CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/12/2020 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nella memoria difensiva presentata dal difensore del legale rappresentante della Petrolsud s.r.I., si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato con condanna alla rifusione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato, rigettando l'appello del Pubblico ministero (mirante a un aggravamento della pena), la condanna inflitta dal Tribunale di Matera a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 81 e 388, comma 3, cod. pen. per avere sottratto al custode giudiziario, spostandoli dal luogo in cui si trovavano, otto autocarri pignorati alla [OSCURATO:SOCIETA]. della quale era legale rappresentante. 2. Nel ricorso e nella successiva memoria presentati dal difensore di Ferrara si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere che la querela è stata presentata il 24 dicembre 2013, quando il termine di tre mesi per proporla era già scaduto perché la notizia del fatto che costituisce reato era stata acquisita il 27 giugno 2013. Se ne deriva la improcedibilità dell'azione o, comunque, che, anche seguendo la tesi — che viene contestata — della pluralità dei reati in continuazione, va dichiara la improcedibilità relativamente ai primi fatti di reato con la conseguente riduzione della pena. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione per avere erroneamente ravvisato il reato nonostante il pignoramento, che ne è un presupposto, sia stato effettuato con le modalità stabilite dall'art. 512-bis cod. proc. civ. vigente solo posteriormente, mentre avrebbero dovuto seguirsi le norme vigenti al momento del suo compimento, con la conseguente necessità che l'ufficiale giudiziario si recasse sul posto dove si trovano i beni. Si assume, inoltre, che nel caso in esame gli autocarri alla fine sono stati acquisti e venduti dal commissario incaricato e che il reato sussiste soltanto se la condotta impedisce l'apprensione del bene alla procedura e non sia volta soltanto a eludere o ritardare gli inadempimenti prodromici alla vendita. Si esclude, comunque il dolo proprio del reato contestato perché l'imputata nel giugno del 2013 informò dello spostamento degli autocarri sia il giudice dell'esecuzione che il custode giudiziario, sicché la mancata consegna dei veicoli al custode mirò a mantenerne l'uso per il tempo necessario per concludere i lavori in corso e non per sottrarli all'esecuzione immobiliare. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel condannare l'imputata al risarcimento dei danni alla [OSCURATO:SOCIETA]. pur dando atto che la parte offesa aveva riscosso interamente quanto le spettava in altra procedura esecutiva intrapresa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dello stesso titolo esecutivo oggetto della procedura presso il tribunale di Matera, così venendo meno il presupposto anche solo di una condanna generica. 2.4. Nella memoria difensiva si osserva che in ogni caso alla eventuale rideterminazione della pena potrebbe provvedere direttamente la Corte di cassazione ex art. 620 cod. proc. pen. dichiarando l'inesistenza della continuazione e riducendo la pena (un mese di reclusione e euro 60,00 di multa) di giorni 10 di reclusione e di euro 20,00 di multa (corrispondente all'aumento applicato per la continuazione, per come è specificato nella sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo (composito) motivo di ricorso è parzialmente fondato. 1.1. La questione relativa alla tempestività della presentazione della querela non è necessariamente connessa a quella relativa al momento della consumazione del reato perché nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza giunge a conoscenza del creditore e resta a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). Pertanto, la proposizione della querela deve ritenersi tempestiva quando è incerto se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, perché la decadenza ex art. 124 cod. pen. va secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 27/01/2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P. Rv. 264165). Per conoscenza dell'inottemperanza si intende la conoscenza personale e diretta del fatto da parte del creditore, sicché l'eventuale precedente conoscenza del fatto da parte del suo difensore in sede civile non rileva (Sez. 6, n. 58225 del 23/10/2018, Lizzi, Rv. 274786). 1.2. Nel caso in esame risulta dalle due sentenze di merito che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il 24 dicembre 2013 propose querela esponendo quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti quantità di carburante rimanendo creditrice di euro 188.066,51 oltre interessi e spese. Risultate inefficaci le richieste di pagamento, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto dal Tribunale di Matera ingiunzione di pagamento cli euro 235.675,40, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e atto di precetto, seguito da pignoramento di beni mobili registrati costituiti da 8 autocarri. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] custode dei beni pignorati e questi aveva comunicato alla Ferrara che il 27 giugno 2013 si sarebbe recato presso la [OSCURATO:SOCIETA] per asportare i beni. Giunto sul luogo, egli chiese la consegna dei veicoli ma la Ferrara rispose che non poteva consegnarglieli perché utilizzati in luoghi diversi dalle società del gruppo; tentò poi di acquisirli sino al 24 settembre 2013, quando, accompagnato dalla Polizia, rinvenne i mezzi senza però potersene impossessare perché la Ferrara dichiarò di non averne le chiavi; infine, il 22 ottobre 2013 [OSCURATO:PERSONA] non trovò i veicoli e ne informò il Giudice dell'esecuzione che trasmise la notizia alla Procura della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] sporse querela il 24 dicembre 2013. Nel ricorso dell'imputata si assume che III 27 giugno 2013 era presente il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] quando ella dichiarò al commissario giudiziale che i beni pignorati era fuori sede perché utilizzati per i lavori da svolgere come comunicato il 24 giugno 2013 al Giudice dell'esecuzione con l'istanza di revoca del commissario giudiziale; si osserva che i beni non furono rinvenuti dal custode neanche nei due successivi accessi del 24 settembre 2013 e del 22 ottobre 2013 ma che queste inadempienze della Ferrara si aggiungessero al già consumato reato. Su queste basi, non irragionevolmente, la Corte di appello, nella linea della giurisprudenza della Corte di cassazione, ha escluso che sia provato che la persona offesa abbia avuto conoscenza certa del delitto prima del 22 ottobre 2013: sia perché all'incontro del 27 giugno 2013 risulta essere stato presente soltanto il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] e non anche il suo rappresentante legale, sia perché in quella data lo spostamento dei beni da parte dell'imputato era stato comunicato al Giudice dell'esecuzione sicché tali beni non erano ancora stati collocati in una condizione tale da ostacolarne (infatti il 24 settembre 2013 il custode li rinvenne anche se non li acquisì). 1.3. Le deduzioni relative all'erroneo riconoscimento della continuazione sono fondate perché il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall'art. 388, comma 3, cod. pen., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene violato il vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene: dopo che si è constatato che il bene è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della condotta già compiuta integri un'ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi (Sez. 6, n. 52173 del 27/09/2017, Mazzarino, Rv. 271570; Sez., 6, n.13101 del 25/02/ 2009, Scopelliti, Rv. 243696). Pertanto, la continuazione, contestata nella imputazione e riconosciuta dai Giudici di merito deve essere esclusa e la sentenza impugnata va annullata sul punto rideterminando la pena, con l'eliminazione dell'aumento per la continuazione, in giorni venti di reclusione ed euro 40 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta aspecifico nella parte in cui assume che il pignoramento avrebbe dovuto effettuarsi con la presenza dell'ufficiale giudiziario senza allegare atti che ne dimostrino l'assenza, fermo restando, comunque, che eventuali cause di nullità o inefficacia del pignoramento non escludono il reato, se non è intervenuta una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza (Sez. 6, n. 26565 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 241047). Per il resto, va ribadito che l'elemento materiale del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388, comma 3, cod. pen. mediante la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza già con la mera ingiustificata amotio della res (Sez. 6, n. 17397 del 27/02/2012, Tomasich, Rv. 252500; Sez. 6, 9915 del 13/07/1995, Mazzeo, Rv. 202652) e che l'elemento psicologico è costituito dal dolo generico, il quale è integrato, nel caso di condotta attuata dal proprietario non custode, dalla conoscenza del vincolo giudiziario e dalla volontà di sottrarre il bene (Sez. 6, n. 43500 del 07/10/2003, Volterrani, Rv 227606). 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il reato risulta consumato nel 2013, prima che (il 7 febbraio 2014) il Tribunale di Potenza dichiarasse che il credito della [OSCURATO:SOCIETA] era già stato estinto, e il pagamento del debito è avvenuto dopo la sottrazione dei beni e, quindi, dopo la commissione dei reato. Pertanto, il pagamento non ha estinto il reato e il suo ritardo ha causato alla parte civile il danno derivante dall'avere promosso un procedimento penale per il recupero della somma dovuta e dal nocumento connesso al tardivo conseguimento di un credito di rilevante importo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta continuazione che esclude, e ridetermina la pena in giorni venti di reclusione ed euro 40 di multa. Rigetta