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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 27893/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/1/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso i magistrati del Collegio della Corte d'appello di Caltanissetta che avevano deciso nel procedimento per rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p,p., da lui promosso nell'ambito del proc. n. 7/2022.

1. Avverso il provvedimento di cui sopra propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 34 c.p.p., sostenendo che i giudici che hanno deciso sull'istanza di rescissione, erano incompatibili avendo concorso a pronunciare la sentenza oggetto di richiesta di rescissione.

2. Lamenta, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 178 c.p.p., essendo irrilevante che nel provvedimento impugnato si affermasse che la dott. [OSCURATO:PERSONA] componente del collegio, non aveva preso parte alla decisione sulla rescissione, avendo ella deciso sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ed assunto altre decisioni a carico del [OSCURATO:PERSONA].

3. In terzo luogo il ricorrente lamenta violazione dei parametri costituzionali e convenzionali posti a tutela dell'imparzialità del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

L'ordinanza impugnata contiene una motivazione che non si presta a censure, con la conseguenza che va affermato che non v'è stata violazione di legge nell'applicazione dell'art. 34 c.p.p.

Quest'ultimo recita "il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare le funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudi2:io di revisione".

Sulla base di tale dizione e considerando che il rimedio rescissorio di cui all'art.629 bis c.p.p. non ha introdotto un grado di giudizio diverso da quello in cui è stata pronunciata la sentenza oggetto dell'impugnazione, deve escludersi che sussista la denunciata causa di incompatibilità.

Assume, infatti, un valore decisivo ai fini della definizione del presente ricorso, la considerazione che la rescissione del giudicato, apre una verifica di carattere esclusivamente processuale ai fini della revoca della sentenza emessa in assenza e non implica un giudizio di merito sulla colpevolezza o meno dell'imputato ( S. Unite, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990; Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric).

Sulla scorta di tali considerazioni, si appalesa priva di fondamento la terza doglianza difensiva basata sulla presunta violazione dei principi sovranazionali in tema di pregiudizio all'imparzialità del giudice, posto che nella giurisprudenza della Corte EDU , il pregiudizio all'imparzialità di tipo funzionale è stato collegato a decisioni assunte in altra e precedente fase ( come è tipico nel caso di adozione di provvedimenti cautelari nella fase preprocessuale o la partecipazione a precedenti gradi del giudizio) ovvero in procedimenti distinti ( quali quelli contro soggetti concorrenti nel medesimo procedimento).

Del tutto aspecifica risulta la lamentata reiezione della istanza di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la quale ha deciso sulla istanza di sospensione della esecuzione, il collegio ha rilevato l'insussistenza dell'interesse concreto ed attuale del ricorrente a far valere la causa di incompatibilità posto che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per previsione tabellare, non faceva parte del collegio chiamato a decidere sulla rescissione, e comunque la sopravvenienza delle decisione definitiva ha fatto venir meno l'interesse a far valere l'omessa astensione (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419). p.q.m. dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/1/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso i magistrati del Collegio della Corte d'appello di Caltanissetta che avevano deciso nel procedimento per rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p,p., da lui promosso nell'ambito del proc. n. 7/2022. 1. Avverso il provvedimento di cui sopra propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 34 c.p.p., sostenendo che i giudici che hanno deciso sull'istanza di rescissione, erano incompatibili avendo concorso a pronunciare la sentenza oggetto di richiesta di rescissione. 2. Lamenta, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 178 c.p.p., essendo irrilevante che nel provvedimento impugnato si affermasse che la dott. [OSCURATO:PERSONA] componente del collegio, non aveva preso parte alla decisione sulla rescissione, avendo ella deciso sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ed assunto altre decisioni a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. In terzo luogo il ricorrente lamenta violazione dei parametri costituzionali e convenzionali posti a tutela dell'imparzialità del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata contiene una motivazione che non si presta a censure, con la conseguenza che va affermato che non v'è stata violazione di legge nell'applicazione dell'art. 34 c.p.p. Quest'ultimo recita "il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare le funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudi2:io di revisione". Sulla base di tale dizione e considerando che il rimedio rescissorio di cui all'art.629 bis c.p.p. non ha introdotto un grado di giudizio diverso da quello in cui è stata pronunciata la sentenza oggetto dell'impugnazione, deve escludersi che sussista la denunciata causa di incompatibilità. Assume, infatti, un valore decisivo ai fini della definizione del presente ricorso, la considerazione che la rescissione del giudicato, apre una verifica di carattere esclusivamente processuale ai fini della revoca della sentenza emessa in assenza e non implica un giudizio di merito sulla colpevolezza o meno dell'imputato ( S. Unite, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric). Sulla scorta di tali considerazioni, si appalesa priva di fondamento la terza doglianza difensiva basata sulla presunta violazione dei principi sovranazionali in tema di pregiudizio all'imparzialità del giudice, posto che nella giurisprudenza della Corte EDU , il pregiudizio all'imparzialità di tipo funzionale è stato collegato a decisioni assunte in altra e precedente fase ( come è tipico nel caso di adozione di provvedimenti cautelari nella fase preprocessuale o la partecipazione a precedenti gradi del giudizio) ovvero in procedimenti distinti ( quali quelli contro soggetti concorrenti nel medesimo procedimento). Del tutto aspecifica risulta la lamentata reiezione della istanza di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la quale ha deciso sulla istanza di sospensione della esecuzione, il collegio ha rilevato l'insussistenza dell'interesse concreto ed attuale del ricorrente a far valere la causa di incompatibilità posto che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per previsione tabellare, non faceva parte del collegio chiamato a decidere sulla rescissione, e comunque la sopravvenienza delle decisione definitiva ha fatto venir meno l'interesse a far valere l'omessa astensione (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419). p.q.m. dichiara inam
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