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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 26005/2023

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890-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e R.G.N.28890/2021 Cron.

Rep.

C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliata ex lege –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 13 2 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 5 ma ggi o 20 2 1 (R.G.N. 355/2020).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli estratti di ruolo , che menzionavanocartelle di pagamento emesse dall’INPS, dall’INAIL e dall’Agenzia delle Entrate, e ha allegato di non aver n e mai avuto conoscenza e, in subordine, ha eccepito la prescrizione dei crediti recati daalcune cartelle.

Il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso, per carenza d’interesse ad agire, e ha comunque accertato la regolarità delle notifiche contestate. 2.– La pronuncia di primo grado è stata impugnata dalla parte soccombente, che ha sostenuto l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo e l’interesse a far valere tanto le irregolarità denunciate quanto la prescrizione. -3 - 3.–Con sentenza n. 132 del 202 1 , depositata il 5 ma ggi o 202 1 , la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame , sulla scorta delle seguenti considerazioni. 3.1.–L’azione del ricorrente si prefigge di far valere vizi formali «in modo del tutto fine a sé stesso», senza alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa creditoria.

Solo una contestazione rivolta anche al merito della pretesa potrebbe apportare un’utilità effettiva al ricorrente e così sostanziare l’interesse ad agire, che il giudice di primo grado ha correttamente negato. 3.2.–L’interesse ad agire non si ravvisa neppure con riferimento all’eccezione di prescrizione, in difetto di una «minaccia attuale di atti esecutivi». 4.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Genova, con ricorso del 5 novembre 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 5.–Resistono, con distinti controricors i, l’INPS , l’INAIL e l ’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma,cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] procede perotto motivi e si fonda sui seguenti rilievi. -4 - 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, che avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulle domande proposte ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Genova nell’escludere l’interesse ad agire, senza avvedersi del fatto che il ricorrente ha eccepito anche la prescrizione delle pretese contributive. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ilricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe negato ingresso al tempestivo disconoscimento effettuato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 cod. civ., con conseguente violazione anche degli artt. 24 e 111 Cost.

Il giudice di primo grado non avrebbe consentito al ricorrente di trascrivere a verbale il disconoscimento e la Corte d’appello, nel basarsi sugli atti del procedimento dinanzi al Tribunale, avrebbe omesso di pronunciarsi sul disconoscimento tempestivamente compiuto. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunciarsi «sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti» e sul «mancato procedimento di verificazione ad istanza deimedesimi Enti». 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ilricorrente allega la nullità della sentenza d’appello, che avrebbe trascurato di pronunciarsi sull’inesistenza delle notifiche eseguite via PEC dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione da un indirizzo non inserito nei pubblici registri. 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ilricorrente prospetta la nullità della sentenza che, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non si sarebbe pronunciata sull’inesistenza -5 - delle notifiche dell’INAIL e sui vizi insanabili che le inficiano, per «totale mancanza materiale» dell’atto. 1.6.–Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la null ità della sentenza della Corte d’appello di Genova, «per omessa pronuncia in relazione alle notifiche effettuate per posta “per compiuta giacenza”».

Ad avviso del ricorrente, «[l]a mancata produzione delle ricevute di invio e di ricevimento della raccomandata informativa» determinerebbe l’inesistenza della notificazione dell’atto e l’inesistenza dell’atto stesso. 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata, «per omessa pronuncia in relazione al mancato perfezionamento delle notifiche effettuate tramite messo per irreperibilità relativa». 1.8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia, infine, la nullità della sentenza, sul presupposto che nessuna statuizione la Corte di merito avrebbe emesso sull’estinzione per prescrizione della pretesa previdenziale. 2.–Occorre prendere le mosse dalla disamina del primo mezzo, che si ripromette di censurare la ratio decidendidella sentenza impugnata, nella parte in cui ha acclarato la carenza d’interesse ad agire dell’odierno ricorrente ed è giunta così a respingere il gravame e a confermare la decisione del medesimo segno, resa dal Tribunale. 3.– La censura resiste alle critiche mosse con il ricorso per cassazione. 4.– La sentenza impugnata mostra di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell’ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez.

VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723).

Tale minaccia, nel caso di specie, non sussiste. 5.– La pronuncia d’appello evidenzia, inoltre, che le irregolarità formali prospettate dal ricorrente non valgono a elidere, per ciò solo, -6 - la pretesa contributiva e che, pertanto, non vi è alcun interesse a chiederne l’accertamento.

Si tratterebbe, invero, di un accertamento “fine a sé stesso”, laddove il processo non può che avere di mira una utilità concreta.

L’interesse ad agire si correla a una situazione di oggettiva incertezza, che postula l’intervento del giudice (Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294), e tale situazione, nel caso di specie, non si ravvisa.

La valutazione della Corte d’appello di Genova investe l’azione proposta dall’odierno ricorrente, nelle disparate pretese che avanza, che analizza in tutte le loro implicazioni. 6.–Il ricorrente non contesta in iure le enunciazioni di principio di questa Corte, addotte dalla sentenza d’appello a sostegn o della decisione, e nemmeno si premura di delinea re una situazione d’incertezza giuridicamente rilevante, suscettibile di essere appianata soltantoope iudicis.

Il motivo di ricorsoadombra un interesse ad agire in re ipsa, che promana dal mero dato dell’asserita inesistenza o dell’ipotizzata irregolarità delle notifiche. 7.–Tali conclusioni sono incompatibili con la necessità di un vaglio rigoroso dell’interesse adagire, ribadita a più riprese dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, in armonia con i principi generali, che subordinano l’attivazione dei rimedi giurisdizionali alla necessità di conseguire un’utilità concreta, un tangibile bene della vita.

Le deduzioni del ricorrente, volte a intendere in termini meno pregnanti l’interesse ad agire, non possono essere a fortiori condivise, dopo l’introduzione dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. -7 - La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 8.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione.

La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).

Il legislatore, nell’enuclearespecifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire.

Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta.

Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità -8 - della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 9.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte.

È lo stess o ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuto a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione.

Ilricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzad imostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 10.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del3 febbraio 2023.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo.

Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez.

VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198). -9 - Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , risultano manifestamente infondati.

A tale riguardo giova ribadirele osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che il ricorrente non confuta in modo persuasivo. 10.1.– La legge sopravvenuta, nell’i mporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, si pone nell’alveo dell’assetto delineato dalla Costituzione, che riconosce la tutela giurisdizionale, con un efficace complesso di presidi volti a renderla efficace, in vista di un’utilità effettiva e non di vantaggi ipotetici ed evanescenti.

La disciplina in esame, inoltre, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti.

L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza de l l’agire illegittimo dell’amministrazione.

In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutiviqualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, -10 - posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto

24.1. dei “Motivi della decisione”).

Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione.

La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli inere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto

27.1. dei “Motivi della decisione”).

Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 10.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende rilevanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive.

Nelle fasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 11.–È dunque conforme a diritto la pronuncia della Corte d’appello di Genova, nella parte in cui accerta l’insussistenza dell’interesse ad agire, a fronte di una mera impugnativa dell’estratto di ruoloe in difetto -11 - di ogni allegazione di un effettivo pregiudizio, che sola può suffragare la necessità di accedere alla tutela giurisdizionale.

Tali conclusioni non solo sono esenti da censure già alla stregua della giurisprudenza più risalente di questa Corte (la citata sentenza n. 29294 del 2019), che interpretava in termini di maggiore latitudine questa condizione dell’azione (in tal senso, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), ma sono conformi a diritto anche alla stregua della più restrittiva normativa sopravvenuta. 12.– Le critiche del ricorrente, nella parte in cui si limitano a perorare la sussistenza dell’interesse ad agire e sotto questo profilo censurano la decisione d’appello, non possono, pertanto, essere accolte.

La conferma della sentenza impugnata sotto il profilopregiudiziale, litis ingressum impediens, della carenza dell’interesse ad agire rende irrilevanti le restanti censure, che postulano la possibilità di scrutinare il merito delle questioni dibattute. 13.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complesso respinto. 14.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate –Riscossione.

Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanzialesu cui in questo giudizio si sono dispiegate le difese -12 - delle parti(in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 15.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e INAILle spese del giudizio, che liquida per ciascuno di essi in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
890-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e R.G.N.28890/2021 Cron. Rep. C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliata ex lege –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 13 2 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 5 ma ggi o 20 2 1 (R.G.N. 355/2020). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli estratti di ruolo , che menzionavanocartelle di pagamento emesse dall’INPS, dall’INAIL e dall’Agenzia delle Entrate, e ha allegato di non aver n e mai avuto conoscenza e, in subordine, ha eccepito la prescrizione dei crediti recati daalcune cartelle. Il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso, per carenza d’interesse ad agire, e ha comunque accertato la regolarità delle notifiche contestate. 2.– La pronuncia di primo grado è stata impugnata dalla parte soccombente, che ha sostenuto l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo e l’interesse a far valere tanto le irregolarità denunciate quanto la prescrizione. -3 - 3.–Con sentenza n. 132 del 202 1 , depositata il 5 ma ggi o 202 1 , la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame , sulla scorta delle seguenti considerazioni. 3.1.–L’azione del ricorrente si prefigge di far valere vizi formali «in modo del tutto fine a sé stesso», senza alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa creditoria. Solo una contestazione rivolta anche al merito della pretesa potrebbe apportare un’utilità effettiva al ricorrente e così sostanziare l’interesse ad agire, che il giudice di primo grado ha correttamente negato. 3.2.–L’interesse ad agire non si ravvisa neppure con riferimento all’eccezione di prescrizione, in difetto di una «minaccia attuale di atti esecutivi». 4.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Genova, con ricorso del 5 novembre 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 5.–Resistono, con distinti controricors i, l’INPS , l’INAIL e l ’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma,cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] procede perotto motivi e si fonda sui seguenti rilievi. -4 - 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, che avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulle domande proposte ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Avrebbe errato la Corte d’appello di Genova nell’escludere l’interesse ad agire, senza avvedersi del fatto che il ricorrente ha eccepito anche la prescrizione delle pretese contributive. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ilricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe negato ingresso al tempestivo disconoscimento effettuato ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 cod. civ., con conseguente violazione anche degli artt. 24 e 111 Cost. Il giudice di primo grado non avrebbe consentito al ricorrente di trascrivere a verbale il disconoscimento e la Corte d’appello, nel basarsi sugli atti del procedimento dinanzi al Tribunale, avrebbe omesso di pronunciarsi sul disconoscimento tempestivamente compiuto. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunciarsi «sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti» e sul «mancato procedimento di verificazione ad istanza deimedesimi Enti». 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ilricorrente allega la nullità della sentenza d’appello, che avrebbe trascurato di pronunciarsi sull’inesistenza delle notifiche eseguite via PEC dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione da un indirizzo non inserito nei pubblici registri. 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ilricorrente prospetta la nullità della sentenza che, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non si sarebbe pronunciata sull’inesistenza -5 - delle notifiche dell’INAIL e sui vizi insanabili che le inficiano, per «totale mancanza materiale» dell’atto. 1.6.–Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la null ità della sentenza della Corte d’appello di Genova, «per omessa pronuncia in relazione alle notifiche effettuate per posta “per compiuta giacenza”». Ad avviso del ricorrente, «[l]a mancata produzione delle ricevute di invio e di ricevimento della raccomandata informativa» determinerebbe l’inesistenza della notificazione dell’atto e l’inesistenza dell’atto stesso. 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata, «per omessa pronuncia in relazione al mancato perfezionamento delle notifiche effettuate tramite messo per irreperibilità relativa». 1.8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia, infine, la nullità della sentenza, sul presupposto che nessuna statuizione la Corte di merito avrebbe emesso sull’estinzione per prescrizione della pretesa previdenziale. 2.–Occorre prendere le mosse dalla disamina del primo mezzo, che si ripromette di censurare la ratio decidendidella sentenza impugnata, nella parte in cui ha acclarato la carenza d’interesse ad agire dell’odierno ricorrente ed è giunta così a respingere il gravame e a confermare la decisione del medesimo segno, resa dal Tribunale. 3.– La censura resiste alle critiche mosse con il ricorso per cassazione. 4.– La sentenza impugnata mostra di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell’ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723). Tale minaccia, nel caso di specie, non sussiste. 5.– La pronuncia d’appello evidenzia, inoltre, che le irregolarità formali prospettate dal ricorrente non valgono a elidere, per ciò solo, -6 - la pretesa contributiva e che, pertanto, non vi è alcun interesse a chiederne l’accertamento. Si tratterebbe, invero, di un accertamento “fine a sé stesso”, laddove il processo non può che avere di mira una utilità concreta. L’interesse ad agire si correla a una situazione di oggettiva incertezza, che postula l’intervento del giudice (Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294), e tale situazione, nel caso di specie, non si ravvisa. La valutazione della Corte d’appello di Genova investe l’azione proposta dall’odierno ricorrente, nelle disparate pretese che avanza, che analizza in tutte le loro implicazioni. 6.–Il ricorrente non contesta in iure le enunciazioni di principio di questa Corte, addotte dalla sentenza d’appello a sostegn o della decisione, e nemmeno si premura di delinea re una situazione d’incertezza giuridicamente rilevante, suscettibile di essere appianata soltantoope iudicis. Il motivo di ricorsoadombra un interesse ad agire in re ipsa, che promana dal mero dato dell’asserita inesistenza o dell’ipotizzata irregolarità delle notifiche. 7.–Tali conclusioni sono incompatibili con la necessità di un vaglio rigoroso dell’interesse adagire, ribadita a più riprese dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, in armonia con i principi generali, che subordinano l’attivazione dei rimedi giurisdizionali alla necessità di conseguire un’utilità concreta, un tangibile bene della vita. Le deduzioni del ricorrente, volte a intendere in termini meno pregnanti l’interesse ad agire, non possono essere a fortiori condivise, dopo l’introduzione dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. -7 - La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 8.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell’enuclearespecifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire. Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta. Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità -8 - della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 9.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte. È lo stess o ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuto a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione. Ilricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzad imostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 10.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del3 febbraio 2023. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo. Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez. VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198). -9 - Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , risultano manifestamente infondati. A tale riguardo giova ribadirele osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che il ricorrente non confuta in modo persuasivo. 10.1.– La legge sopravvenuta, nell’i mporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, si pone nell’alveo dell’assetto delineato dalla Costituzione, che riconosce la tutela giurisdizionale, con un efficace complesso di presidi volti a renderla efficace, in vista di un’utilità effettiva e non di vantaggi ipotetici ed evanescenti. La disciplina in esame, inoltre, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti. L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza de l l’agire illegittimo dell’amministrazione. In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutiviqualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, -10 - posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto 24.1. dei “Motivi della decisione”). Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione. La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli inere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto 27.1. dei “Motivi della decisione”). Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 10.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende rilevanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive. Nelle fasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 11.–È dunque conforme a diritto la pronuncia della Corte d’appello di Genova, nella parte in cui accerta l’insussistenza dell’interesse ad agire, a fronte di una mera impugnativa dell’estratto di ruoloe in difetto -11 - di ogni allegazione di un effettivo pregiudizio, che sola può suffragare la necessità di accedere alla tutela giurisdizionale. Tali conclusioni non solo sono esenti da censure già alla stregua della giurisprudenza più risalente di questa Corte (la citata sentenza n. 29294 del 2019), che interpretava in termini di maggiore latitudine questa condizione dell’azione (in tal senso, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), ma sono conformi a diritto anche alla stregua della più restrittiva normativa sopravvenuta. 12.– Le critiche del ricorrente, nella parte in cui si limitano a perorare la sussistenza dell’interesse ad agire e sotto questo profilo censurano la decisione d’appello, non possono, pertanto, essere accolte. La conferma della sentenza impugnata sotto il profilopregiudiziale, litis ingressum impediens, della carenza dell’interesse ad agire rende irrilevanti le restanti censure, che postulano la possibilità di scrutinare il merito delle questioni dibattute. 13.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complesso respinto. 14.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanzialesu cui in questo giudizio si sono dispiegate le difese -12 - delle parti(in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 15.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e INAILle spese del giudizio, che liquida per ciascuno di essi in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 26005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris