CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 23755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17892/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] E. Ferlito e da l l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma alla Via dei Dardanelli n. 37, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15. –CONTRORICORRENTE - e [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Venezia n. 1221/2019, depositata in data 3.4.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: disciplinare notarile Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Pepe, che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso. Uditi gli avv.tiLuigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza numero 1221 / 2019, l a Corte d'appello di Venezia ha respinto il reclamo proposto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sospensione cautelareper la durata di anni 5, adottato dal Consiglio distrettuale di Veronaper aver l’incolpato violato l'obbligo di versare e mantenere sul conto dedicato l'importo di €. 299.750,74 rice vuto a titolo di imposta di registrorelativa all’atto rogato in data 21 marzo 2018 . Ha affermato la Corte distrettuale che non era rilevante stabilire se l’imposta avesse natura principale o complementare, permanendo l'obbligo del ricorrente di versare e mantenere le somme su un conto dedicato al fine di evitare ogni confusione con il proprio patrimonio personale ed un uso improprio delle liquidità per finalità diverse da quelle per le quali le somme gli erano state affidate , non avendo questi saputo giustificarne l’impiego,avendo ammesso di custodirle al sicuro. Ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione nella misura massima, evidenziando che i fatti contestati si ricollegavano ad un primo procedimento cautelare del 25 giugno 2018, all’esito del quale, allo scopo di evitare la sospensione a causa della rilevantissima debitoria maturata verso l’Erario per imposte non versate, il notaio era stato sottoposto ad una attività di controllo da parte del Consiglio notarile durante la quale era incorso nella violazione contestata. Era quindi verosimile che il notaio non sarebbe stato in grado condizione di modificare il proprio modus operandi, avendo maturato un'esposizione debitoria verso dell'erario di oltre tre milioni di euro allo scopo di finanziare un'azienda di famiglia, essendo irrilevante l’osservanza delle altre prescrizioni impartite dall' A utorità disciplinarecon il primo provvedimento cautelare, posto che già la sola condotta contestata con la seconda richiesta di sospensione era sufficiente a giustificare la sanzione. Per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] Lio ha proposto ricorso in tre motivi , cui ha resistito con controricorso il Consiglio notarile del Distretto di Verona. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia non ha svolto difese. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha fatto pervenire le conclusioni scritte. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.- I l primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte d'appello negato che il notaio avesse restituito le somme destinate a l pagamento dell’imposta di registro, essendo agli atti la quietanza del 5 ottobre 2018 che att e stava il contrario e da cui emergeva che , pervenuto l’avviso di liquidazione dell’imposta, poi impugnato dal ricorrente, le somme erano state custodite dal notaio su autorizzazione del la cliente a garanzia di eventuali sopravvenienze di imposte o sanzioni. Il motivo è inammissibile. Pur assumendo che la quietanza era stata depositata in giudizio il 22.10.2018, non è dedotto in ricorso se il rilevo probatorio del documento – quale elemento dimostrativo della restituzione e del successivo affidamento fiduciario delle somme al notaio - e la sua incidenza sulla fondatezza degli addebiti disciplinari e sulla proporzionalità della s ospensione , sia stat o tema dibattut o in giudizio. Ove si denunci la violazionedell’art . 360 n. 5 c.p.c. occo r re che , nel rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente indichi oltre al fatto storico", il cui esame sia stato omesso, al "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, anche "come" e a l "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. s.u. 8053/2014). Accertato l’illegittimoprelevamento delle somme ricevute nel marzo 2018, senza che il ricorrente, alla data del 6.9.2018, avesse plausibilmente giustificato il prelievo o effettuato la restituzione, la successiva riconsegna ai clienti non elideva il rilievo disciplinaredella condotta, specie alla luce delle precedenti contestazioni scaturite da fatti analoghi concernenti il gravissimo indebitamento verso l’erario con l’imp iego del denaro ricevuto dalla clientela per esigenze personali del ricorrente , tutte circostanze di cui ha puntualmente dato atto la pronuncia, ritenendo sus s istenti le violazioni e proporzionata la duratadella sospensione cautelare. Il fatto asseritamente non valutato appare, perciò, privo di effettiva decisività. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art . 1 , commi 63 e seguenti,della L. 147/2013, come modificati dalla legge 124/2017, sostenendo che la norma prevede – al comma 6 , lettera a) - l'obbligo del versamento sul conto dedicato delle sole somme ricevute a titolo di tributi per le quali il notaio è sostituto o responsabile d'imposta, mentre nel caso di specie l’imposta aveva carattere complementare e del suo versamento il notaio non era responsabile verso l’erario, non essendo tenuto a depositarle e a tenerle sul conto. Parimenti, il comma 63, lettera b), dell'art. 1 L. 147/2013, nel testo in vigore, obbliga il notaio a depositare ogni somma che gli sia stata affidata dalle parti e che sia soggetta all'obbligo di annotazione nel registro somme e valori di cui alla L. 64/1934, ma con esclusione di quelle destinate al pagamento delle tasse inerenti agli atti, per cui, anche sotto tale profilo, doveva escludersi un obbligo di deposito e conservazione delle liquidità sul conto dedicato . Il motivo non è fondato. E’ dato processualmente acclarato che il ricorrente aveva ricevuto in data 21 marzo 2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’impo r to di €. 297.999,00 per il pagamento dell’imposta di registrodovuta per l’atto rogato in pari data, importo che era stato inizialmente depositato sul conto dedicato; in data 6 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate aveva notificato un atto di accertamentoe liquidazione dell’imposta, ma nel frattempo il notaio aveva già prelevato le somme per custodirle –a suo dire – in un lu o go sicuro (come riconosciuto dall’interessato nell’audizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), almeno fino al 5.10.2018 allorquando, dopo mesi dal prelievo, gli importi sarebbero stati restituiti e poi trattenuti dal notaio a titolo fiduciario. 2.1 Può convenirsi che ai sensi dell’art. 1, coma 63, L. 147/2013, il notaio era tenuto a versare e mantenere sul conto destinato solo le somme di cui alla lettera a), ossia ricevute per il pagamento dei tributi per le quali il notaio stesso fosse sostituto o responsabile di imposta, e perciò quanto ricevuto per il pagamento dell’imposta principale di registro, ma non di quella complementare di cui non rispondeva in via solidale con il soggetto passivo del rapporto tributario. Parimenti era obbligatoal deposito delle somme di cui alla lettera b), del comma 63 dell’art. 1, soggette ad annotazione nel registro delle somme e dei valori ai sensi dell’art. 6 della L. 22 gennaio 1934, n. 64, il cui ultimo comma prevede, tuttavia, che non devono essere annotate quelle affidate al nota i o per il pagamento delle tasse inerenti agli atti. La lettera c) contempla, inoltre, il deposito del prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico conferito. In caso di deposito del prezzo,eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. L’effetto del deposito sul conto dedicato è l’impignorabilità de gli importiin deroga all’art. 2740 c.c. e la costituzione di un patrimonio separato da quello del notaio; dette somme sono e scluse dalla successione del notaio o ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta Deve però ritenersi che, come sostiene il ricorrente, su detto conto possono – tuttavia - facoltativamente confluire liquidità anche diverse da quelle dalle lettere a), b) e c) , come chiaramente lascia intendere il comma 66 bis dell’art. 1 L. 147/2013, che consente al notaio di recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché eventuali somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63. 2.1.- Neppure con riferimento alle somme non oggetto dell’obbligo di deposito e tuttavia ugualmente confluite sul conto, il notaio poteva ritenersi assolto da obblighi comportamentali inderogabili in ogni caso di affidamento di somme da parte dei clienti o autorizzato a prelevarlesenza giustificazione e senza dar conto del loro utilizzo e delle modalità di custodia , in pregiudizio del principio della separazione patrimoniale correttamente e vocato dalla Corte di merito, che trova esplicita sanzione nell’art. 44 delle norme di deontologia. La norma prevede che il notaio che, in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceva un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza. A tal fine nel documento col quale viene conferito l'incarico,debbono essere chiaramente indicati, tra l’altro, le somme o i valori affidati, le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico(libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli), comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio. L’affidamento di valori in depo s ito fa sorgere a carico del professionista specifici obblighi di condotta per prevenire la confusione dei patrimoni; nelle more dell’assolvimento dell’incarico, occorre predeterminare le modalità vincolanti di custodia, essendo improprio -come si legge nella pronuncia - qualsiasi u so per finalità diverse da quelle per le quali le liquidità sianostate consegnate.Era perciò superfluo stabilire se l’imposta di registro eventualmente da versare avesse carattere complementare o principale e se l’atto beneficiasse di un regime di esonero, né è decisivo il proscioglimento del ricorrente dal reato di peculato con sentenza passata in giudicato, proscioglimento che appare conseguenza della non appartenenza o destinazione delle somme al patrimonio pubblico, avendo il giudice penale preso atto della decisione della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto non dovutal’imposta di registro, ma senza escludere l’effettuazione del prelievo in violazione delle norme deontologiche, tanto da aver esplicitamente fatto salva la rilevanza disciplinare della condotta contestata. 3. Il terzo motivo de nuncia i l travisamento dell e risultanze relativamente alle questioni in fatto, evidenziando che , per giustificare la sospensione per la durata di cinque anni, il giudice di merito avrebbe ritenuto ammessa dall’incolpato la distrazione di fondi per finanziare un’azienda di famiglia , e non solo di aver maturato una rilevante esposizione per mancato versamento di Irpef o altri tributi, per i quali eranostate presentate domande di condono, non trattandosi comunque di violazioni reiterate ma di un unico episodio. Il motivo è inammissibile. La censura difettadei necessari riferimenti agli atti di causa e alle deduzioni formulate nel corso del procedimento sanzionatorio, di cui non riporta neppure in minima parte il contenuto, contestando nel merito dati e circostanze di fatto che la sentenza ha ritenuto acclarati e che ha reputato tali da delineare un contesto che lasciava prevedere che il ricorrente non si sarebbe astenuto dal reiterare le violazioni. In definitiva,la censura si risolve nella generica prospettazione di un diverso esito dell’istruttoria, che non è ammissibile dedurre in questa sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione c