CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 35174/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso il decreto n. 2885/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 26/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29660 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] propose domanda d'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo penale, nel quale aveva rivestito il ruolo d'imputato, definito con sentenza di prescrizione; che la Corte d'appello di Catanzaro, in composizione collegiale, rigettò l'opposizione avanzata dal richiedente avverso il decreto monocratico che ne aveva disatteso la domanda; che avverso quest'ultimo decreto il Sorrenti propone ricorso sulla base di tre motivi e che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; considerato che il complesso censuratorio, con il quale il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, co. 2, lett. d), 99 cod. proc. civ., 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 5 2 Carta edu, assumendo che la Corte di Catanzaro era incorsa in errore per avere escluso il diritto all'indennizzo per il solo fatto che il reato contestato fosse stato dichiarato prescritto, <<occorrendo invece appreare se l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utiliuczione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa», non supera la soglia dell'ammissibilità, dovendosi osservare quanto segue: - la Corte territoriale ha puntualmente spiegato, confermando la motivazione monocratica, che l'indennizzo trovava preclusione nell'art. 2, co. 2 sexies, 1. 89/1991, lett. a), siccome introdotto dall'art. 1, co. 777, lett. d), 1. n. 208/2015, che si applicava alla fattispecie, risalendo la domanda di equa riparazione ad epoca successiva all'entrata in vigore della novella, traendo argomento da decisione di questa Corte (Cass. n. 25323/2019; statuizione che ha successivamente trovato precipuo sviluppo e confettna a riguardo della declaratoria di prescrizione del reato nella successiva giurisprudenza di legittimità - cfr. Cass.19741/2020 -); - il ricorrente, piuttosto che mettere in crisi un tale assetto motivazionale (peraltro solido), si è limitato a reiterare per l'ennesima volta il proprio nudo dissenso, avendo, per contro, le S.U. avuto modo di chiarire che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U. n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448); considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controficorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bís dello stesso art. 13, se dovuto. Cosi deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno