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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 12652/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa il 25/05/2023 dal TRIBUNALE di ISERNIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Isernia, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenti disposizioni.

FATTO E DIIRITTO

1. Con ordinanza del 25/05/2023 il Tribunale di Isernia ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 321-bis cod. proc. pen. nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rigetto dell'istanza di dissequestro delle somme giacenti su conti correnti intestati alla società, in esecuzione del sequestro preventivo disposto dal Gip con decreto del 21/01/2021, in relazione al reato di riciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione circa il periculum in mora, in quanto il pericolo di occultamento o dispersione della somme di danaro era stato rappresentato in termini del tutto eventuali e presuntivi.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni adeguatamente esaminate in sede di merito cautelare.

La società ricorrente, infatti, richiama il principio di diritto affermato dalle sezioni unite, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848); motivazione da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo, Rv. 284757), con esclusione di automatismi sia in ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa, così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145).

3. Il provvedimento impugnato, richiamando tali principi, ha fatto esplicito riferimento al parametro della esigenza anticipatoria della confisca nel caso concreto, evidenziando, in primo luogo, come tale valutazione fosse stata effettuata in sede di riesame della misura cautelare reale e genericamente riproposta con l'istanza di revoca; inoltre, come nessun elemento di novità fosse stato dedotto, tale da inficiare la valutazione effettuata in precedenza, incentrata sul coinvolgimento della società nel riciclaggio e sull'ingiustificato possesso di una ingente somma di danaro, facilmente occultabile.

3.1. La lettura dell'ordinanza di primo grado (Tribunale di Isernia del 02/05/2023, alla quale rinvia la motivazione in esame) specifica in termini più chiari il rapporto tra il riesame e la revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo, analizzando in termini corretti la questione se la nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita non solo con il riesame ma anche con l'istanza di revoca della misura; richiama a tal fine l'insegnamento delle sezioni unite circa la possibilità di far valere con l'appello cautelare la mancanza delle condizioni di applicabilità del sequestro anche in assenza di fatti sopravvenuti, richiamando al contempo la giurisprudenza di legittimità secondo cui il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori previsti a pena di decadenza, una verifica nell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura, mentre la revoca attiene alla verifica dei presupposti, sia in fase genetica che per fatti successivi.

3.2. Corollario di tali principi è che il difetto di motivazione - oggetto anche dell'unica censura prospettata in sede di legittimità - costituisce un'eccezione che doveva essere effettuata in sede di riesame e non poteva essere eccepita con l'istanza di revoca, contestando la ricorrente il mancato approfondimento dell'aspetto del periculum in mora alla stregua dei richiamati parametri giurisprudenziali e chiedendo, pertanto, la verifica giudiziale sulla regolarità dell'ordinanza genetica, emessa sulla base di presupposti in sé legittimi, alla stregua del reato contestato, del ruolo della società e dei beni sequestrati.

Va evidenziato altresì che il ricorso non si confronta con tali argomentazioni in diritto e che per tale motivo è generico, ulteriore profilo di inammissibilità.

Consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa il 25/05/2023 dal TRIBUNALE di ISERNIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Isernia, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenti disposizioni. FATTO E DIIRITTO 1. Con ordinanza del 25/05/2023 il Tribunale di Isernia ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 321-bis cod. proc. pen. nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rigetto dell'istanza di dissequestro delle somme giacenti su conti correnti intestati alla società, in esecuzione del sequestro preventivo disposto dal Gip con decreto del 21/01/2021, in relazione al reato di riciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione circa il periculum in mora, in quanto il pericolo di occultamento o dispersione della somme di danaro era stato rappresentato in termini del tutto eventuali e presuntivi. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni adeguatamente esaminate in sede di merito cautelare. La società ricorrente, infatti, richiama il principio di diritto affermato dalle sezioni unite, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848); motivazione da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo, Rv. 284757), con esclusione di automatismi sia in ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa, così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145). 3. Il provvedimento impugnato, richiamando tali principi, ha fatto esplicito riferimento al parametro della esigenza anticipatoria della confisca nel caso concreto, evidenziando, in primo luogo, come tale valutazione fosse stata effettuata in sede di riesame della misura cautelare reale e genericamente riproposta con l'istanza di revoca; inoltre, come nessun elemento di novità fosse stato dedotto, tale da inficiare la valutazione effettuata in precedenza, incentrata sul coinvolgimento della società nel riciclaggio e sull'ingiustificato possesso di una ingente somma di danaro, facilmente occultabile. 3.1. La lettura dell'ordinanza di primo grado (Tribunale di Isernia del 02/05/2023, alla quale rinvia la motivazione in esame) specifica in termini più chiari il rapporto tra il riesame e la revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo, analizzando in termini corretti la questione se la nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita non solo con il riesame ma anche con l'istanza di revoca della misura; richiama a tal fine l'insegnamento delle sezioni unite circa la possibilità di far valere con l'appello cautelare la mancanza delle condizioni di applicabilità del sequestro anche in assenza di fatti sopravvenuti, richiamando al contempo la giurisprudenza di legittimità secondo cui il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori previsti a pena di decadenza, una verifica nell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura, mentre la revoca attiene alla verifica dei presupposti, sia in fase genetica che per fatti successivi. 3.2. Corollario di tali principi è che il difetto di motivazione - oggetto anche dell'unica censura prospettata in sede di legittimità - costituisce un'eccezione che doveva essere effettuata in sede di riesame e non poteva essere eccepita con l'istanza di revoca, contestando la ricorrente il mancato approfondimento dell'aspetto del periculum in mora alla stregua dei richiamati parametri giurisprudenziali e chiedendo, pertanto, la verifica giudiziale sulla regolarità dell'ordinanza genetica, emessa sulla base di presupposti in sé legittimi, alla stregua del reato contestato, del ruolo della società e dei beni sequestrati. Va evidenziato altresì che il ricorso non si confronta con tali argomentazioni in diritto e che per tale motivo è generico, ulteriore profilo di inammissibilità. Consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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