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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04732/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12514/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - nonché da Regione [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 1699/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con sentenza n. 276/2018, il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda proposta dalla A utoservizi [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. per la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 8.617.626,00 euro ( oltre accessori e risarcimento de i dann i), a titolo di conguaglio dei contributi regionali spettanti all'attrice -per gli esercizi dal 2004 al 2012-quale concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Regione, il T ribunale condannò l'attrice a restituire alla convenuta somme erogate in eccedenza, ammontanti a1.489.983,94 euro; con sentenza n. 1699/2019, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, salvo ritenere inammissibile la domanda della Regione di restituzione dei contributi erogati in eccesso (che ha comunque accertato nel minor importo di 164.323,00); ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che ha provveduto tempestivamente a rinnovare nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato la notifica del ricorso originariamente indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA]); un successivo ricorso, affidato a due motivi, è stato proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno resistito, con controricorso, al ricorso avversario; i ricors i sono stat i avviat i alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Considerato, quanto al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che: con il primo motivo , la ricorrent e ha denuncia to la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato parzialmente inammissibile l’appello, per difetto di specificità di alcuni motivi;richiamato e trascritto il contenuto dei primi quattro motivi di appello, la ricorrente sostiene che -col primo motivo- aveva rilevato che « la prospettazione contabile e giuridica della Regione era stata puntualmente contestata dall’azienda di trasporto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.»; che - col secondo motivo - aveva evidenziato «che i fatti ex adverso opposti - integranti eccezione di pagamento, giacché inerenti ad acconti asseritamente versati in eccesso- dovevano essere provati dalla Regione stessa, che invece non aveva assolto a tale onere contrariamente a quanto disposto dall’art. 2697, co. 2 c.c.»; che - col terzo motivo - «era stato contestato che il Tribunale si fosse in concreto astenuto da una decisione di diritto, affidandosi a valutazioni probabilistiche ed empiriche nel decidere in pro della Regione»; assume che «le censure in parola - poiché attinenti alla delimitazione del complessivo perimetro di valutazione della questione giuridica- non presupponevano la formaleindicazione delle parti del “provvedimento impugnato”» e che «nessun vacuo formalismo s’imponeva», in conformità a Cass., S.U. n. 27199/2017; che, quanto al quarto motivo di appello, con cui era stata censurata l’adesione alla metodologia di calcolo sostenuta dalla Regione, la società appellante aveva adeguatamente contestato l’opzione per un criterio non normativamente previsto, sostenendo la necessità -discendente dalla normativa puntualmente richiamata- di determinare i costi standard sulla base dei costi effettivi del trasporto; che, quanto alla scelta del Tribunale di accordare preferenza al criterio della rivalutazione (ai fini dell’adeguamento dei costi), il rilievo sull’asserita carenza dei “dati necessari” «non necessitava di specifica contestazione o, comunque, a tutto concedere, la contestazione era di fatto assorbita in quella principale svolta sulla preferenza accordata ad un metodo di calcolo non conforme alla legge»; il motivo è infondato, proprio alla luce dei requisiti indicati dalla richiamata Cass., S.U. n. 27199/2017, che, pur escludendo la necessità di utilizzo di formule sacramentali, richiede all’appellante di affiancare a una “parte volitiva” (volta a indicare chiaramente le questioni e i punti contestati) una “parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»: invero, per quanto i motivi di appello individuassero le questioni e i punti sui quali si appuntavano le censure (con ciò risultando soddisfatto il requisito “volitivo”), difetta va , tuttavia, un adeguato sviluppo della parte argomentativavolta all a confutazione del l e ragioni addotte dal primo giudice; parte argomentativa che (sulla base degli stralci di appello riprodotti) risulta -invero- alquanto sintetica e formulata in termini prevalentemente assertivi, non sufficienti a connotare l’impugnazione della necessaria specificità; col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ovvero violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4», assumendo che «la decisione impugnata è viziata anche perché carente di qualsiasi cenno all'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di appello»; il motivo è inammissibile: il mancato riscontro alla istanza di rinnovazione della c.t.u. (che, di per sé, non esclude un rigetto implicito) non è deducibile sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, né è sindacabile alla stregua dell’art. 115 c.p.c., giacché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 11892/2016; Cass., S.U. n. 16598/2016, in motivazione; Cass. n. 27000/2016; Cass.

S.U. n. 20867/2020), la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (salva la possibilità di ritenere provati i fatti non specificamente contestati e di far ricorso alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza);col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 L. n. 151/1981 e 56 L.R. n. 62/1983, in relazione alla questione del «monte percorrenze chilometriche da assumere come moltiplicatore di calcolo del costo standard»; premesso che secondo la concessionaria doveva tenersi conto delle percorrenze autorizzate effettivamente svolte anno per anno, mentre per la Regione rilevavano solo quelle ab origine preventivate negli atti concessori, e rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto di valorizzare le percorrenze “rientranti nel tetto autorizzato” (anche alla luce dell’esigenza di assicurare il controllo della finanza pubblica), la ricorrente sostiene che «le percorrenze “effettive” svolte in più da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle preventivate negli atti concessori, erano autorizzate dalla stessa Regione, spesso a seguito di disposizioni ricevute di volta in volta dallo stesso ente territoriale per soddisfare specifiche esigenze dell'utenza»; aggiunge che «se il concedente le ha autorizzate -o finanche le ha unilateralmente disposte- è evidente che ha previamente valutato la corrispondente provvista a bilancio» e che «da nessuna parte era emerso che il limite di stanziamento delle risorse pubbliche fosse stato sforato»; il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non evidenzia per quali ragioni e in quali termini risulterebbe integrata la violazione delle norme indicate in rubrica, che viene postulata sulla base di assunti fattuali (circa la preventiva autorizzazione da parte della Regione di percorrenze ulteriori rispetto a quelle previste dagli atti concessori) che non sono scrutinabili in sede di legittimità e che, per di più, sono dedotti senza riferimento a specifiche risultanze documentali (in violazione art. 366, n. 6 c.p.c.), non essendo, peraltro, sufficiente a dimostrare l’avvenuta preventiva autorizzazione il mero dato che la Regione abbia riconosciuto che vi sia stata un’eccedenza chilometrica; nel complesso, il ricorso va, pertanto, rigettato.

Considerato, quanto al ricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA], che:i due motivi censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale della Regione diretta alla restituzione dei contributi erogati in eccedenza nel periodo considerato (che la Corte ha quantificato in 164.323,00 euro); al riguardo, la sentenza impugnata ha affermato che: la soc. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l’inammissibilità della domanda rilevando che l’art. 49 della L.R. n. 62/1983 stabilisce che, ove l’importo dei contributi erogati risulti eccedere il contributo spettante all’impresa, l’eccedenza viene considerata quale acconto sui contributi per gli anni successivi, salva la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al recupero di tale eccedenza; facoltà di cui non risultava che la Giunta si fosse avvalsa; si trattava di un’eccezione che, «attenendo all’autorizzazione all’azione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., è proponibile in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile di ufficio»; nel caso, non poteva essere «concesso alla Regione un termine per la regolarizzazione della sua posizione processuale, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.», in quanto, non essendovi stato rilievo d’ufficio, la Regione era onerata di replicare all’eccezione di controparte «producendo la delibera di Giunta che l’autorizzava a proporre la domanda riconvenzionale di restituzione delle eccedenze»; da ciò conseguiva che la domanda di restituzione doveva essere dichiarata inammissibile, «fermo l’accertamento del credito della Regione, come sopra quantificato»; col primo motivo, la Regione denuncia la violazione degli artt.112, 182 e 183 c.p.c.: assume che la Corte ha erroneamente riferito l’eccezione della soc. [OSCURATO:PERSONA] all’art. 182 c.p.c. e, quindi, alla legitimatio ad processum e sost iene che «non siamo sul piano processuale della autorizzazione a stare in giudizio, bensì su quello sostanziale della sussistenza delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio con la domanda riconvenzionale», di talché «l'eccezione, sollevata dall'attuale resistente soltanto con l'atto di appello, doveva essere considerata tardiva, perché formulata oltre il termine che l'articolo 183 c.p.c. s tabilisce ai fini della precisazione del “ t h ema decidendum"; col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.182 cpc, dell’art. 1 della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 9 del 2000 e dell’art. 49 della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del 1983»: premesso che, a norma della L.R. n. 9/2000, la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] sono - di regola - affidati all’Avvocatura Generale dello Stato e che l’art. 49 della L.R. n. 62/1983 non richiede che la [OSCURATO:PERSONA] eserciti la facoltà di chiedere immediatamente il recupero dell’eccedenza attraverso una deliberazione, assume che la scelta della Regione di optare per il recupero delle eccedenze poteva considerarsi «implicita nella richiesta dell’Avvocatura dello S tato di proporre la domanda riconvenzionale nel giudizio promosso dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non richiedeva ulteriori esternazioni»; entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente- vanno disattesi, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata (ex art. 384, ult. co. c.p.c.); invero: è corretto il rilievo della Regione secondo cui l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA] non atteneva al piano processuale, ma concerneva il difetto della condizione sostanziale dell’azione di recupero; proprio perché attinente ad una condizione dell’azione, deve ritenersi che quella della soc. [OSCURATO:PERSONA] non integrasse un’eccezione in senso stretto, bensì una eccezione in senso lato (se non addirittura una mera difesa) proponibile in qualsiasi momento e non soggetta, quindi,a preclusioni; nel merito, l’eccezione ( o difesa ) è fondata, dal momento che la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 49 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 62/1983, secondo cui l’importo eccedente «è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi», individua una regola rispetto alla quale la facoltà della Giunta di provvedere al recupero costituisce un’eccezione che comporta una specifica attivazione dell’organo regionale; attivazione che deve, quindi, esprimersi in una deliberazione ad hoc, che costituisce il necessario presupposto della domanda giudizialee che, nel caso, è mancata; deve conseguentemente ritenersi che correttamente la Corte di appello abbia statuito nel senso della inammissibilità della riconvenzionale, pur dovendosi correggere la motivazione nei termini di cui sopra; al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione dele spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12514/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - nonché da Regione [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 1699/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con sentenza n. 276/2018, il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda proposta dalla A utoservizi [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. per la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 8.617.626,00 euro ( oltre accessori e risarcimento de i dann i), a titolo di conguaglio dei contributi regionali spettanti all'attrice -per gli esercizi dal 2004 al 2012-quale concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Regione, il T ribunale condannò l'attrice a restituire alla convenuta somme erogate in eccedenza, ammontanti a1.489.983,94 euro; con sentenza n. 1699/2019, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, salvo ritenere inammissibile la domanda della Regione di restituzione dei contributi erogati in eccesso (che ha comunque accertato nel minor importo di 164.323,00); ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che ha provveduto tempestivamente a rinnovare nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato la notifica del ricorso originariamente indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA]); un successivo ricorso, affidato a due motivi, è stato proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno resistito, con controricorso, al ricorso avversario; i ricors i sono stat i avviat i alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Considerato, quanto al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che: con il primo motivo , la ricorrent e ha denuncia to la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato parzialmente inammissibile l’appello, per difetto di specificità di alcuni motivi;richiamato e trascritto il contenuto dei primi quattro motivi di appello, la ricorrente sostiene che -col primo motivo- aveva rilevato che « la prospettazione contabile e giuridica della Regione era stata puntualmente contestata dall’azienda di trasporto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.»; che - col secondo motivo - aveva evidenziato «che i fatti ex adverso opposti - integranti eccezione di pagamento, giacché inerenti ad acconti asseritamente versati in eccesso- dovevano essere provati dalla Regione stessa, che invece non aveva assolto a tale onere contrariamente a quanto disposto dall’art. 2697, co. 2 c.c.»; che - col terzo motivo - «era stato contestato che il Tribunale si fosse in concreto astenuto da una decisione di diritto, affidandosi a valutazioni probabilistiche ed empiriche nel decidere in pro della Regione»; assume che «le censure in parola - poiché attinenti alla delimitazione del complessivo perimetro di valutazione della questione giuridica- non presupponevano la formaleindicazione delle parti del “provvedimento impugnato”» e che «nessun vacuo formalismo s’imponeva», in conformità a Cass., S.U. n. 27199/2017; che, quanto al quarto motivo di appello, con cui era stata censurata l’adesione alla metodologia di calcolo sostenuta dalla Regione, la società appellante aveva adeguatamente contestato l’opzione per un criterio non normativamente previsto, sostenendo la necessità -discendente dalla normativa puntualmente richiamata- di determinare i costi standard sulla base dei costi effettivi del trasporto; che, quanto alla scelta del Tribunale di accordare preferenza al criterio della rivalutazione (ai fini dell’adeguamento dei costi), il rilievo sull’asserita carenza dei “dati necessari” «non necessitava di specifica contestazione o, comunque, a tutto concedere, la contestazione era di fatto assorbita in quella principale svolta sulla preferenza accordata ad un metodo di calcolo non conforme alla legge»; il motivo è infondato, proprio alla luce dei requisiti indicati dalla richiamata Cass., S.U. n. 27199/2017, che, pur escludendo la necessità di utilizzo di formule sacramentali, richiede all’appellante di affiancare a una “parte volitiva” (volta a indicare chiaramente le questioni e i punti contestati) una “parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»: invero, per quanto i motivi di appello individuassero le questioni e i punti sui quali si appuntavano le censure (con ciò risultando soddisfatto il requisito “volitivo”), difetta va , tuttavia, un adeguato sviluppo della parte argomentativavolta all a confutazione del l e ragioni addotte dal primo giudice; parte argomentativa che (sulla base degli stralci di appello riprodotti) risulta -invero- alquanto sintetica e formulata in termini prevalentemente assertivi, non sufficienti a connotare l’impugnazione della necessaria specificità; col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ovvero violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4», assumendo che «la decisione impugnata è viziata anche perché carente di qualsiasi cenno all'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di appello»; il motivo è inammissibile: il mancato riscontro alla istanza di rinnovazione della c.t.u. (che, di per sé, non esclude un rigetto implicito) non è deducibile sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, né è sindacabile alla stregua dell’art. 115 c.p.c., giacché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 11892/2016; Cass., S.U. n. 16598/2016, in motivazione; Cass. n. 27000/2016; Cass. S.U. n. 20867/2020), la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (salva la possibilità di ritenere provati i fatti non specificamente contestati e di far ricorso alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza);col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 L. n. 151/1981 e 56 L.R. n. 62/1983, in relazione alla questione del «monte percorrenze chilometriche da assumere come moltiplicatore di calcolo del costo standard»; premesso che secondo la concessionaria doveva tenersi conto delle percorrenze autorizzate effettivamente svolte anno per anno, mentre per la Regione rilevavano solo quelle ab origine preventivate negli atti concessori, e rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto di valorizzare le percorrenze “rientranti nel tetto autorizzato” (anche alla luce dell’esigenza di assicurare il controllo della finanza pubblica), la ricorrente sostiene che «le percorrenze “effettive” svolte in più da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle preventivate negli atti concessori, erano autorizzate dalla stessa Regione, spesso a seguito di disposizioni ricevute di volta in volta dallo stesso ente territoriale per soddisfare specifiche esigenze dell'utenza»; aggiunge che «se il concedente le ha autorizzate -o finanche le ha unilateralmente disposte- è evidente che ha previamente valutato la corrispondente provvista a bilancio» e che «da nessuna parte era emerso che il limite di stanziamento delle risorse pubbliche fosse stato sforato»; il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non evidenzia per quali ragioni e in quali termini risulterebbe integrata la violazione delle norme indicate in rubrica, che viene postulata sulla base di assunti fattuali (circa la preventiva autorizzazione da parte della Regione di percorrenze ulteriori rispetto a quelle previste dagli atti concessori) che non sono scrutinabili in sede di legittimità e che, per di più, sono dedotti senza riferimento a specifiche risultanze documentali (in violazione art. 366, n. 6 c.p.c.), non essendo, peraltro, sufficiente a dimostrare l’avvenuta preventiva autorizzazione il mero dato che la Regione abbia riconosciuto che vi sia stata un’eccedenza chilometrica; nel complesso, il ricorso va, pertanto, rigettato. Considerato, quanto al ricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA], che:i due motivi censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale della Regione diretta alla restituzione dei contributi erogati in eccedenza nel periodo considerato (che la Corte ha quantificato in 164.323,00 euro); al riguardo, la sentenza impugnata ha affermato che: la soc. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l’inammissibilità della domanda rilevando che l’art. 49 della L.R. n. 62/1983 stabilisce che, ove l’importo dei contributi erogati risulti eccedere il contributo spettante all’impresa, l’eccedenza viene considerata quale acconto sui contributi per gli anni successivi, salva la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al recupero di tale eccedenza; facoltà di cui non risultava che la Giunta si fosse avvalsa; si trattava di un’eccezione che, «attenendo all’autorizzazione all’azione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., è proponibile in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile di ufficio»; nel caso, non poteva essere «concesso alla Regione un termine per la regolarizzazione della sua posizione processuale, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.», in quanto, non essendovi stato rilievo d’ufficio, la Regione era onerata di replicare all’eccezione di controparte «producendo la delibera di Giunta che l’autorizzava a proporre la domanda riconvenzionale di restituzione delle eccedenze»; da ciò conseguiva che la domanda di restituzione doveva essere dichiarata inammissibile, «fermo l’accertamento del credito della Regione, come sopra quantificato»; col primo motivo, la Regione denuncia la violazione degli artt.112, 182 e 183 c.p.c.: assume che la Corte ha erroneamente riferito l’eccezione della soc. [OSCURATO:PERSONA] all’art. 182 c.p.c. e, quindi, alla legitimatio ad processum e sost iene che «non siamo sul piano processuale della autorizzazione a stare in giudizio, bensì su quello sostanziale della sussistenza delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio con la domanda riconvenzionale», di talché «l'eccezione, sollevata dall'attuale resistente soltanto con l'atto di appello, doveva essere considerata tardiva, perché formulata oltre il termine che l'articolo 183 c.p.c. s tabilisce ai fini della precisazione del “ t h ema decidendum"; col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.182 cpc, dell’art. 1 della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 9 del 2000 e dell’art. 49 della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del 1983»: premesso che, a norma della L.R. n. 9/2000, la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] sono - di regola - affidati all’Avvocatura Generale dello Stato e che l’art. 49 della L.R. n. 62/1983 non richiede che la [OSCURATO:PERSONA] eserciti la facoltà di chiedere immediatamente il recupero dell’eccedenza attraverso una deliberazione, assume che la scelta della Regione di optare per il recupero delle eccedenze poteva considerarsi «implicita nella richiesta dell’Avvocatura dello S tato di proporre la domanda riconvenzionale nel giudizio promosso dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non richiedeva ulteriori esternazioni»; entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente- vanno disattesi, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata (ex art. 384, ult. co. c.p.c.); invero: è corretto il rilievo della Regione secondo cui l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA] non atteneva al piano processuale, ma concerneva il difetto della condizione sostanziale dell’azione di recupero; proprio perché attinente ad una condizione dell’azione, deve ritenersi che quella della soc. [OSCURATO:PERSONA] non integrasse un’eccezione in senso stretto, bensì una eccezione in senso lato (se non addirittura una mera difesa) proponibile in qualsiasi momento e non soggetta, quindi,a preclusioni; nel merito, l’eccezione ( o difesa ) è fondata, dal momento che la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 49 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 62/1983, secondo cui l’importo eccedente «è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi», individua una regola rispetto alla quale la facoltà della Giunta di provvedere al recupero costituisce un’eccezione che comporta una specifica attivazione dell’organo regionale; attivazione che deve, quindi, esprimersi in una deliberazione ad hoc, che costituisce il necessario presupposto della domanda giudizialee che, nel caso, è mancata; deve conseguentemente ritenersi che correttamente la Corte di appello abbia statuito nel senso della inammissibilità della riconvenzionale, pur dovendosi correggere la motivazione nei termini di cui sopra; al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione dele spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pr
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