CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 24865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18633/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLAUDIO, PAOLO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 79/2022 depositata il12/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 gennaio 2022, n. 79, la Corte d'appello di Bologna ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte avverso il lodo arbitrale con il quale erano state respinte le domande di nullità delle deliberazioni di esclusione, assunte dal consiglio d’amministrazione della Co.Pad.Or. soc. agr. coop. il 3 luglio 2015. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) è ammissibile l’impugnazione per errores in iudicando , ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c., del lodo avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione di una società, atteso il disposto dell’art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003; b) non sussiste il vizio del lodo arbitrale per la mancata pronuncia su eccezioni e il vizio di motivazione, con riguardo all’eccezione di nullità della clausola statutaria per difetto di specificità ex art. 2473 - bis c.c. e mancanza della gravità delle condotte: infatti, la motivazione degli arbitri spiega che fu rinunciata dagli attori l’eccezione di nullità e questa è una valida motivazione in rito; c) non sussiste il vizio del lodo arbitrale per la violazione del principio dell’ordine pubblico, per non avere gli arbitri rilevato sia la nullità della clausola, sia la necessità della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto, anche con riguardo all’eccezione di inadempimento della Co.Pa.Dor.: infatti, non si tratta di norme fondamentali dell’ordinamento, poste a presidio dei valori fondamentali del sistema; d) non sussiste nullità del lodo per mancanza di motivazione, contrarietà all’ordine pubblico o per errore di diritto con riguardo alla loro declaratoria di inadempimento degli istanti all’obbligo di conferimento a CO.PAD.OR. di pomodoro da trasformazione, in violazione dell’art. 41 Cost.: gli arbitri, interpretando lo statuto ed il regolamento interno, hanno ritenuto posto in capo ai soci l’obbligo non soltanto di conferire ciò che essi producono, ma anche di produrre, e non è contraria tale clausola all’ordine pubblico, in quanto fondata sulla natura e lo scopo tipico della cooperativa; l’inadempimento all’obbligo di produrre materia prima da conferire è stato valutato dagli arbitri come grave, perché connesso alla natura stessa della cooperativa ed all’oggetto sociale; e) quanto all’impugnazione incidentale della cooperativa, è infondato il motivo che censura la compensazione delle spese di lite da parte degli arbitri, perché essa non difetta di motivazione, per la consolidata giurisprudenza secondo cui il difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 829 c.p.c. è ravvisabile solo nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata. Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalle socie, , cui resiste la cooperativa con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, è pervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. RITENUTOCHE - il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15ottobre 2009, n. 21894); - le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.); P.Q.M