CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21448/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a LIVORNO il 12/01/1982 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudicanti hanno motivatamente affermato la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati per cui si procede, avendo logicamente valorizzato quanto processualmente emerso, con specifico riferimento alla riscontrata cessione di droga ad opera dell'imputato in piazza Garibaldi (Livorno), osservata dagli operanti i quali subito dopo provvedevano a recuperare dall'acquirente gr. 4,05 di hashish e dall'imputato la somma in contanti di euro 305, oltre ad ulteriori gr. 2,05 di hashish. Successivamente veniva riscontrato il possesso da parte del prevenuto del quantitativo di gr. 169,33 di hashish, idonei al confezionamento di ben 704 dosi singole, unitamente ad un coltello e a materiale per la preparazione ed il confezionamento di dosi da spacciare. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, i giudicanti hanno logicamente valorizzato l'assenza di segni di resipiscenza e i precedenti penali a carico quali elementi ostativi alla concessione della diminuente, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M