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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30211/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa (previa esclusione della recidiva, pena base per il capo sub 9, anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (previa riqualificazione del fatto ex art.73, comma 5, T.U.

Stup. ed esclusione della recidiva, pena base per il capo sub 76, anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, ridotta per la scelta del rito) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa (previa esclusione della recidiva, pena base per il capo sub 30, anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito), in relazione al reato di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto a fini di spaccio (desumibili oltre che dalle cessioni accertate e dalle quantità detenute, dalla disponibilità di locali destinati stabilmente all'attività di spaccio, dotati di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, di strumenti per la pesatura, il taglio e il confezionamento e per la distruzione immediata in caso di controlli delle forze di polizia, nonché di somme di denaro) rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish in panetti, pietre o polvere, anche all'interno di buste sottovuoto, in partite di decine di grammi ciascuna, che tra l'altro in parte cedevano. [OSCURATO:PERSONA] dal 7 marzo 2022 al 29 agosto 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con distinti atti di contenuto sovrapponibile, censurando la sentenza con unico motivo per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.53 legge 24 novembre 1981, n.689 come riformulato dall'art.71, comma 1, lett. a) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150.

I ricorrenti ritengono che le finalità rieducative, il netto favore del legislatore e la stessa struttura del procedimento inerenti alle pene sostitutive irrogabili, in base alla riforma, dal giudice della cognizione, avrebbero imposto al giudice di svolgere un'approfondita indagine sulla personalità dell'imputato al fine di riconoscere la pena sostitutiva.

La motivazione del diniego, si assume, sarebbe errata in diritto e comunque carente per avere omesso il giudice ogni valutazione approfondita sulla personalità dell'imputato.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo vizio di motivazione per avere il giudice di merito omesso di indicare i motivi per i quali non fosse possibile pervenire alla sentenza assolutoria.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, preliminarmente, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto sottoscritto personalmente.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che è inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017.

In tale data è entrata in vigore la

I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

2. Preliminare è anche il rilievo per cui [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza con riguardo alla denegata pena sostitutiva sebbene nessuna richiesta in tal senso sia stata sottoposta all'esame del giudice di merito.

Il ricorso è, dunque, inammissibile perché non è consentito censurare con il ricorso per cassazione l'omessa applicazione d'ufficio di una pena sostitutiva in caso di patteggiamento, essendo la situazione analoga a quella già esaminata in tema di sanzioni sostitutive di pena detentiva breve.

In tali casi, si è infatti affermato che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta» (Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, Zinno, Rv. 250172 - 01).3.

Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen., la proponibilità del ricorso per cassazione è limitata ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3.1. Occorre, dunque, ritenere che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. non mutino anche qualora sussistano in astratto le condizioni in base alle quali giudice della cognizione può ora applicare una delle pene sostitutive previste dall'art. 53

I. n.689/81, che nel testo modificato dall'art.71, comma 1, legge n.150/2022 così recita al primo comma: «Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della penai su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56 quater».

3.2. La procedura dettata dall'art.545 bis cod. proc. peri., a mente della quale «Quando è stata applicata una pena cletentiva non sLperiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti» riguarda il rito ordinario e non può trovare applicazione nel procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., connotato dal necessario accordo delle parti in merito al trattamento sanzionatorio (Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01 in merito alla necessità che la pattuizione si estenda, anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio della sospensione condizionale).

3.3. Con riguardo all'applicabilità delle pene sostitutive nel procedimento di applicazione della pena non possono esservi dubbi, dato il chiaro tenore della norma citata.

E siccome in base al disposto di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativo alle disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto... », deve ritenersi che le parti avrebbero potuto prima della decisione rinegoziare la pena alla luce della normativa sopravvenuta.

E', per converso, preclusa la proposizione di censure che presuppongono l'avvenuto recesso unilaterale dall'accordo, nel caso in esame neppure prospettato (Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013, Ennaciri, Rv. 256455 - 01; Sez. 5, n. 627 del 05/02/1999, Peressotti, Rv. 213520 - 01).

4. Il Tribunale di Foggia, nel caso concreto, ha espressamente interpellato sul punto il pubblico ministero e nella sentenza si legge che la parte pubblica ha espresso parere negativo, erroneamente valutato dalla difesa come se il giudice di merito avesse impropriamente avviato il procedimento previsto dall'art.545 bis cod. proc. pen. e da interpretarsi, per converso, come diniego di modificazione della pattuizione raggiunta.

Tanto è sufficiente per escludere qualsivoglia consenso delle parti all'applicazione di una pena sostitutiva e per ritenere che, escluso il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, il ricorso esuli dalle ipotesi per le quali è ammesso.

5. Conclusivamente, tutti i ricorsi sono inammissibili; all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa (previa esclusione della recidiva, pena base per il capo sub 9, anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (previa riqualificazione del fatto ex art.73, comma 5, T.U. Stup. ed esclusione della recidiva, pena base per il capo sub 76, anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, ridotta per la scelta del rito) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa (previa esclusione della recidiva, pena base per il capo sub 30, anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito), in relazione al reato di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto a fini di spaccio (desumibili oltre che dalle cessioni accertate e dalle quantità detenute, dalla disponibilità di locali destinati stabilmente all'attività di spaccio, dotati di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, di strumenti per la pesatura, il taglio e il confezionamento e per la distruzione immediata in caso di controlli delle forze di polizia, nonché di somme di denaro) rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish in panetti, pietre o polvere, anche all'interno di buste sottovuoto, in partite di decine di grammi ciascuna, che tra l'altro in parte cedevano. [OSCURATO:PERSONA] dal 7 marzo 2022 al 29 agosto 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con distinti atti di contenuto sovrapponibile, censurando la sentenza con unico motivo per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.53 legge 24 novembre 1981, n.689 come riformulato dall'art.71, comma 1, lett. a) d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150. I ricorrenti ritengono che le finalità rieducative, il netto favore del legislatore e la stessa struttura del procedimento inerenti alle pene sostitutive irrogabili, in base alla riforma, dal giudice della cognizione, avrebbero imposto al giudice di svolgere un'approfondita indagine sulla personalità dell'imputato al fine di riconoscere la pena sostitutiva. La motivazione del diniego, si assume, sarebbe errata in diritto e comunque carente per avere omesso il giudice ogni valutazione approfondita sulla personalità dell'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo vizio di motivazione per avere il giudice di merito omesso di indicare i motivi per i quali non fosse possibile pervenire alla sentenza assolutoria. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto sottoscritto personalmente. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che è inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017. In tale data è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 2. Preliminare è anche il rilievo per cui [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza con riguardo alla denegata pena sostitutiva sebbene nessuna richiesta in tal senso sia stata sottoposta all'esame del giudice di merito. Il ricorso è, dunque, inammissibile perché non è consentito censurare con il ricorso per cassazione l'omessa applicazione d'ufficio di una pena sostitutiva in caso di patteggiamento, essendo la situazione analoga a quella già esaminata in tema di sanzioni sostitutive di pena detentiva breve. In tali casi, si è infatti affermato che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta» (Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, Zinno, Rv. 250172 - 01).3. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen., la proponibilità del ricorso per cassazione è limitata ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1. Occorre, dunque, ritenere che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. non mutino anche qualora sussistano in astratto le condizioni in base alle quali giudice della cognizione può ora applicare una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 I. n.689/81, che nel testo modificato dall'art.71, comma 1, legge n.150/2022 così recita al primo comma: «Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della penai su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56 quater». 3.2. La procedura dettata dall'art.545 bis cod. proc. peri., a mente della quale «Quando è stata applicata una pena cletentiva non sLperiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti» riguarda il rito ordinario e non può trovare applicazione nel procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., connotato dal necessario accordo delle parti in merito al trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01 in merito alla necessità che la pattuizione si estenda, anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio della sospensione condizionale). 3.3. Con riguardo all'applicabilità delle pene sostitutive nel procedimento di applicazione della pena non possono esservi dubbi, dato il chiaro tenore della norma citata. E siccome in base al disposto di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativo alle disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto... », deve ritenersi che le parti avrebbero potuto prima della decisione rinegoziare la pena alla luce della normativa sopravvenuta. E', per converso, preclusa la proposizione di censure che presuppongono l'avvenuto recesso unilaterale dall'accordo, nel caso in esame neppure prospettato (Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013, Ennaciri, Rv. 256455 - 01; Sez. 5, n. 627 del 05/02/1999, Peressotti, Rv. 213520 - 01). 4. Il Tribunale di Foggia, nel caso concreto, ha espressamente interpellato sul punto il pubblico ministero e nella sentenza si legge che la parte pubblica ha espresso parere negativo, erroneamente valutato dalla difesa come se il giudice di merito avesse impropriamente avviato il procedimento previsto dall'art.545 bis cod. proc. pen. e da interpretarsi, per converso, come diniego di modificazione della pattuizione raggiunta. Tanto è sufficiente per escludere qualsivoglia consenso delle parti all'applicazione di una pena sostitutiva e per ritenere che, escluso il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, il ricorso esuli dalle ipotesi per le quali è ammesso. 5. Conclusivamente, tutti i ricorsi sono inammissibili; all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i
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