CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 27790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16709-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- nonchè [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1021/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1021/2021, che ha condannato in solido il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 198.400. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso l'architetto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di progettista e direttore dei lavori, e [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa edile individuale, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni derivanti dalla difettosa esecuzione delle opere realizzate su un immobile di loro proprietà; i convenuti avevano eccepito la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione per i vizi dell'opera e l'architetto Pavanetto aveva chiamato in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- Il Tribunale di Treviso, con sentenza non definitiva e successiva sentenza definitiva, ha accolto la domanda principale e quella di garanzia condannando i convenuti al pagamento in solido di euro 83.400 per i vizi della copertura e il solo Pavanetto a risarcire l'ulteriore danno per le lesioni alle murature perimetrali dell'immobile che liquidava in euro 115.000, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a tenere indenne l'assicurato. Le sentenze di primo grado sono state impugnate in via principale da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) e in via incidentale da Pavanetto. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia n. 569/2015, riformava la decisione di primo grado, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento cui era stato condannato Pavanetto. Contro la sentenza d'appello gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione che è stato deciso da questa Corte con sentenza n. 17879/2019. Questa Corte, accogliendo il primo motivo, ha cassato la decisione nella parte in cui aveva affermato che sull'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione si era formato il giudicato interno e ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo alla decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui è acquisita la piena consapevolezza delle cause e della imputabilità dei vizi. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riassunto la causa innanzi alla Corte d'appello di Venezia, insistendo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione. La Corte d'appello di Venezia ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e da Pavanetto, ritenendo ancora controverso se dei vizi dovesse rispondere anche l'impresa costruttrice; al riguardo ha ritenuto fondata la censura mossa da Pavanetto avverso la parte della sentenza di [OSCURATO:SOCIETA] n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -3- primo grado che aveva affermato la sua responsabilità esclusiva per i vizi presenti sulle pareti perimetrali dell'edificio, ritenendo quindi che l'appaltatore fosse tenuto all'intera garanzia per i vizi dell'opera, in concorso di colpa con il direttore dei lavori. 4. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Controricorso è stato depositato anche da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente e da Pavanetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato assegnato alla sesta sezione di questa Corte con proposta di improcedibilità, avendo il ricorrente affermato che la sentenza della Corte d'appello gli era stata notificata il 21 aprile 2021, ma risultava depositata soltanto la relazione di notificazione dalla quale si rileva che la spedizione della medesima è avvenuta, per mezzo del servizio postale, in data 16 aprile 2021 e non l'attestazione dell'avvenuto ricevimento il 21 aprile 2021. Con la memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2 c.p.c. il ricorrente ha depositato copia dell'esito della spedizione dalla quale risulta che la notificazione è stata consegnata il 21 aprile 2021. Questa Corte si è pronunciata sulla surrogabilità dell'avviso di ricevimento e ha affermato che "il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione" (cfr. Cass. n. 19387/2012). [OSCURATO:SOCIETA] n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -4- 2. A prescindere dalla sua tempestività, il ricorso va comunque dichiarato inammissibile. Il ricorso contesta "violazione per falsa applicazione dell'art.1669 c.c., in considerazione di omesso esame di atti decisivi di causa (la sentenza di primo grado e la consulenza tecnica d'ufficio su cui essa si basa)": la sentenza di rinvio dapprima ribadisce che non si è verificata la decadenza né tantomeno la prescrizione della azione di garanzia; la sentenza poi accoglie la censura di Pavanetto che contestava l'addebito alla sua responsabilità esclusiva dei vizi di progettazione, senza considerare quanto è risultato dall'istruzione in primo grado della causa e in particolare dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente, rimasto contumace in primo e in secondo grado, non considera che la Corte d'appello ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale nei confronti dell'appaltatore vi è una presunzione di responsabilità iuris tantum, a meno che questi non abbia provato di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire l'appalto quale nudus minister per le insistenze del committente e a rischio di questo ultimo (cfr. al riguardo Cass.n. 6202/2009 e Cass. n. 8016/2012). Sulla base di tale orientamento, la Corte d'appello ha escluso che nel caso in esame l'appaltatore abbia provato di avere appunto manifestato il proprio dissenso rispetto alle scelte progettuali di Pavanetto e di essere stato un nudus minister per le insistenze del committente. A tale accertamento della Corte d'appello, il ricorrente si limita ad opporre che i vizi erano imputabili esclusivamente alla errata progettazione, il che non si pone in contrasto con l'orientamento sopra richiamato, come non determinante è il richiamo alle pronunzie di questa Corte che [OSCURATO:SOCIETA] n. 16709 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -5- escludono dalla competenza dei geometri la progettazione e la direzione dei lavori di strutture in cemento armato. 3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché a favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 9.200, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dell