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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 19790/2025

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3769/25 Contestabile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva - è manifestamente infondato, giacché nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata in sede di appello e le condizioni per la eventuale sostituzione erano già sussistenti al momento dell'emissione della sentenza di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3769/25 Contestabile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva - è manifestamente infondato, giacché nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata in sede di appello e le condizioni per la eventuale sostituzione erano già sussistenti al momento dell'emissione della sentenza di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025
Sentenza Cassazione n. 19790/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris