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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 36280/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24450-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DEL C.A. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5605/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

12. R.G. 24450/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già SFB s.r.I.) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 26 settembre 2016, n. 5605, che l'ha condannata, in accoglimento del gravame fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di euro 68.638,22, per lo svolgimento di consulenza e assistenza amministrativa e tributaria svolta in proprio favore dai dottori commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi e dei quali è pertanto opportuna la trattazione unitaria: 1) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 ss. e 2697 c.c." per avere la Corte d'appello ritenuto provato il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale; 2) il secondo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o insufficiente e contraria motivazione relativa al medesimo fatto" per avere la Corte d'appello omesso di verificare l'esistenza o meno di un vincolo contrattuale tra la ricorrente e Arnone e per una "evidente insufficienza e contraddittorietà della motivazione" al riguardo.

I motivi non possono essere accolti.

Invocando i parametri della violazione e falsa applicazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo (oltre quello, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie della insufficiente e contraddittoria motivazione), la ricorrente in realtà contesta la valutazione operata dal giudice d'appello delle prove assunte in primo grado (interrogatorio formale e testimonianze), valutazione che ha portato il giudice di secondo grado a ritenere provato il conferimento dell'incarico professionale e che non può essere sindacata, in quanto motivata (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione v., per tutte, la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018), da questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 21 aprile 2021.

Il P ente (Ser

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24450-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DEL C.A. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5605/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 12. R.G. 24450/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già SFB s.r.I.) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 26 settembre 2016, n. 5605, che l'ha condannata, in accoglimento del gravame fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di euro 68.638,22, per lo svolgimento di consulenza e assistenza amministrativa e tributaria svolta in proprio favore dai dottori commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi e dei quali è pertanto opportuna la trattazione unitaria: 1) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 ss. e 2697 c.c." per avere la Corte d'appello ritenuto provato il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale; 2) il secondo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o insufficiente e contraria motivazione relativa al medesimo fatto" per avere la Corte d'appello omesso di verificare l'esistenza o meno di un vincolo contrattuale tra la ricorrente e Arnone e per una "evidente insufficienza e contraddittorietà della motivazione" al riguardo. I motivi non possono essere accolti. Invocando i parametri della violazione e falsa applicazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo (oltre quello, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie della insufficiente e contraddittoria motivazione), la ricorrente in realtà contesta la valutazione operata dal giudice d'appello delle prove assunte in primo grado (interrogatorio formale e testimonianze), valutazione che ha portato il giudice di secondo grado a ritenere provato il conferimento dell'incarico professionale e che non può essere sindacata, in quanto motivata (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione v., per tutte, la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018), da questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 21 aprile 2021. Il P ente (Ser
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