Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22013/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato - per quanto qui di interesse - la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Agostino per i reati di furto pluriaggravato di energia elettrica e fornitura di gas naturale.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi di ricorso: - con il primo ed il secondo, contesta la violazione di legge in relazione all'art.624 c.p., per avere i giudici del merito errato nel riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico relativamente ai reati contestati; - con il terzo, si duole dell'illogicità della motivazione e del travisamento della prova in relazione alla prova del concorso del prevenuto nella consumazione dei fatti addebitatigli.

Con successiva memoria insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso ritenendone la fondatezza.

Tutti i motivi di ricorso - che contestano la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - sono affidati a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 3 della sentenza impugnata; i medesimi motivi sono comunque inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con coretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Tutti i motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati perché afferenti a una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto del pacifico principio di diritto secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440): infatti, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438).

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato - per quanto qui di interesse - la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Agostino per i reati di furto pluriaggravato di energia elettrica e fornitura di gas naturale. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi di ricorso: - con il primo ed il secondo, contesta la violazione di legge in relazione all'art.624 c.p., per avere i giudici del merito errato nel riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico relativamente ai reati contestati; - con il terzo, si duole dell'illogicità della motivazione e del travisamento della prova in relazione alla prova del concorso del prevenuto nella consumazione dei fatti addebitatigli. Con successiva memoria insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso ritenendone la fondatezza. Tutti i motivi di ricorso - che contestano la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - sono affidati a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 3 della sentenza impugnata; i medesimi motivi sono comunque inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con coretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Tutti i motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati perché afferenti a una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto del pacifico principio di diritto secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440): infatti, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438). Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22013/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris