CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16658/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Sansica è stato condannato alla pena di 6 mesi di arresto inflitta con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 20/01/2021, per il reato di cui all'art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuto che le doglianze, articolate in un unico motivo, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta il mancato accertamento della sopravvenuta definitività del provvedimento con cui era stata rivalutata la pericolosità sociale dell'imputato dopo un periodo di carcerazione, siano state prospettate, per la prima, nel giudizio di legittimità, secondo quanto può evincersi dal testo del provvedimento impugnato, che non ne fa menzione, e da quello del ricorso, che non deduce l'avvenuta proposizione della questione nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, successivamente alla emissione della sentenza di secondo grado, sia maturata la prescrizione del reato (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01), dovendo altresì pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così dec