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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 31998/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5336/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO SALERNO n. 691/2017 depositata il14/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, riformando l’impugnata sentenza del tribunale che aveva accolto le domande della ditta [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato l’accordo bonario formalizzato dalle parti in data 9.4.2003 come transazione novativa rispetto al contratto di appalto in data 18.2.2000, avente ad oggetto il rifacimento di un edificio pubblico destinato a casa comunale e servizi, sulla cui esecuzione era insorta una controversia tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tanagro e la ditta [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva agito in giudizio per fare dichiarare la nullità e, in subordine, la risoluzione del predetto accordo per inadempimento con condanna del Comune al risarcimento dei danni per l’anomalo andamento dell’appalto; - la Corte salernitana ha concluso osservando che la ditta appaltatrice poteva agire non per la risoluzione del suddetto accordo per inadempimento, ex art. 1976 c.c., ma solo per l’adempimento, cioè per il pagamento della somma di € 36.685,13, ridimensionata a € 32.448,18, così limitando la condanna del Comune al pagamento; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tanagro; -le parti hanno depositato memorie.

Ritenuto che -il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1976 c.c., per non avere la sentenza impugnata rispettato le regole ermeneutiche legali nell’interpretazione dell’accordo bonario del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale non avrebbe natura novativa e, con il terzo motivo, dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione inesistente o apparente e contraddittoria, per avere fatto derivare la qualificazione dell’accordo come novativo dalla inammissibilità delle riserve e dalla incongruità delle relative pretese avanzate dall’impresa, pur avendo contestualmente affermato che il carattere novativo non può discendere da intese inerenti alle riserve, per legge definibili con transazione ordinaria; -si tratta di motivi (da esaminare congiuntamente) inammissibili, perché in parte travisano le rationes decidendiposte a fondamento della decisione impugnata e, in parte, sollecitano una nuova interpretazione del contratto in senso favorevole alla tesi della ricorrente; - la Corte ha interpretato l’accordo alla luce della “concreta volontà delle partiin relazione alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell’accordo ed alle modalità di svolgimento e di esecuzione del rapporto”, avendo ricostruito i rapporti tra impresa e committente nel periodo precedente allo stesso accordo, avvalendosi anche dell’ausilio di unc.t.u.; - la Corte, condividendo l’assunto del Comune appellante, secondo cui “l’accordo aveva un contenuto più ampio della definizione delle riserve” alle quali è finalizzata la previsione dell’art. 31-bis L. 109/1994 (comma 1 - ter ), è giunta alla conclusione che la ditta, determinandosi all’accordo bonario del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva interesse a ridefinire tutti i rapporti pendenti tra le parti, in relazione alle opere rimaste ad essa affidate e alle relative poste dare/avere, e che le parti avevano disposto espressamente lo scioglimento del precedente contratto e la sua sostituzione con il nuovo accordo; - il giudice di merito, con apprezzamento di fatto supportato da motivazione adeguata e incensurabile in questa sede, ha accertato la natura e portata dell’accordo transattivo in senso innovativo, in quanto causa di obbligazioni autonome dal contratto originario, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.21371/2020, 23064/2016, 15444/2011, 11632/2010, 421 e 13717/2006), potendo l’“animus novandi” essere desunto anche per implicito da fatti concludenti; - ne consegue la irrisolubilità dell’accordo stesso, non avendo le parti espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, a norma dell’inciso finale dell’art. 1976 c.c. (cfr. Cass. 24377/2006, 32109/2019); - il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso la causa sulla base di una eccezione formulata dalla controparte per la prima volta in appello circa la qualificazione dell’accordo in questione, è inammissibile, ex art. 360 - bis c.p.c.: la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità, essendo la qualificazione giuridica del contratto una operazione interpretativa cui il giudice provvede anche d’ufficio (cfr. Cass. 41/2006 e 26118/2021, quest’ultima nel senso che l’eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e può pertanto essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”); va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7.600,00, di cui € 200 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d .

P.R. n. 115 del 2002, modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5336/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO SALERNO n. 691/2017 depositata il14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, riformando l’impugnata sentenza del tribunale che aveva accolto le domande della ditta [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato l’accordo bonario formalizzato dalle parti in data 9.4.2003 come transazione novativa rispetto al contratto di appalto in data 18.2.2000, avente ad oggetto il rifacimento di un edificio pubblico destinato a casa comunale e servizi, sulla cui esecuzione era insorta una controversia tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tanagro e la ditta [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva agito in giudizio per fare dichiarare la nullità e, in subordine, la risoluzione del predetto accordo per inadempimento con condanna del Comune al risarcimento dei danni per l’anomalo andamento dell’appalto; - la Corte salernitana ha concluso osservando che la ditta appaltatrice poteva agire non per la risoluzione del suddetto accordo per inadempimento, ex art. 1976 c.c., ma solo per l’adempimento, cioè per il pagamento della somma di € 36.685,13, ridimensionata a € 32.448,18, così limitando la condanna del Comune al pagamento; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tanagro; -le parti hanno depositato memorie. Ritenuto che -il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1976 c.c., per non avere la sentenza impugnata rispettato le regole ermeneutiche legali nell’interpretazione dell’accordo bonario del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale non avrebbe natura novativa e, con il terzo motivo, dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione inesistente o apparente e contraddittoria, per avere fatto derivare la qualificazione dell’accordo come novativo dalla inammissibilità delle riserve e dalla incongruità delle relative pretese avanzate dall’impresa, pur avendo contestualmente affermato che il carattere novativo non può discendere da intese inerenti alle riserve, per legge definibili con transazione ordinaria; -si tratta di motivi (da esaminare congiuntamente) inammissibili, perché in parte travisano le rationes decidendiposte a fondamento della decisione impugnata e, in parte, sollecitano una nuova interpretazione del contratto in senso favorevole alla tesi della ricorrente; - la Corte ha interpretato l’accordo alla luce della “concreta volontà delle partiin relazione alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell’accordo ed alle modalità di svolgimento e di esecuzione del rapporto”, avendo ricostruito i rapporti tra impresa e committente nel periodo precedente allo stesso accordo, avvalendosi anche dell’ausilio di unc.t.u.; - la Corte, condividendo l’assunto del Comune appellante, secondo cui “l’accordo aveva un contenuto più ampio della definizione delle riserve” alle quali è finalizzata la previsione dell’art. 31-bis L. 109/1994 (comma 1 - ter ), è giunta alla conclusione che la ditta, determinandosi all’accordo bonario del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva interesse a ridefinire tutti i rapporti pendenti tra le parti, in relazione alle opere rimaste ad essa affidate e alle relative poste dare/avere, e che le parti avevano disposto espressamente lo scioglimento del precedente contratto e la sua sostituzione con il nuovo accordo; - il giudice di merito, con apprezzamento di fatto supportato da motivazione adeguata e incensurabile in questa sede, ha accertato la natura e portata dell’accordo transattivo in senso innovativo, in quanto causa di obbligazioni autonome dal contratto originario, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.21371/2020, 23064/2016, 15444/2011, 11632/2010, 421 e 13717/2006), potendo l’“animus novandi” essere desunto anche per implicito da fatti concludenti; - ne consegue la irrisolubilità dell’accordo stesso, non avendo le parti espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, a norma dell’inciso finale dell’art. 1976 c.c. (cfr. Cass. 24377/2006, 32109/2019); - il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso la causa sulla base di una eccezione formulata dalla controparte per la prima volta in appello circa la qualificazione dell’accordo in questione, è inammissibile, ex art. 360 - bis c.p.c.: la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità, essendo la qualificazione giuridica del contratto una operazione interpretativa cui il giudice provvede anche d’ufficio (cfr. Cass. 41/2006 e 26118/2021, quest’ultima nel senso che l’eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e può pertanto essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”); va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7.600,00, di cui € 200 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d . P.R. n. 115 del 2002, modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contribut
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