CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso,che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova – nella specie,le dichiarazioni della teste Piccione, coniuge della persona offesa - non è consentito perchémeramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si vedano, inparticolare, pagg. 8-9 della sentenza impugnata con riferimento alla piena attendibilità dellateste escussa, la cui presenza sul luogo della perquisizione non può essere smentita dalledoglianze difensive), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, nonconsentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rimarcato che vanno annoverate tra le deduzioni di merito anche le osservazionirelative alla credibilità della persona offesa, atteso che il vaglio critico delle dichiarazioni daessa rese è precluso alla Corte di cassazione, essendosi già spiegato che la valutazionedella credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, inmotivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]