CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30295/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: d.L. n. 119/18 – sospensione termini impugnazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 450/13/20 depositata in data 18/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2010; - la CTP rigettava il ricorso; tal pr onuncia era impugnata dalla contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava la nullità dell’atto impugnato in quanto difettoso di firma; l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.; - la CTR dell’Emilia - Romagna co sì adit a con la sentenza qui gravata dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione in quanto tardivamente proposto; - ricorre a questa Corte l’ente impositore con atto affidato a un solo motivo; lacontribuente è rimasta qui intimat a ; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 51, c. 1 d. lgs. n. 546 del 1992, 327 c.p.c. e 6 c. 11 del d. l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, in relazione all’art . 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo il ricorso per revocazione, in quanto a tal processo di impugnazione straordinaria andava applicata la sospensione dei termini di cui alla sopra detta disciplina del d. l. n. 119 del 2018; - il motivo è fondato; - effettivamente, la CTR ha applicato il termine ex art. 327 c.p.c. anziché il termine ex art. 51 del d. lgs. n. 546 del 1992, prorogato dal d. l. n. 119 del 2018, convertito in l . n. 136 del 2018, il cui art. 6 c. 11 è di inequivoca interpretazione nello stabilire che “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”; - conseguentemente, in quanto la sentenza in quella sede impugnata era stata depositata in data 1° ottobre 2018, il termine per il giudizio di revocazione veniva a scadere il 30 novembre 2018 ma è risultato differito dei nove mesi di cui alla disposizione sopra trascritta; l’impugnazione andava pertanto ritenuta tempestiva, in quanto scadente proprio il 30 agosto 2019, ultimo giorno per la sua proposizione; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizi