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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28143/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso contesta la mancata valutazione delle argomentazioni difensive, sia in punto di affermazione di responsabilità, sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulle ritenute aggravanti; ritenuto che esso sia generico quanto al profilo della responsabilità, atteso che, a fronte di una motivazione congrua e logica che ha posto in luce gli elementi di fatto su cui ancorare l'esistenza del delitto e della sua riferibilità all'imputato (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), non ha articolato specifiche censure al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza e alla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto, altresì, che esso sia aspecifico in relazione al giudizio di bilanciamento, non essendosi confrontato con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato il dato dei numerosi precedenti penali e del pessimo contegno tenuto dall'imputato dopo i fatti, allorché egli si era dato alla fuga per non essere identificato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso contesta la mancata valutazione delle argomentazioni difensive, sia in punto di affermazione di responsabilità, sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulle ritenute aggravanti; ritenuto che esso sia generico quanto al profilo della responsabilità, atteso che, a fronte di una motivazione congrua e logica che ha posto in luce gli elementi di fatto su cui ancorare l'esistenza del delitto e della sua riferibilità all'imputato (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), non ha articolato specifiche censure al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza e alla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto, altresì, che esso sia aspecifico in relazione al giudizio di bilanciamento, non essendosi confrontato con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato il dato dei numerosi precedenti penali e del pessimo contegno tenuto dall'imputato dopo i fatti, allorché egli si era dato alla fuga per non essere identificato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tre
Sentenza Cassazione n. 28143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris