CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28993 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H11 B578W) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B17 A662O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giulia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 89C64 D548A) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B24 D548O) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bolo- gna n. 2226/2020, pubblicata in data 11 agosto 2020 (e che il ricorrente dichiara notificata in data 17 agosto 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione per rilascio di un immobile sito in Coppari (FE), promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo esecutivo costituito da decreto di trasferimento Ric. n. 28993/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28993/2020 emesso all’esito dell’espropriazione di detto immobile in suo Numero sezionale 4698/2022Numero di raccolta generale 15864/2022 danno. Data pubblicazione 17/05/2022 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ferrara. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Riccardi, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 11 agosto 2020 e, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente, gli è sta- ta notificata in data 17 agosto 2020 (tale ultima data di noti- ficazione è confermata dalla controricorrente). Ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c., il termine cd. breve per impugnare è di sessanta giorni dalla no- tificazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso scadeva dunque in data 16 ottobre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Ric. n. 28993/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28993/2020 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. Numero sezionale 4698/2022Numero di raccolta generale 15864/2022 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Il ricorso è datato 30 ottobre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Non possono condividersi le osservazioni in senso contrario svolte dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. È sufficiente, in proposito, richiamare il recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo il quale «in tema di opposizione di terzo ad esecuzio- ne prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della cau- sa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospen- sione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 – 01). Ric. n. 28993/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28993/2020 Si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già Numero sezionale 4698/2022Numero di raccolta generale 15864/2022 affermato da questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Data pubblicazione 17/05/2022 13797 del 02/05/2022), dell’affermazione di un principio di di- ritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad indivi- duare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es., Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 – 01; l’indirizzo è ritenuto valido anche in caso di do- mande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accer- tamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo ese- cutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quin- di, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande ac- cessorie e/o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecuti- va pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudi- zio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accer- tamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in ba- se al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. Ric. n. 28993/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28993/2020 658507 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014 Numero sezionale 4698/2022Numero di raccolta generale 15864/2022, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Data pubblicazione 17/05/2022 Rv. 657017 - 01). Secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formu- lata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presuppo- sto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudica- to), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di spedi- tezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione fe- riale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termi- ni) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo (nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente se l’esito dell’opposizione esecutiva non comporti l’effettivo esame della domanda ordinaria). Orbene, non vi è dubbio che la presente fattispecie rientri nell’ambito della prima delle ipotesi indicate, in quanto la do- manda di accertamento dell’effettiva esistenza di un diritto di abitazione dell’opponente Riccardi sull’immobile oggetto del precetto di rilascio intimato dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata formulata allo scopo di ottenere l’accertamento dell’insussistenza del diritto di quest’ultima di procedere ad esecuzione forzata (è poi ap- pena il caso di osservare che la domanda risarcitoria, inqua- drabile o meno che sia anche al di fuori dell’ambito dell’art. 96 c.p.c., non è neanche stata esaminata, essendo rimasta as- sorbita dalla decisione di rigetto dell’opposizione, onde la sua proposizione e la sua stessa natura, non ha alcun rilievo). Ric. n. 28993/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28993/2020 Numero sezionale 4698/2022 In conformità agli arresti di questa Corte richiamati in prece-Numero di raccolta generale 15864/2022Data pubblicazione 17/05/2022 denza, non vi è quindi dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 28993/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e