisivi,censure non articolate in tal modo dalla ricorrente.7.

Ecco allora che dal sottosistema dell’indebito assistenziale siritorna alla disciplina generale della ripetizione di indebito,laddove al recupero decorrente dalla data del provvedimentoche accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta,faccia eccezione la circostanza, acclarata in giudizio di merito,che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e nonsussistano le condizioni di un legittimo affidamento.8.

L’impugnata pronuncia, che non si è discostata dai predettiprincipi, va tenuta esente dalle elevate censure di violazione dilegge, infondate per le anzidette ragioni, e va pertantoconfermata.9.

Alla soccombenza non fa seguito la condanna al pagamentodelle spese processuali in presenza della dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c.

Seguono le disposizioni sul contributounificato.Numero registro generale 29113/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 21100/2026La Corte rigetta il ricorso.

Data pubblicazione 22/06/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1585 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2444/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 3849/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/20261. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello propNousmteoro ddi ara ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026aveva rigettato la domanda dell’assistita volta a conseguirel’accertamento negativo dell’indebito previdenziale relativo adassegno sociale erogato in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] con decorrenzadal 2012, preteso in recupero da [OSCURATO:PERSONA] con nota del 18/12/14per la somma di € 2.472,16 pagati in eccesso. La ricorrenteaveva contestato la genericità e contradditorietà della pretesaperché dalle risultanze reddituali per gli anni 2012 e 2013risultava la percezione di redditi esenti e riteneva non ripetibilile somme erogate per il principio di affidamento, non versandonell’ipotesi di dolo della beneficiaria.Il tribunale, nel respingere la domanda, aveva rilevato chel’indebito derivava dal ricalcolo della prestazione in quanto erastato riscontrato che la prestazione era divenuta incompatibilecon i redditi percepiti nell’anno 2012; in particolare, avevarespinto la pretesa perché i redditi percepiti per l’anno 2012ammontavano a circa sedicimila euro, ed andavano inclusianche i redditi esenti valutabili ex art. 3 co.6 l.335/95; inoltre,spetta a chi invoca la irripetibilità l’onere di dimostrare lasussistenza delle condizioni -in tal caso reddituali- per lapercezione della prestazione.La Corte d’appello, premesso che il ricalcolo si riferisce all’anno2014 (erroneamente indicato per l’anno 2012), ha rilevato cheesso si fonda sulla sommatoria del reddito percepito dallarichiedente con la neo-costituita pensione del coniuge, conconseguente riduzione dell’importo dell’assegno sociale (da €442,00 ad € 258,00 mensili); ha ritenuto poi applicabile laregola di elaborazione giurisprudenziale secondo la quale inmateria assistenziale l’indebito per mancanza del requisitoNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026reddituale è ripetibile a partire dal momento in cui intervNeumnegroa d i iral ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni dilegge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludonoqualsivoglia affidamento dell’accipiens (ad esempio, inmancanza di domanda, o per chi non è parte del rapportoassistenziale, o in caso di dolo comprovato); ha osservato chel’indebito assistenziale è eccentrico rispetto alla regola dell’art.2033 c.c., per cui è esclusa la ripetizione se l’erogazione non èaddebitabile al percettore (richiama Cass. n.1446/08); quindi,ai fini della ripetizione, è necessario il “dolo comprovato”dell’accipiens, atto a far venir meno ogni tipo di affidamento allalegittima erogazione della prestazione assistenziale. Nel caso inesame mancava in capo alla ricorrente la tutela dell’affidamentocirca l’esattezza della misura della prestazione spettante, poichéla richiedente aveva omesso di comunicare redditi incompatibilicon la percezione della prestazione di cui era beneficiaria, etrattandosi di redditi percepiti dal coniuge convivente, andavaesclusa la condizione di non consapevolezza tale da impedire laripetibilità delle somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] nonostante lamancanza del requisito reddituale. Né rilevava, ai finidell’affidamento, l’inerzia dell’[OSCURATO:PERSONA] che invece, nel corso dellostesso anno 2014, aveva riliquidato gli importi corretti.2. La ricorrente impugna per cassazione la sentenza a sésfavorevole, affidandosi ad un unico articolato motivo, a cuiINPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del26 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/20261. La ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. N3u mce.rpo .dci r,a ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 co. 5, d.l. 269/03conv. in L. 326/03, dell’art. 3-ter d.l. 850/76 conv. in L.39/77,e art. 3 co.9 d.l. 173/1988 conv. in L. 291/88, alla luce dell’art.38 Cost. La Corte d’appello aveva riconosciuto che il regime diindebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentricirispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilisticoe dell’art. 2033 c.c. e che, in tema di indebito assistenziale permancanza del requisito reddituale, è necessario il dolocomprovato dell’accipiens per far venir meno ogni tipo diaffidamento alla legittima erogazione della prestazione; tuttavianel caso concreto aveva escluso che vi fosse alcun margine ditutela dell’affidamento in capo alla ricorrente circa l’esattezzadella misura della prestazione a lei spettante. Nel rammentareche la Corte Costituzionale, con sentenze n.264/2004 e448/2000 (e n. 39 e 431/1993), ha ritenuto che nell’indebitoassistenziale operi un peculiare principio di settore che sottraela disciplina a quella dell’art. 2033 c.c., nel senso che l’art. 38Cost. garantisce essenziali esigenze di vita che verrebberocontraddette da una indiscriminata ripetizione di prestazioni giànaturaliter consumate in correlazione alla loro destinazionealimentare, ha rammentato che è stata anche affermata ingiurisprudenza la regola per cui l’indebito assistenziale èripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga ilprovvedimento che accerta il venir meno delle condizioni dilegge, o in caso di dolo comprovato. Pertanto, erroneamente, laCorte territoriale aveva escluso una condizione di nonconsapevolezza tale da impedire la ripetibilità in capo allaricorrente. E nella specifica fattispecie di indebito per mancanzadi requisito reddituale, rileva la ricorrente che ai fini dellaripetizione occorre il dolo comprovato dell’accipiens; inoltreNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026l’art. 42 d.l. 269/03 conv. in L. 326/2003 ha prevNiusmteoro ddi rai ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026demandare ad un d.m. di stabilire le modalità tecniche pereffettuare le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delleprovvidenze, con sanatoria per il periodo precedente al2/10/2003 e, per il periodo successivo, con sospensione delleprestazioni salva la tutela dell’affidamento che non èindiscriminata ma trova il limite nel dolo comprovato. Laricorrente richiama, poi, la pronuncia di questa Corte,n.28771/2018, sulla rilevanza dello specifico coefficientesoggettivo (quale, ad es., un elevato incremento reddituale cherende inequivocabile il venir meno del beneficio), ed evidenziache nessun obbligo di restituzione è configurabile se l’accipiensha dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciòconoscibili dall’[OSCURATO:PERSONA], che può accedere alle banche datitelematiche per i controlli. Nel caso di specie, “non si comprendeper quale motivo la Corte d’appello abbia ritenuto che in capoalla pensionata gravasse un onere di comunicazione dei redditiincompatibili, dal momento che i redditi incompatibili conl’assegno sociale (la pensione del coniuge) erano erogati propriodall’[OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza dal medesimo Ente conosciuti”. Inconclusione ritiene la ricorrente che non v’è allegazione del dolo,le prestazioni sono irripetibili fino al provvedimento che haaccertato l’indebito, e va tutelato l’affidamento dell’accipienssenza applicare l’art. 2033 c.c.; mancava poi la prova chel’assistita avesse detto il falso o taciuto una circostanza che erasuo onere comunicare all’[OSCURATO:PERSONA], laddove quest’ultimo era aconoscenza dei redditi prodotti dalla pensionata e dal suoconiuge, e per tale ragione non era imputabile alla ricorrente uncomportamento doloso.Numero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/20262. Nel controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’inammissibilità delN ruimceoror dsi ora ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026redatto con la tecnica dell’ “assemblaggio” e per essere statagià affrontata ogni questione in appello; non era incontestazione l’indebito per superamento del limite reddituale,situazione che non poteva generare legittimo affidamento; esegnala la disposizione dell’art. 35 comma 10.bis d.l. 207/2008che prescrive per i titolari di prestazioni collegate al reddito, exart. 13 L.412/91, di effettuare le comunicazioni reddituali aglienti previdenziali che erogano la prestazione, e in caso dimancata comunicazione si procede a sospensione e se nonarriva la comunicazione entro 60 gg., l’ente procede alla revocadella prestazione.3. Il ricorso è infondato.4. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza di questaCorte l’affermazione che il regime recuperatorio dell’indebitoassistenziale integri un sottosistema speciale rispetto alla regolagenerale dell’art. 2033 cod.civ. È stato affermato, in ord. n.13223/2020 che “In tema di indebito assistenziale, in luogodella generale ed incondizionata regola civilistica dellaripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione,quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento delpercettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Neconsegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisitireddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dalprovvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunquenon configurabile in base alla mera omissione di comunicazionedi dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o hal'onere di conoscere” (nello stesso senso, ord. n. 24133/2021 e,Numero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026per una affermazione speculare, cfr. sent. 24617/2022, sNeucmoerno ddi ora ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026la quale la regola propria del sottosistema di indebitoassistenziale che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude laripetizione delle erogazioni indebite viene meno, conconseguente applicazione della disciplina generale dellaripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., inpresenza di un comportamento intenzionale del percipiente edell'assenza di una condizione di affidamento, e, nettamente,sent. 17396/2025: “La ripetizione dell'indebito assistenziale èesclusa in presenza di una situazione idonea a generarel'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione inquestione non gli sia addebitabile”).5. L’addebito all’accipiens della legittima pretesa restitutoriadell’indebito, formulata dall’ente erogatore, si rinviene nellaadozione di un comportamento doloso che contrasta conl’affidamento tutelabile. Non è sufficiente ad escluderlo la solacomunicazione delle dichiarazioni reddituali, ma occorre unacondotta positiva che vada a colorare il “dolo comprovato”(quale potrebbe essere, in ipotesi, un dato occultato o nonveridico sulle condizioni reddituali), diametralmenteconfliggente con l’affidamento meritevole di tutela.5.1 - Di recente, la questione sulla rilevanza e sugli elementiqualificanti del coefficiente doloso e sui tratti distintivi dellasituazione idonea a generare l’affidamento, a fronte dellacarenza di requisiti previsti dalla legge per il riconoscimentodella prestazione e della possibilità dell’Istituto di conoscere ledichiarazioni tempestivamente trasmesse all’amministrazionefinanziaria, si è espressa questa Corte con ordinanzainterlocutoria n. 805/2026 per la trattazione in pubblicaudienza. La fattispecie in esame, tuttavia, si pone su un diversoNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026livello: la Corte d’appello ha svolto un accertamento di fNautmtoero s dui ral ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026dolo, valorizzando il dato della pensione del coniuge, che hacontribuito al ricalcolo della misura dell’assegno sociale da partedi [OSCURATO:PERSONA]; ed è un dato connotato dalla novità della suaerogazione (“neo costituita pensione del coniuge”) e dallaposizione reddituale del “coniuge convivente”. Sotto il primoaspetto è implicito il rilievo che il nuovo dato reddituale nonesistesse fino all’annualità precedente e, manifestandosi l’annosuccessivo, abbia contribuito ad elevare il reddito familiare, esotto il secondo profilo rileva una condizione di consapevolezzadella sopravvenuta mancanza del requisito reddituale; la Corted’appello ha infatti rimarcato che tale ultima condizioneimponga di “escludere una condizione di non consapevolezzatale da impedire la ripetibilità delle somme ugualmente erogatedall’istituto nonostante la mancanza (per quell’anno e per glianni successivi) del requisito reddituale” (a pag. 6 dellasentenza). Tali considerazioni non si pongono in contrasto con iprincipi dianzi enunciati, ed anzi, involgendo accertamenti difatto sull’incremento reddituale familiare e sulla consapevolezzadel nuovo reddito percepito, hanno contribuito a dareconsistenza valutativa del coefficiente doloso tale da escludereun affidamento tutelabile.6. Avendo, nel caso specifico, l’[OSCURATO:PERSONA] proceduto a comunicarecon nota del 18/12/2014 il pagamento di quote di rateiassistenziali in eccesso, per via delle risultanze redditualidell’annualità precedente (redditi percepiti per il 2012), nonpotrebbe neppure ritenersi violata la disposizione normativasull’onere a carico di [OSCURATO:PERSONA] di procedere a verifiche dei requisitireddituali ex art. 42 co. 5 d.l. 269/2003 né della procedura cheda essa derivi (sospensione e revoca per il recupero degliNumero registro generale 29113/2022Numero sezionale 1585/2026indebiti, art. 42 cit. e art. 3-ter d.l. 850/76), ove appNluimcearob dili era ccolta generale 21100/2026Data pubblicazione 22/06/2026anche alla odierna fattispecie, e neppure sollevata la partebeneficiaria dall’onere di effettuare le comunicazioni dei datireddituali in quanto titolare di prestazione (assistenziale)collegata al reddito, ai sensi dell’art. 35 co. 10-bis d.l. 207/08;anche sotto quest’ultimo profilo la Corte d’appello ha svolto unaccertamento di fatto (pag. 5-6 della sentenza: “come si evincedagli atti, l’interessata aveva omesso di comunicare redditi dinatura incompatibile con la percezione della prestazione di cuiera beneficiaria”). Trattasi di giudizi espressi a seguito diapprezzamento di dati probatori documentali incensurabili insede di legittimità, se non nei limiti del confronto con le regolevalutative della prova od omesso esame circa fatti decisivi,censure non articolate in tal modo dalla ricorrente.7. Ecco allora che dal sottosistema dell’indebito assistenziale siritorna alla disciplina generale della ripetizione di indebito,laddove al recupero decorrente dalla data del provvedimentoche accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta,faccia eccezione la circostanza, acclarata in giudizio di merito,che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e nonsussistano le condizioni di un legittimo affidamento.8. L’impugnata pronuncia, che non si è discostata dai predettiprincipi, va tenuta esente dalle elevate censure di violazione dilegge, infondate per le anzidette ragioni, e va pertantoconfermata.9. Alla soccombenza non fa seguito la condanna al pagamentodelle spese processuali in presenza della dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. Seguono le disposizioni sul contributounificato.Numero registro generale 29113/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 21100/2026La Corte rigetta il ricorso. Data pubblicazione 22/06/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 21100/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris