CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43375/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC' avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo sulla recidiva è aspecifco nella misura in cui non si confronta con quanto rilevato dalla Corte di appello in ordine alla ripetitività della questione sollevata con il gravame, che consentiva quindi il ricorso alla motivazione "per relazione" (tra tante, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255392) e generico là dove contesta la motivazione del primo giudice, limitandosi ad assertive censure; il secondo motivo, che censura il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e il trattamento sanzionatorio, è parimenti aspecifico, avendo la Corte di appello fornito sul punto una sufficiente e non viziata motivazione (cfr. pp. 2-3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] e es