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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2024

Cassazione n. 04305/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1970 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Bottiglieri) Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. in quanto proposto tardivamente (artt. 581, 591, lett. c, cod. proc. pen.) in data 06/02/2024 rispetto alla decisione emessa il 21/12/2023 e con motivazione depositata il 05/01/2024 (termine ultimo d'impugnazione: 05/02/2023).

Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] dente OF-lapdq ni Pierluigi efano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1970 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Bottiglieri) Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. in quanto proposto tardivamente (artt. 581, 591, lett. c, cod. proc. pen.) in data 06/02/2024 rispetto alla decisione emessa il 21/12/2023 e con motivazione depositata il 05/01/2024 (termine ultimo d'impugnazione: 05/02/2023). Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] dente OF-lapdq ni Pierluigi efano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04305/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris