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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13191/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza dell'Il maggio 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del 27 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali; in data 25 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'assegnazione del ricorso ad altra sezione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, è aspecifico e proposto per motivi non consentiti.

La Corte territoriale, con motivazione congrua alle risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha sottolineato l'indubbio carattere minatorio del video inviato alla persona offesa stante la sua idoneità a dimostrare che il BUFO era in possesso di una pistola ed era capace di utilizzarla, rimarcando l'irrilevanza del momento in cui il video era stato registrato (pagina 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la gravità del fatto e la mancanza di elementi favorevoli all'ulteriore mitigazione della pena conseguente ad un giudizio di prevalenza delle ritenute attenuanti generiche (vedi pag. 10 della sentenza impugnata) con motivazione priva di illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, in considerazione della genericità del motivo di appello, ha correttamente confermato la decisione del giudice di primo grado, alla luce della pericolosità ingravescente del ricorrente desumibile dai numerosi, gravi e specifici precedenti penali e dalla pervicacia a delinquere manifestata (pag. 10 della sentenza impugnata), la motivazione risulta quindi priva di manifeste illogicità e coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza dell'Il maggio 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del 27 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali; in data 25 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'assegnazione del ricorso ad altra sezione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, è aspecifico e proposto per motivi non consentiti. La Corte territoriale, con motivazione congrua alle risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha sottolineato l'indubbio carattere minatorio del video inviato alla persona offesa stante la sua idoneità a dimostrare che il BUFO era in possesso di una pistola ed era capace di utilizzarla, rimarcando l'irrilevanza del momento in cui il video era stato registrato (pagina 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la gravità del fatto e la mancanza di elementi favorevoli all'ulteriore mitigazione della pena conseguente ad un giudizio di prevalenza delle ritenute attenuanti generiche (vedi pag. 10 della sentenza impugnata) con motivazione priva di illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, in considerazione della genericità del motivo di appello, ha correttamente confermato la decisione del giudice di primo grado, alla luce della pericolosità ingravescente del ricorrente desumibile dai numerosi, gravi e specifici precedenti penali e dalla pervicacia a delinquere manifestata (pag. 10 della sentenza impugnata), la motivazione risulta quindi priva di manifeste illogicità e coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d
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