CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02862/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di NAPOLI c/[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini della determinazione pena principale e accessorie. bk, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Benevento dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 648 cod. pen. e art. 171-ter, comma secondo, lett. d) della I. n. 633 del 1941 e, ritenuta la continuazione e concessa la diminuente prevista, lo condannava alla pena finale di mesi sette di reclusione ed euro 400,00 di multa. Nel determinare il trattamento sanzionatorio il giudice di primo grado motivava evidenziando che una volta individuato il reato più grave nella ricettazione, la pena pecuniaria non poteva essere applicata nella misura minima prevista per il reato satellite (di molto superiore a quella prevista per il reato prescelto per la pena base) eccedendo questa il minimo stabilito dal comma terzo dell'art. 648 cod. pen., ritenendo illegittima l'applicazione di una pena pecuniaria più alta di quella massima prevista per il reato ritenuto più grave, richiamando a supporto il disposto delle Sez. U , n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191129-01. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale ha rilevato l'applicazione di una pena illegale da parte del Giudice monocratico di Benevento, atteso che, ritenuta la ricettazione quale reato più grave aveva individuato la pena pecuniaria in misura inferiore nel minimo alla pena pecuniaria prevista dell'art. 171-ter della I. n. 633 del 1941, in violazione del principio di diritto secondo il quale l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, richiamando in tal senso Sez. 2, n. 19156 del 20/04/2007, Cattolico, Rv. 236407-01, nonché Sez. U, n. 25939 del 13/06/2013, Ciabotti, Rv. 255348-01. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini di determinazione della pena principale e accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, risultando la pena pecuniaria determinata in misura inferiore al minimo previsto per legge. Invero costituisce principio di diritto, costantemente 2 mc affermato da questa Corte, che l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo (Sez. 3. N. 18099 del 15/11/2019, Niang; Rv. 279275-01; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348-01; Sez. 3, n. 9261 del 12/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246236-01;Sez. 1, n. 4322 del 13/01/1997, Murgioni, Rv. 207433-01). Ciò posto, e considerato che la I. n. 633 del 1941, art. 171-ter, prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla multa dal minimo di Euro 2.582,00 al massimo di Euro 15.493,00, nel caso di specie il Giudice a quo, assunta come violazione più grave quella di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., non avrebbe potuto determinare la pena base in mesi sei di reclusione ed 300,00 di multa e quella finale in mesi sette di reclusione ed Euro 400,00 di multa, risultando la pena pecuniaria inferiore al minimo assoluto previsto per il reato concorrente contestato. 2. Difatti, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. Così facendo, però, il Giudice ha erroneamente posto a base del calcolo una pena pecuniaria inferiore al corrispondente minimo edittale del reato satellite che, oltre la pena detentiva, contempla una pena pecuniaria che va da un minimo di Euro 2.582,00 di multa ad un massimo di Euro 15.493,00. Va, quindi, ribadito il consolidato principio secondo il quale in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. 3 , n. 18099 del 15/11/2019, Niang, Rv. 279275-01; Sez.3, n. 6828 del 17/12/2014, Seck, Rv. 262528-01; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348-01; Sez. 3, n. 19737 del 14/04/2011, Bessi, Rv. 250335-01; Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246236-01; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246559-01; Sez. 2, n. 10987de117/02/2005,Contini,Rv.231327-01).3. Di conseguenza l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, con rideterminazione in questa sede della pena complessiva nella misura di mesi sette di reclusione ed Euro 2.682,00 di multa, alla quale consegue, quale sanzione accessoria, esclusivamente la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per giorni quindici, mentre non devono essere applicate le previsioni di cui agli artt. 30 e 32-bis cod. pen. (non riferibili alla pena del reato base oggetto di contestazione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, e, per l'effetto, ridetermina complessivamente la pena in mesi sette di reclusione, ed euro 2682,00 di multa; dispone la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di quindici giorni. Così deciso il 16 Novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]