CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 26736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Trieste, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza dell'efficacia intimidatoria delle frasi minacciose non rilevando se il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo che censurano il diniego della sospensione condizionale della pena ed il trattamento sanzionatorio sono ugualmente generici perché reiterano le medesime doglianze sulle quali la corte di merito ha già risposto adeguatamente (vedi pp. 6,7); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,sidente