CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 51398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, in data 27 aprile 2023, la Corte di Cassazione, sezione settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di appello di Potenza, in data 3 giugno 2022, che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L. Fall. A ragione osserva che l'unico motivo proposto con cui si contesta la motivazione posta a sostegno della prova del dolo specifico è generico e non consentito in sede di legittimità. Con la doglianza sulla correttezza della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, Surace si è limitato a riproporre il corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con il principio giurisprudenziale in forza del quale è sufficiente a garantire la conoscenza della sentenza dichiarativa del fallimento anche la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario in favore dei soggetti dicati dall'art. 139 cod. proc. civ. 2 Ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., Surace, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo errore percettivo di fatto. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, al pari della Corte di appello, non ha esaminato l'eccezione con cui l'imputato aveva censurato l'omessa notifica della raccomandata a.r. inviata dal curatore per richiedere espressamente l'esibizione dei libri contabili, rilevando trattarsi di atto necessariamente "prodromico all'insorgere responsabilità penale in capo all'amministratore" che, come Surace, è chiamato a rispondere dell'accusa di avere sotterrato le scritture contabili per eludere le attività finalizzate alla ricostruzione del patrimonio. Evidenzia che, comunque, dalla data di consumazione del reato è decorso il termine massimo di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso straordinario è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: - 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; - 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;- 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (per tutte: Sez. U, n. 16103 del 27/03/, Basile, Rv. 221280-01). 2. Tanto premesso, appare evidente che l'errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte. La scelta della sentenza di cui è chiesta la correzione di attribuire rilevanza esclusivamente alla dedotta omessa notifica della sentenza dichiarativa di fallimento e non alla successiva comunicazione del curatore, pure dedotta nel ricorso, non è frutto di un errore, ma è stata imposta dalla normativa di riferimento, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. L'art. 16 n. 3 L. Fall.- secondo cui entro tre giorni la sentenza dichiarativa di fallimento "ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14 -- si salda con il successivo art. 17, che prevede che "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza". Peraltro, tali notifiche non ammettono equipollenti (cfr. Sez. V, 23.2.1995, Mínerviní, RIV 200678; Sez. 5, n. 19820 del 06/02/2003,Rv. 224523). Da tali disposizioni la giurisprudenza penale di questa Corte ha tratto il principio secondo cui è con la notifica rituale della sentenza di fallimento e non con la successiva comunicazione del curatore che sorge in capo al fallito l'obbligo di mettere a disposizione le scritture contabili dell'ufficio (da ultimo Sez. 5 - , n. 46796 del 14/10/2021, Ricciotti, Rv. 282382 - 01). È da questo momento che il fallito acquisisce anche la consapevolezza che rappresenta una delle componiti del dolo specifico della bancarotta documentale. Non assume, pertanto, alcuna rilevanza la notifica dell'invito del curatore all'esibizione dei libri contabili. 2.1. Quanto alla prospettata decorrenza del temine di prescrizione in epoca precedente alla sentenza della Corte di appello, va rilevato che il termine di dodici anni e sei mesi, iniziato decorrere il 26 maggio 2010, è scaduto, a prescindere dalle ed interruzioni, dopo tale pronuncia che risulta essere emessa il 30 giugno 2022 e successivamente impugnata con ricorso dichiarato inammissibile. . 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) 9 di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore