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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14260/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6809-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso la sentenza n. 6037/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2a 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'estratto di ruolo afferente due cartelle di pagamento per tributi erariali asseritamente non notificate deducendo tra l'altro la prescrizione dei crediti.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino accoglieva il ricorso ritenendo che, non avendo l'Ufficio provato la notifica delle cartelle di pagamento, il credito era prescritto. 3.La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Campania dichiarava inammissibile l'appello essendosi l'Agenzia delle Entrate -Riscossioni avvalsa di un avvocato del libero foro.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo.

I contribuenti e Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensive. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma e 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1 8° comma d.l. 193/2016 nonché 4 novies d.l. nr 34/2019, in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR nel dichiarare l'inammissibilità dell' appello proposto Agenzia Ric. 2020 n. 06809 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- delle Entrate e Riscossioni (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] spa) avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge 1.1 Con il secondo motivo, formulato in via gradata, veniva dedotta la violazione degli artt. 182 comma 2 cpc , 11 e 12 comma 10 d.lvo 546/1992 in relazione all'art 360 comma 1 nr.4 cpc per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle Ric. 2020 n. 06809 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (cass.

S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]».

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria ,C-4-11 • 4 Regionale della in diversa composizione anche per la i regolamentazione delle spese del presente giudizio. t, PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6809-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso la sentenza n. 6037/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2a 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'estratto di ruolo afferente due cartelle di pagamento per tributi erariali asseritamente non notificate deducendo tra l'altro la prescrizione dei crediti. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino accoglieva il ricorso ritenendo che, non avendo l'Ufficio provato la notifica delle cartelle di pagamento, il credito era prescritto. 3.La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Campania dichiarava inammissibile l'appello essendosi l'Agenzia delle Entrate -Riscossioni avvalsa di un avvocato del libero foro. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. I contribuenti e Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensive. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma e 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1 8° comma d.l. 193/2016 nonché 4 novies d.l. nr 34/2019, in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR nel dichiarare l'inammissibilità dell' appello proposto Agenzia Ric. 2020 n. 06809 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- delle Entrate e Riscossioni (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] spa) avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge 1.1 Con il secondo motivo, formulato in via gradata, veniva dedotta la violazione degli artt. 182 comma 2 cpc , 11 e 12 comma 10 d.lvo 546/1992 in relazione all'art 360 comma 1 nr.4 cpc per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti. 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle Ric. 2020 n. 06809 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (cass. S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria ,C-4-11 • 4 Regionale della in diversa composizione anche per la i regolamentazione delle spese del presente giudizio. t, PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 marzo 20
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