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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36186/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di bancarotta ascrittigli, la pena di anni due e mesi sei di reclusione; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato in quanto, in tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richiesta concordata in relazione alle sole pene accessorie (Sez. 2, n. 40794 del 17/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287124); - che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto applicazione del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); - che il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito adeguata motivazione in relazione alla durata della pena accessoria irrogata; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio;- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di bancarotta ascrittigli, la pena di anni due e mesi sei di reclusione; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato in quanto, in tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richiesta concordata in relazione alle sole pene accessorie (Sez. 2, n. 40794 del 17/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287124); - che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto applicazione del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); - che il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito adeguata motivazione in relazione alla durata della pena accessoria irrogata; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio;- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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