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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 31653/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2355/201 8 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2017, depositata il 6 . 11 . 201 7 de lla Corte d’Appello di Palermo;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale ricorrente, dopo la stipula di molteplicicontratti a tempo determinato con la ASP di Agrigento, si rivolse al Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice del lavoro, per chiederel’accertamento del carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine,la loro conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato eil risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda.

L’ASPpropose appello contro la sentenza del Tribunale, che venne accolto dalla Corte d’Appello di Palermo, respingendo tutte le domande della lavoratrice.

Contro la sentenza della Corte d’Appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o .

L’ASP di Agrigento si è difesa con controricorso, depositando altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia « error in iudicando, ex art. 360, n. 3,per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e la Direttiva UE n. 1999/70 CEE, la cui clausola 5, nell’imporre allo Stato membro l’adozione di misure preventive e sanzionatorie contro la reiterazione dei contratti a tempo determinato, ancora inattuate, rimanda e consente al giudice del rinvio di valutare e riconoscere la misura della sanzione proprio per la mancata previsione e attuazione del legislatore italiano di un adeguato sistema sanzionatorio».2.

L’ASP di Agrigento ha sollevato nel controricorso , ed illustrato nella memoria, eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c., per non essere stata depositata in cancelleria copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, necessaria per verificarela tempestività dell’impugnazione .

2.1. L’eccezione è fondata, come questa Corte ha già avuto modo affermare in altre cause che, sotto questo profilo, sono esattamente identiche alla presente (Cass. nn. 15471/21, 15472/21, 15676/21,15791/21). 2.2.Deve pertanto essere testualmente ribadito che: «L’art. 369 cod. proc. civ. sancisce, come è noto, l’improcedibilità delricorso nel caso in cui non venga depositata copia autentica della sentenzaimpugnata con la relativa relata di notificazione.

Nella specie, la stessa parte ricorrente ha assunto (v. pag. 2 del ricorso) che la sentenza impugnata è stata “ notificata telematicamente in data 8 novembre 2017 ” ; tuttavia non ha depositato, unitamente al ricorso per cassazione o comunque entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., la copia della relata di notifica.

Trattandosi di notifica di sentenza che si assume avvenuta tematicamente, avrebbe dovuto esseredepositata la copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC, con annesse ricevute.

La previsione in argomento è funzionale al riscontro da parte di questaCorte della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l ’ osservanza del c.d. termine breve, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo di cosa giudicataformale (v.

Cass., Sez.

Un., 16 aprile 2009, n. 9005).

La giurisprudenza di questa Corte, cui va dato seguito, ha per un versochiarito che qualora tale relata risulti in atti, perché presente nel fascicolo diufficio del previo grado di merito ovvero perché prodotta dalla parte controricorrente, l ’ improcedibilità non può essere dichiarata (Cass., Sez.

Un., 2maggio 2017, n. 10648), dall’altro precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio, di cui pure risulti chiesta l’acquisizione, deve comunque dichiararsi l ’ improcedibilità, posto che l ’ art. 369, second o comma, n. 2, cod. proc. civ.,prevede tale sanzione per l’omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per unacarenza comunque imputabile alla stessa ed anche atteso che non è previsto, aldi fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debbainserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene suiniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass., 15 settembre 2017, n. 21386; Cass. 31 maggio 2018, n. 13751; si veda anche Cass. 12 febbraio 2020, n. 3466).

Peraltro, nel caso in esame, la copia autentica della sentenza con relatadi notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente(v. la già citata Cass., Sez.

Un., n. 10648/2017).

Neppure il ricorso per cassazione può ritenersi procedibile per effetto della c.d. prova di resistenza, in applicazione del principio secondo cui “Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondocomma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazionedella sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dalmomento del deposito del ricorso, di accertarne latempestività in relazione al termine di cui all’ art. 325, secondo comma, cod.proc. civ.” (Cass. 10 luglio 2013, n. 17066; conf.

Cass. 30 aprile 2019, n.11386).

Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 novembre 2017mentre il ricorso è stato notificato il 7 gennaio 2018, dopo la scadenza del termine di 60 giorni (il 5 gennaio 2018).

Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'improcedibilità delricorso». 3.Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza , con condanna del la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente.

La liquidazione seguein dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara improcedibile ilricorso; condanna la ricorrent e al pagamento , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso del le spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2355/201 8 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2017, depositata il 6 . 11 . 201 7 de lla Corte d’Appello di Palermo;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale ricorrente, dopo la stipula di molteplicicontratti a tempo determinato con la ASP di Agrigento, si rivolse al Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice del lavoro, per chiederel’accertamento del carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine,la loro conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato eil risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda. L’ASPpropose appello contro la sentenza del Tribunale, che venne accolto dalla Corte d’Appello di Palermo, respingendo tutte le domande della lavoratrice. Contro la sentenza della Corte d’Appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o . L’ASP di Agrigento si è difesa con controricorso, depositando altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia « error in iudicando, ex art. 360, n. 3,per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e la Direttiva UE n. 1999/70 CEE, la cui clausola 5, nell’imporre allo Stato membro l’adozione di misure preventive e sanzionatorie contro la reiterazione dei contratti a tempo determinato, ancora inattuate, rimanda e consente al giudice del rinvio di valutare e riconoscere la misura della sanzione proprio per la mancata previsione e attuazione del legislatore italiano di un adeguato sistema sanzionatorio».2. L’ASP di Agrigento ha sollevato nel controricorso , ed illustrato nella memoria, eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c., per non essere stata depositata in cancelleria copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, necessaria per verificarela tempestività dell’impugnazione . 2.1. L’eccezione è fondata, come questa Corte ha già avuto modo affermare in altre cause che, sotto questo profilo, sono esattamente identiche alla presente (Cass. nn. 15471/21, 15472/21, 15676/21,15791/21). 2.2.Deve pertanto essere testualmente ribadito che: «L’art. 369 cod. proc. civ. sancisce, come è noto, l’improcedibilità delricorso nel caso in cui non venga depositata copia autentica della sentenzaimpugnata con la relativa relata di notificazione. Nella specie, la stessa parte ricorrente ha assunto (v. pag. 2 del ricorso) che la sentenza impugnata è stata “ notificata telematicamente in data 8 novembre 2017 ” ; tuttavia non ha depositato, unitamente al ricorso per cassazione o comunque entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., la copia della relata di notifica. Trattandosi di notifica di sentenza che si assume avvenuta tematicamente, avrebbe dovuto esseredepositata la copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC, con annesse ricevute. La previsione in argomento è funzionale al riscontro da parte di questaCorte della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l ’ osservanza del c.d. termine breve, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo di cosa giudicataformale (v. Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005). La giurisprudenza di questa Corte, cui va dato seguito, ha per un versochiarito che qualora tale relata risulti in atti, perché presente nel fascicolo diufficio del previo grado di merito ovvero perché prodotta dalla parte controricorrente, l ’ improcedibilità non può essere dichiarata (Cass., Sez. Un., 2maggio 2017, n. 10648), dall’altro precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio, di cui pure risulti chiesta l’acquisizione, deve comunque dichiararsi l ’ improcedibilità, posto che l ’ art. 369, second o comma, n. 2, cod. proc. civ.,prevede tale sanzione per l’omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per unacarenza comunque imputabile alla stessa ed anche atteso che non è previsto, aldi fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debbainserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene suiniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass., 15 settembre 2017, n. 21386; Cass. 31 maggio 2018, n. 13751; si veda anche Cass. 12 febbraio 2020, n. 3466). Peraltro, nel caso in esame, la copia autentica della sentenza con relatadi notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente(v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 10648/2017). Neppure il ricorso per cassazione può ritenersi procedibile per effetto della c.d. prova di resistenza, in applicazione del principio secondo cui “Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondocomma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazionedella sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dalmomento del deposito del ricorso, di accertarne latempestività in relazione al termine di cui all’ art. 325, secondo comma, cod.proc. civ.” (Cass. 10 luglio 2013, n. 17066; conf. Cass. 30 aprile 2019, n.11386). Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 novembre 2017mentre il ricorso è stato notificato il 7 gennaio 2018, dopo la scadenza del termine di 60 giorni (il 5 gennaio 2018). Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'improcedibilità delricorso». 3.Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza , con condanna del la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente. La liquidazione seguein dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara improcedibile ilricorso; condanna la ricorrent e al pagamento , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso del le spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presuppost
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