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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20599/2026

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ato di sorveglianza di Spoletoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon ordinanza del 15 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha qualificatocome ricorso per cassazione l’impugnazione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] diciotto provvedimenti, tra cui il decreto in epigrafe, emessi dal Magistrato disorveglianza di Spoleto su reclami ex art. 35-bis Ord. pen., disponendone la trasmissione aquesta Corte.Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa lafacoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorsoper cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensidegli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017,dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato di sorveglianza di Spoletoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon ordinanza del 15 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha qualificatocome ricorso per cassazione l’impugnazione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] diciotto provvedimenti, tra cui il decreto in epigrafe, emessi dal Magistrato disorveglianza di Spoleto su reclami ex art. 35-bis Ord. pen., disponendone la trasmissione aquesta Corte.Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa lafacoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorsoper cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensidegli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017,dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris