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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14257/2026

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to a FIRENZE il 11/02/1988 avverso la sentenza del 16/01/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il giudice per l'udienza e indagini preliminari del Tribunale di Siena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione e di euro 10.000 per più ipotesi, ricondotte all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 7di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish,dichiarando l'interdizione legale darpúbblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con proprio difensore, formulando un motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge con riferimento alla pena accessoria della interdizione legale, posto che la pena cui commisurare quella accessoria sarebbe quella in concreto determinata nel caso di 1specie pari a tre anni, tale dunque da non consentire la irrogazione della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento alla sola statuizione di condanna alla pena accessoria dell'interdizione legale per la durata di anni cinque.

4. Deve, in primo luogo, essere osservato, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge n.103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. Il caso di specie ricade nell'alveo precettivo della suddetta norma, posto che le pene accessorie oggetto di impugnazione non hanno formato oggetto di accordo tra le parti (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01) e viene prospettata questione relativa alla illegalità della pena accessoria.

6. Ritenuta, pertanto, la generale ammissibilità del proposto ricorso, deve rilevarsene la fondatezza.

3.1. Si verte, infatti, in un'ipotesi di c.d.

"patteggiamento allargato", essendo la pena applicata superiore a due anni di reclusione, per cui ricorre quella "editio nnaior" che — a parte la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen. — «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518-01).

3.2. L'art. 32 cod. pen. dispone che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni sia, durante la pena, in stato di interdizione legale.

Essendo stata applicata al [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni tre di reclusione, non ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni accessorie dell'interdizione legale durante la pena.

Quanto è stato disposto dal giudice di merito non è dunque conforme all'art. 32 cod. pen. trattandosi dell'applicazione di determinazioni prestabilite dal legislatore, rispetto alle quali nessun potere discrezionale è rimesso al decidente.

Né rileva la circostanza che tali sanzioni accessorie non siano state oggetto di 2accordo tra le parti, valendo il principio per cui, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore a due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (così, da ultimo, Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374-01).

4. Ciò posto, il ricorso va accolto/ attesa la illegalità della pena accessoria irrogata; va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla pena accessoria e la relativa statuizione deve essere eliminata in questa sede.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a FIRENZE il 11/02/1988 avverso la sentenza del 16/01/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il giudice per l'udienza e indagini preliminari del Tribunale di Siena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione e di euro 10.000 per più ipotesi, ricondotte all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 7di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish,dichiarando l'interdizione legale darpúbblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con proprio difensore, formulando un motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge con riferimento alla pena accessoria della interdizione legale, posto che la pena cui commisurare quella accessoria sarebbe quella in concreto determinata nel caso di 1specie pari a tre anni, tale dunque da non consentire la irrogazione della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento alla sola statuizione di condanna alla pena accessoria dell'interdizione legale per la durata di anni cinque. 4. Deve, in primo luogo, essere osservato, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge n.103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5. Il caso di specie ricade nell'alveo precettivo della suddetta norma, posto che le pene accessorie oggetto di impugnazione non hanno formato oggetto di accordo tra le parti (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01) e viene prospettata questione relativa alla illegalità della pena accessoria. 6. Ritenuta, pertanto, la generale ammissibilità del proposto ricorso, deve rilevarsene la fondatezza. 3.1. Si verte, infatti, in un'ipotesi di c.d. "patteggiamento allargato", essendo la pena applicata superiore a due anni di reclusione, per cui ricorre quella "editio nnaior" che — a parte la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen. — «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518-01). 3.2. L'art. 32 cod. pen. dispone che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni sia, durante la pena, in stato di interdizione legale. Essendo stata applicata al [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni tre di reclusione, non ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni accessorie dell'interdizione legale durante la pena. Quanto è stato disposto dal giudice di merito non è dunque conforme all'art. 32 cod. pen. trattandosi dell'applicazione di determinazioni prestabilite dal legislatore, rispetto alle quali nessun potere discrezionale è rimesso al decidente. Né rileva la circostanza che tali sanzioni accessorie non siano state oggetto di 2accordo tra le parti, valendo il principio per cui, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore a due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (così, da ultimo, Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374-01). 4. Ciò posto, il ricorso va accolto/ attesa la illegalità della pena accessoria irrogata; va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla pena accessoria e la relativa statuizione deve essere eliminata in questa sede. P P.Q.M
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