CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 21804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18510/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 534/2017, pubblicata il 22 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] inquadrato come Istruttore direttivo di Vigilanza, con qualifica funzionale D1, grado di tenente, posizione economica D2, dal 26novembre 2010, ha esposto di avere svolto per l’Amministrazione di appartenenza, negli anni dal 2012 al 2015 , funzioni superiori di responsabilità e rappresentanza dell’ente e di vicecomandante. Egli ha chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, riconosciuto lo svolgimento da parte sua di mansioni corrispondenti alla posizione economica D3, fosse condannata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a pagare le differenze retributive. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 470/2016, ha accolto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 534/2017, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 36 Cost., dell’art. 3 CCNL del 31 marzo 1999, allegato A e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare come contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la documentazione prodotta dal medesimo ricorrente e nel valutare la specificità del profilo professionale del vicecomandante. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, sarebbe stata illogica anche perché aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori in modo continuativo almeno dal 3 maggio al 18 giugno 2012. La doglianza è inammissibile. L’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, prescrive che “ Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. La corte territoriale ha motivato, in maniera completa, il suo giudizio, chiarendo che il ricorrente aveva svolto delle mansioni superiorinon in maniera prevalente, ma in modo circoscritto ed episodico. L’attività posta in essere non era, quindi, per il giudi ce di secondo grado, preponderante rispetto a quelle proprie della categoria di inquadramento, specialmente in quanto “il loro saltuario svolgimento ha riguardato un arco temporale di significativa durata (dal 2012 al 2015), per brevi periodi (come per la sostituzione del Comandante dal 3 maggio al 18 giugno 2012) quando svoltosi continuativamente, per il resto sempre in modo frammentario, residuale e temporalmente dilazionato, ancorché reiterato”. Si tratta di una valutazione di merito ricavata dalle proveagli atti e il ricorrente si è limitato semplicemente a chiedere, inammissibilmente , a questa S.C. un nuovo giudizio di fatto, senza neppure riportare il contenuto della documentazione sulla quale si fonda la sua richiesta. Del tutto inammissibile è, poi, la contestazione concernente l’illogicità della motivazione, trattandosi di un vizio non più prospettabile nella presente sede. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile . Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite , non avendo la P.A. svolto attività difensiva. Si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -nulla sulle spese; - dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato,