CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 41738/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 2 legge 463/1983, per l'omesso versamento INPS quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA], da settembre 2012 a settembre 2013. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo il vizio di violazione di legge per omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il secondo motivo nullità della notificazione dell'avviso per il giudizio di appello per essere la relata di notificazione non sottoscritta dall'imputato. Nullità della sentenza. 3. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di censure manifestamente infondate. Risulta dagli atti a cui Questa Corte ha accesso in presenza di deduzione di un error in procedendo, che il decreto di fissazione dell'udienza nel giudizio di appello è stato inviato a mezzo raccomandata presso [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto in c.da Pisciolo (vedi aff. 7), che la raccomandata è ricevuta da "destinatario persone fisica" e con sottoscrizione di un soggetto qualificatosi quale "delegato al ritiro". Nessuna nullità per omessa citazione è ravvisabile, ma neppure è ravvisabile alcuna violazione di legge. La notificazione dell'avviso di fissazione per il giudizio di appello si è correttamente perfezionata nel luogo del domicilio eletto nelle mani del soggetto incaricato alla ricezione che ha apposto la sua firma, non essendo richiesto, per la validità della notificazione, che l'atto sia ricevuto e sottoscritto dall'imputato. Va, infine, rilevato che, trattandosi di questione che attiene alla regolarità delle notificazione, alla udienza del 22 febbraio 2021 (di rinvio dal 4/12/2020 per adesione all'astensione dalle udienze del difensore) il procedimento è stato trattato con il rito carolare e il difensore nulla ha eccepito. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2021